Lo Statuto ed il Regolamento
____________________Statuto
della FLAEI (Formato PDF) CAPITOLO
I
COSTITUZIONE - PRINCIPI – SCOPI
ART. 1, ART. 2, ART. 3, ART. 4
CAPITOLO II
AMMISSIONI E RADIAZIONI
ART. 5, ART. 6, ART. 7, ART. 8, ART.
9
DIRITTI E DOVERI
DEI SOCI
ART. l0, ART. 11, ART. 12
NORME DISCIPLINARI
ART. 13
CAPITOLO III
CARICHE
ART. 14, ART. 15, ART. 16,
ART. 17
ROTAZIONE E INCOMPATIBILITA’
TRA LE CARICHE
ART. 18, ART. 19, ART. 20
CAPITOLO IV
GLI ORGANI DELLA FEDERAZIONE
ART. 21
CONGRESSO NAZIONALE
ART. 22, ART. 23, ART. 24, ART. 25,
ART. 26
CONSIGLIO GENERALE
ART. 27, ART. 28, ART. 29
COMITATO ESECUTIVO
NAZIONALE
ART. 30, ART. 31, ART. 32
SEGRETERIA NAZIONALE
ART. 33, ART. 34, ART. 35, ART. 36,
ART. 37
COLLEGIO NAZIONALE
DEI SINDACI
ART. 38, ART. 39, ART. 40, ART. 41,
ART. 42, ART. 43
LA MAGISTRATURA
INTERNA
ART. 44, ART. 45, ART. 46, ART. 47
GESTIONE STRAORDINARIA
ART. 48, ART. 49, ART. 50, ART. 51
CAPITOLO V
ASSETTO ORGANIZZATIVO
ART. 52
ORGANI PERIFERICI
SEZIONE AZIENDALE
SINDACALE
ART. 53
COMPITI COMITATO
DIRETTIVO SAS
ART. 54
ORGANIZZAZIONE
TERRITORIALE
ART. 55
COMPITI CONSIGLIO
DIRETTIVO TERRITORIALE
ART. 56
COMPITI SEGRETERIA
TERRITORIALE
ART. 57
COMPITI REVISORI
DEI CONTI TERRITORIALI
ART. 58
ORGANIZZAZIONE
REGIONALE
ART. 59
COMPITI CONSIGLIO
DIRETTIVO REGIONALE
ART. 60
COMPITI COMITATO
ESECUTIVO REGIONALE
ART. 61
COMPITI SEGRETERIA
REGIONALE
ART. 62
COMPITI REVISORI
DEI CONTI REGIONALI
ART. 63
CAPITOLO VI
ASSEMBLEE - CONGRESSI
PERIFERICI
ASSEMBLEA SEZIONE
AZIENDALE SINDACALE
ART. 64
CONGRESSI TERRITORIALI
ART. 65
CONGRESSO REGIONALE
ART. 66
CAPITOLO VII
AZIONI DI LOTTA
TERRITORIALE
ART. 67
REGIONALE
ART. 68
SETTORI E/O COMPARTI
MERCEOLOGICI AFFILIATI
ART. 69
NAZIONALE
ART. 70
CAPITOLO VIII
DISCIPLINA
ART. 71,ART. 72, ART. 73
CAPITOLO IX
PATRIMONIO
ART. 74, ART. 75, ART. 76,
ART. 77
CAPITOLO X
SCIOGLIMENTO DELLA FEDERAZIONE E MODIFICAZIONE DELLO STATUTO
ART. 78, ART. 79
REGOLAMENTO DI
ATTUAZIONE
ART. 80, ART. 81
Regolamento di attuazione dello Statuto
CAPITOLO I
ORGANI - NORME
COMUNI
ART. 1, ART. 2, ART. 3, ART. 4, ART.
5, ART. 6
AMMISSIONI, RADIAZIONI
E RIAGGREGAZIONI
ART. 7, ART. 8, ART. 9
INCOMPATIBILITA'
ART. 10, ART. 11, ART. 12
CONSIGLIO GENERALE
ART. 13, ART. 14, ART. 15, ART. 16,
ART. 17, ART. 18, ART. 19, ART. 20, ART. 21, ART. 22
TRATTAMENTI ECONOMICI
ART. 23
COOPTAZIONI
ART. 24, ART. 25
COMITATO ESECUTIVO
NAZIONALE
ART. 26, ART. 27, ART. 28
COLLEGIO DEI PROBIVIRI
ART. 29, ART. 30, ART. 31
ORGANIZZAZIONE
PERIFERICA 60
ART. 32, ART. 33, ART. 34, ART. 35
DESIGNAZIONE RAPPRESENTANTI
ART. 36
MANDATO COMMISSARIALE
ART. 37
STATUTO
CAPITOLO I
COSTITUZIONE - PRINCIPI – SCOPI
ART. 1
E' costituita, fra i lavoratori
elettrici organizzati territorialmente, la Federazione
Lavoratori Aziende Elettriche Italiane (FLAEI) con sede
in Roma.
La FLAEI è aderente alla Confederazione Italiana
Sindacati Lavoratori (CISL) della quale accetta i principi
e gli scopi.
ART. 2
Possono far parte della Federazione
settori e/o comparti merceologici che ispirandosi, nel
loro statuto e nella loro azione, ai principi esposti
nell'art. 3, siano stati ammessi secondo le procedure
di cui al regolamento di attuazione ed al successivo
art. 9.
ART. 3
La Federazione, oltre ai principi
programmatici ed agli scopi della Confederazione Italiana
Sindacati Lavoratori (CISL) si propone, sul piano interno,
di:
a) realizzare, nel rispetto della personalità
umana, delle opinioni politiche e della religione professata
dai suoi aderenti, l'unione dei lavoratori elettrici
ossequiosi del metodo libero e democratico dell'azione
sindacale;
b) promuovere il miglioramento delle condizioni economiche,
sociali, morali e culturali dei lavoratori all'interno
ed all'esterno della categoria;
c) stipulare, attraverso i propri Organi, i contratti
collettivi di lavoro ed accordi o convenzioni di carattere
generale o particolare interessanti la categoria;
d) svolgere l'azione sindacale in campo nazionale, regionale,
territoriale, ed aziendale nella legalità e nel
rispetto delle regole democratiche;
e) sul piano internazionale, di:
• realizzare la solidarietà dei lavoratori
liberi e democratici ed il proficuo scambio di esperienze
sindacali mediante l'adesione agli Organismi della CISL
Internazionale e la proficua partecipazione all'attività
degli stessi.
ART. 4
La Federazione si articola, sul
piano territoriale, in:
? Sezioni Aziendali Sindacali;
? Strutture Territoriali;
? Strutture Regionali.
Le strutture sopra indicate rappresentano l'organizzazione
territoriale della Federazione.
CAPITOLO II
AMMISSIONI E RADIAZIONI
ART. 5
Possono essere soci della Federazione
i lavoratori elettrici ed ex dipendenti (limitatamente
all'anno solare in cui intervengono le dimissioni od
il licenziamento per limiti di età od invalidità)
nonché i lavoratori dipendenti della CISL e della
Federazione.
I dipendenti in "aspettativa" mantengono la
loro qualifica di socio.
La qualifica di socio non è compatibile con l'adesione
ad altra Organizzazione Sindacale.
ART. 6
La domanda di associazione comporta:
? la piena adesione ai principi ed al programma della
Federazione;
? l'obbligo all'osservanza dello Statuto e del Regolamento.
ART. 7
La domanda di associazione può
essere respinta, con decisione motivata, dal Consiglio
Direttivo Territoriale competente.
Contro la decisione l'interessato può ricorrere
alla Segreteria Generale che deciderà inappellabilmente.
ART. 8
Gli iscritti devono partecipare
e contribuire alla determinazione degli orientamenti
programmatici della Federazione, in conformità
alle linee articolate e deliberate dagli Organismi della
Federazione e non contrastanti con l'unità morale
e sindacale della stessa.
ART. 9
Le organizzazioni di cui all'art.
2 che intendano aderire alla Federazione, devono presentare
domanda scritta alla Segreteria Nazionale corredata
dai documenti indicati nel regolamento di attuazione.
L'ammissione è deliberata dal Comitato Esecutivo
Nazionale e convalidata dal Consiglio Generale, nella
prima riunione successiva alla delibera del Comitato
Esecutivo Nazionale.
Contro le eventuali deliberazioni negative del Comitato
Esecutivo Nazionale è ammesso ricorso al Consiglio
Generale entro trenta giorni dalla comunicazione.
Le radiazioni delle organizzazioni, sia per il mancato
assolvimento degli obblighi contributivi sia per ogni
altro motivo dovuto all'inosservanza delle norme statutarie,
sono pronunciate dal Comitato Esecutivo Nazionale a
maggioranza di almeno 2/3 dei presenti e convalidate
dal Consiglio Generale scaduti i termini per il ricorso
previsti all'ultimo capoverso del presente articolo.
Contro le deliberazioni del Comitato Esecutivo Nazionale
è ammesso ricorso in prima istanza al Consiglio
Generale entro trenta giorni dalla comunicazione, in
seconda ed ultima istanza al Consiglio Generale Confederale.
Il Consiglio Generale dovrà deliberare in merito
ai ricorsi di cui ai commi 3 e 5 nella prima riunione
successiva alla presentazione dei ricorsi stessi.
DIRITTI E DOVERI DEI SOCI
ART. l0
Il socio ha diritto all'assistenza
sindacale nell'ambito delle competenze della Federazione.
La qualità di socio dà diritto di parola
nelle riunioni od assemblee ai vari livelli organizzativi.
Il socio ha diritto di voto nelle elezioni nelle forme
stabilite da apposita regolamentazione.
ART. 11
Il socio, in conformità a
quanto previsto dal precedente art. 10, ha anche il
dovere di:
a) attenersi alle decisioni adottate dagli Organi direttivi
ed esecutivi della Federazione ai vari livelli;
b) onorare con il proprio comportamento la Federazione;
c) partecipare alle riunioni ed alle assemblee indette
dagli Organi direttivi ed esecutivi della Federazione,
collaborando alla elaborazione delle decisioni;
d) aderire alle manifestazioni indette dalla Federazione;
e) essere in regola con il pagamento delle quote sindacali
nella misura stabilita dagli Organi competenti.
E’ prevista l’intrasmissibilità della
quota o contributo associativo, ad eccezione dei trasferimenti
a causa di morte, e la non rivalutabilità della
stessa.
ART. 12
La qualità di socio si perde
per:
a) dimissioni;
b) morosità, previa contestazione dopo cinque
mesi di mancato pagamento delle quote sindacali;
c) espulsione.
La decadenza da socio per morosità è provvedimento
di competenza del Consiglio Direttivo Territoriale.
Il provvedimento di decadenza deve essere convalidato
dal Consiglio Direttivo Regionale.
NORME DISCIPLINARI
ART. 13
Sono sanzioni di natura disciplinare:
a) il richiamo scritto;
b) la deplorazione con diffida;
c) la sospensione da tre a dodici mesi, con destituzione
da eventuali cariche;
d) l'espulsione.
Tutte le misure di natura disciplinare sono di competenza
del Collegio dei Probiviri, all'infuori dei provvedimenti
di natura commissariale che sono di competenza del Comitato
Esecutivo Nazionale.
I provvedimenti di sospensione ed espulsione possono
essere resi pubblici con decisione dell'Organo giudicante.
Tutte le sanzioni di natura disciplinare devono essere
notificate, oltre che agli interessati e a chi ha disposto
il deferimento, alla Segreteria Nazionale e da questa
portate a conoscenza del Consiglio Generale.
Esse sono immediatamente esecutive ed il ricorso in
seconda istanza non ne sospende l'applicazione.
Le decisioni di seconda istanza sono inappellabili.
CAPITOLO III
CARICHE
ART. 14
Tutti gli Organi della Federazione
si rinnovano ogni quattro anni, ad eccezione delle SAS
che si rinnovano ogni due anni.
ART. 15
Tutte le cariche sono elettive ed
hanno la durata intercorrente fra i due Congressi.
I responsabili che svolgono attività sindacale
a tempo pieno con distacco a norma degli specifici accordi
sindacali, possono essere chiamati a ricoprire cariche
elettive ai diversi livelli anche al di fuori dell’area
territoriale nella quale insiste l’Unità
operativa aziendale in cui è acceso il loro rapporto
di lavoro.
I membri uscenti sono rieleggibili nel rispetto delle
norme relative alla rotazione ed incompatibilità
tra le cariche di cui ai successivi artt. 18 e 19 ed
al Regolamento di attuazione.
Tutte le elezioni alle cariche sociali si effettuano
con votazione segreta.
ART. 16
I soci, con i requisiti previsti
dallo statuto, possono accedere a cariche direttive
nazionali alla sola condizione di avere una anzianità
di iscrizione alla Federazione o alla CISL di almeno
2 anni.
Le cariche periferiche devono essere affidate ai soci
della Federazione che possono far valere una anzianità
di iscrizione almeno pari ad un anno.
Possono accedere a dette cariche anche soci con anzianità
di iscrizione pari almeno a sei mesi, a condizione che
dimostrino una loro precedente iscrizione alla CISL
di almeno sei mesi, e che non ricadano nella previsione
di cui alle lettere a), b), c) dell'art. 11 del Regolamento
di attuazione.
ART. 17
Da ogni carica si decade, anche
prima delle scadenze di cui al primo comma dell'art.
15, in seguito a voto di sfiducia espresso dalla maggioranza
dei componenti l'Organo che ha provveduto all'elezione
mediante apposito, motivato e preannunciato ordine del
giorno.
ROTAZIONE E INCOMPATIBILITA’
TRA LE CARICHE
ART. 18
Per affermare l'assoluta autonomia
della FLAEI nei confronti dei Partiti, dei movimenti
e delle formazioni politiche, delle Associazioni che
svolgono attività interferenti con quella sindacale,
delle Assemblee legislative e dei poteri esecutivi a
tutti i livelli, sono stabilite con le cariche direttive
ed esecutive, di Sindaco, di Revisore dei Conti e di
Proboviro della Federazione a qualsiasi livello le seguenti
incompatibilità:
a) incarichi di Governo, Giunta regionale, provinciale,
associazioni di comuni e consorzi intercomunali, comunali,
circoscrizionali, di quartiere e simili, comunque denominati;
b) candidature alle Assemblee legislative nazionali,
regionali, provinciali, associazioni di comuni e consorzi
intercomunali, comunali. Per i livelli istituzionali
sub-comunali, circoscrizionali, di quartiere e simili,
comunque denominati, può essere autorizzata l’assunzione
di candidature per la elezione nelle rispettive assemblee
legislative o consigli dai Comitati esecutivi delle
strutture territoriali competenti.
c) incarichi esecutivi e direttivi nazionali, regionali,
provinciali, associazioni di comuni e consorzi intercomunali,
comunali, circoscrizionali, sezionali e simili, comunque
denominati, in partiti, movimenti, formazioni politiche
ed Associazioni che svolgono attività interferenti
con quella sindacale, come da elenco approvato dal Consiglio
Generale Confederale.
ART. 19
Al fine di favorire la rotazione
nelle responsabilità dirigenziali, come importante
fattore di democrazia sindacale, il periodo corrispondente
a 2 mandati congressuali (8 anni) costituisce –
per il Segretario Generale ed il Segretario Generale
Aggiunto – il periodo massimo entro cui è
possibile ricoprire la medesima carica. A tale vincolo
si può derogare, per un solo altro mandato, in
presenza di particolari necessità con decisione
assunta a maggioranza di 2/3 del Consiglio Generale.
Per tutti gli altri livelli dirigenziali della Federazione
il periodo massimo è di 3 mandati (12 anni).
Il raggiungimento del 65° anno di età rappresenta
causa di cessazione dalla carica di componente di Segreteria
a qualsiasi livello.
I componenti delle Segreterie possono mantenere la carica,
sino al 65° anno di età, a condizione che
non siano titolari di pensione e indipendentemente dalla
erogazione effettiva della stessa a seguito di rapporti
di collaborazione o di lavoro subordinato attivati dall’interessato.
I dirigenti eletti in difformità alle norme contenute
nel presente articolo sono automaticamente decaduti
dalle relative cariche.
ART. 20
I componenti di diritto negli Organismi
della Federazione, (Consiglio Generale, Consigli Direttivi
Regionali e Territoriali) non possono essere candidati
nelle elezioni dell’Organismo cui già appartengono.
CAPITOLO IV
GLI ORGANI DELLA FEDERAZIONE
ART. 21
Sono Organi Centrali della Federazione:
a) il Congresso Nazionale;
b) il Consiglio Generale;
c) il Comitato Esecutivo Nazionale;
d) la Segreteria Nazionale;
e) il Collegio dei Sindaci;
f) il Collegio dei Probiviri.
CONGRESSO NAZIONALE
ART. 22
Il Congresso della
Federazione è il massimo organo deliberante della
FLAEI.
Esso si svolge in via ordinaria, in concomitanza con
quello della CISL, su delibera del Consiglio Generale.
In via straordinaria esso è convocato dal Consiglio
Generale:
a) su richiesta di 1/3 dei soci;
b) su richiesta di almeno 2/3 dei componenti il Consiglio
stesso.
Le firme di cui al punto a) dovranno essere convalidate
dalle Unioni Sindacali Territoriali della CISL.
Le richieste dovranno essere motivate ed inviate alla
Segreteria Nazionale.
Le richieste di cui al punto a) dovranno essere inviate
anche alla Segreteria Regionale competente.
ART. 23
Il Congresso è composto dai
Delegati regolarmente eletti nei rispettivi Congressi
Regionali.
Vi partecipano inoltre, con il solo diritto alla parola
qualora non siano delegati, i membri uscenti e subentranti
del Consiglio Generale, del Collegio dei Sindaci e del
Collegio dei Probiviri.
ART. 24
Il Congresso Nazionale fissa l'indirizzo
generale della Federazione e si pronuncia sulla relazione
morale-politica - finanziaria.
Esso provvede ad eleggere i membri elettivi del Consiglio
Generale, il Collegio dei Sindaci, il Collegio dei Probiviri,
i delegati al Congresso Confederale ed a modificare,
eventualmente, lo Statuto della Federazione.
ART. 25
L'Ordine del Giorno dei lavori del
Congresso Nazionale è fissato - su proposta della
Segreteria Nazionale - dal Consiglio Generale.
Esso deve essere reso noto almeno un mese prima della
data di convocazione del Congresso.
ART. 26
Le decisioni del Congresso, salvo
quelle che riguardano lo scioglimento della Federazione
e le modifiche allo Statuto, sono prese a maggioranza
semplice.
CONSIGLIO GENERALE
ART. 27
Il Consiglio Generale, che è
l'Organo deliberante della Federazione tra un Congresso
e l'altro, prima di procedere alla votazione per l’elezione
della Segreteria nazionale delibera, sulla base di esigenze
di funzionalità, sulla struttura della stessa
con riferimento alla presenza o meno del Segretario
generale aggiunto ed al numero dei componenti la Segreteria.
Elegge, quindi, nel suo seno, separatamente e nell'ordine,
il Segretario Generale, il Segretario Generale Aggiunto,
i Segretari Nazionali, il Comitato Esecutivo Nazionale.
Esso si riunisce almeno due volte all'anno ed ha il
compito di definire gli indirizzi di massima di tutta
l'attività della Federazione sulla base delle
deliberazioni del Congresso.
Esso provvede inoltre a:
a) esaminare, studiare e formulare le richieste per
la stipulazione dei contratti collettivi nazionali di
lavoro;
b) nominare, su proposta della Segreteria nazionale,
la responsabile del Coordinamento donne che entra a
fare parte di diritto del Consiglio Generale, qualora
non ne sia già componente;
c) convocare il Congresso in sessione straordinaria
e in sessione ordinaria allo scadere del quadriennio,
emanando il regolamento per la elezione dei delegati
al Congresso stesso;
d) esaminare ed approvare lo schema della relazione
che la Segreteria Nazionale sottoporrà al Congresso;
e) approvare lo schema di regolamento del Congresso,
fissando una percentuale minima di candidate da inserire
nelle liste, con l’obiettivo di concretizzare
una equilibrata presenza organizzativa di entrambi i
sessi;
f) convalidare le ammissioni e le radiazioni di cui
all'art. 9 nonché deliberare nel merito di eventuali
ricorsi;
g) approvare e modificare il "Regolamento di attuazione
dello Statuto" su proposta della Segreteria Nazionale;
h) approvare le eventuali "proposte di modifiche
statutarie" da sottoporre al Congresso Nazionale;
i) stabilire il trattamento economico da riservare -
per la esplicazione della loro attività - ai
componenti la Segreteria, qualora questi siano in aspettativa,
nonché quello dei collaboratori;
j) nominare i presidenti del Collegio Nazionale dei
Sindaci e del Collegio dei Probiviri, tenendo conto
dei requisiti e/o titoli di specifica competenza professionale.
Il Consiglio Generale elegge, qualora spettanti, rappresentanti
della Federazione nel Consiglio Generale Confederale
e può revocarli e sostituirli durante la vigenza
del mandato.
ART. 28
Il Consiglio Generale è convocato
almeno ogni sei mesi, dal Comitato Esecutivo Nazionale,
su proposta della Segreteria Nazionale, e, straordinariamente,
a richiesta di un terzo dei suoi membri o su deliberazione
presa a maggioranza semplice dal Comitato Esecutivo
Nazionale.
In via eccezionale ed in casi di particolare urgenza
il Consiglio Generale può essere convocato dalla
Segreteria Nazionale.
ART. 29
Il Consiglio Generale è costituito:
a) dai Segretari Generali Regionali,
eletti in applicazione dell'art. 59 quale espressione
delle rispettive realtà elencate all'art. 32
del Regolamento di attuazione;
b) da rappresentanti Regionali, eletti dai rispettivi
Consigli Direttivi ai sensi dell’art. 13, lettera
b) del Regolamento di attuazione;
c) da membri eletti dal Congresso Nazionale.
I membri elettivi di cui alla lettera c) dovranno essere
almeno pari al numero dei membri di diritto e designati
di cui alle lettere a) e b).
COMITATO ESECUTIVO NAZIONALE
ART. 30
Il Comitato Esecutivo Nazionale
provvede all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio
Generale.
Esso è il coordinatore - tramite la Segreteria
Nazionale - di tutta l'attività della Federazione
ed in particolare provvede a:
a) emanare le norme per il tesseramento in relazione
alle disposizioni della CISL;
b) fissare le quote sociali e adeguare la loro ripartizione
ai livelli nazionale, regionale, territoriale, in presenza
di sostanziali incrementi della contribuzione;
c) studiare tutte le questioni finanziarie, organizzative
e sindacali interessanti la Federazione;
d) predisporre norme per uniformare l'amministrazione
delle Segreterie Regionali e Territoriali con quella
della Segreteria Nazionale;
e) stabilire l'impostazione dei bilanci della Segreteria
Nazionale e delle Segreterie periferiche nonché
esaminare e deliberare sui bilanci, preventivi e consuntivi,
preparati dalla Segreteria nazionale;
f) affidare - su proposta della Segreteria Nazionale
- particolari incarichi organizzativi, sindacali ed
ispettivi nell'ambito della Federazione;
g) deliberare la costituzione di eventuali nuove strutture
periferiche;
h) deliberare in ordine alle ammissioni ed alle radiazioni
di cui all'art. 9;
i) designare i rappresentanti dell'Organizzazione in
Società, Associazioni ed Enti (Fondazione Enérgeia,
ARCA, FISDE, FOPEN, PEGASO, etc.) nonché in organismi
e Commissioni ove è prevista per legge, per statuto,
per regolamento o per accordi, la rappresentanza sindacale
e nominare il responsabile del periodico ufficiale della
Federazione "Il Lavoratore Elettrico";
j) richiedere alla Segretaria Nazionale la convocazione
straordinaria del Consiglio Generale, fissando il relativo
ordine del giorno;
k) convocare, su proposta della Segreteria nazionale
o straordinariamente su deliberazione presa a maggioranza
semplice, il Consiglio Generale;
l) disporre a maggioranza dei 2/3 dei votanti, - nel
caso di gravi o ripetute violazioni dello Statuto o
di mancato rispetto di decisioni degli Organi della
Federazione - lo scioglimento degli Organi periferici
e la nomina di un Commissario.
ART. 31
Il Comitato si riunisce almeno ogni
due mesi ed è convocato dalla Segreteria Nazionale
o su richiesta di almeno 1/3 dei suoi componenti.
Ai lavori del Comitato Esecutivo Nazionale partecipa
il responsabile del periodico ufficiale della Federazione
"Il Lavoratore Elettrico".
Il Comitato Esecutivo Nazionale è presieduto
dal Segretario Generale o, in caso di assenza, dal Segretario
Generale Aggiunto, se previsto, o da un Segretario Nazionale.
ART. 32
Il Comitato Esecutivo Nazionale
è composto:
a) da membri eletti dal Consiglio Generale nel proprio
seno;
b) dai componenti la Segreteria Nazionale.
SEGRETERIA NAZIONALE
ART. 33
La Segreteria Nazionale è
composta:
a) dal Segretario Generale;
b) dal Segretario Generale Aggiunto, se previsto;
c) dai Segretari Nazionali.
I componenti la Segreteria Nazionale hanno diritto a
partecipare alle riunioni di tutti gli Organi periferici
della Federazione con diritto di parola, ma non di voto.
ART. 34
La Segreteria Nazionale procede,
preventivamente ed in sede collegiale, all'esame e alle
decisioni di competenza dei problemi di carattere generale,
mentre provvede alla distribuzione nel proprio seno
di incarichi di natura specifica.
La Segreteria Nazionale, per particolari esigenze, può
costituire uffici ai quali demandare lo sviluppo di
specifiche attività, nominandone i responsabili.
ART. 35
La Segreteria Nazionale rappresenta
la Federazione nei confronti dei terzi e delle pubbliche
autorità, prende tutte le misure atte ad assicurare
il normale funzionamento della Federazione stessa, attuando
le decisioni dei superiori organi deliberanti.
Essa risponde collegialmente di fronte ai superiori
organi deliberanti del patrimonio della Federazione,
alla cui amministrazione è preposto un Segretario
Nazionale; per il compimento degli atti di gestione
detto Segretario opererà congiuntamente al Segretario
Generale.
In particolare provvede a:
a) convocare in via eccezionale ed in casi di particolare
urgenza il Consiglio Generale e, almeno ogni due mesi,
il Comitato Esecutivo Nazionale, fissando i relativi
ordini del giorno;
b) proporre al Consiglio Generale, per la prevista convalida,
le ammissioni e le radiazioni dei Sindacati di cui all'art.
2;
c) proporre al Comitato Esecutivo Nazionale, l'assegnazione
di particolari incarichi organizzativi, sindacali ed
ispettivi nell'ambito della Federazione;
d) intervenire direttamente o indirettamente, attraverso
propri rappresentanti scelti fra i componenti il Comitato
Esecutivo Nazionale, per comporre ogni conflitto insorgente
fra i componenti gli Organi periferici;
e) autorizzare - sentito il parere del Comitato Esecutivo
Nazionale - in via eccezionale e limitatamente nel tempo,
l'attribuzione della funzione di Segretario Regionale
e Territoriale ad elementi non appartenenti alla categoria;
f) proporre al Consiglio Generale l'ordine del giorno
dei lavori del Congresso Nazionale;
g) predisporre lo schema della relazione congressuale
da sottoporre al Consiglio Generale;
h) predisporre annualmente la situazione finanziaria
ed i bilanci (preventivo e consuntivo) da sottoporre
al Comitato Esecutivo Nazionale e da inviare alla Segreteria
Confederale;
i) predisporre il "Regolamento di attuazione dello
Statuto" da sottoporre al Consiglio Generale;
j) proporre al Consiglio Generale eventuali "proposte
di modifica dello Statuto", da sottoporre al Congresso
Nazionale.
ART. 36
Spetta in particolare al Segretario
Generale:
a) rappresentare la Federazione presso ogni Organo sindacale,
presso gli Enti o presso terzi;
b) curare l'esecuzione delle decisioni del Comitato
Esecutivo Nazionale;
c) coordinare l'attività della Federazione in
generale e della Segreteria Nazionale in particolare.
Il Segretario Generale Aggiunto lo sostituisce a tutti
gli effetti in caso di assenza o impedimento.
Il Segretario Generale ha la rappresentanza legale della
Federazione ed è il Direttore del periodico ufficiale
"Il Lavoratore Elettrico".
ART. 37
I compiti dei Segretari Nazionali
sono attribuiti collegialmente dalla Segreteria Nazionale,
secondo i principi di cui al precedente art. 34.
COLLEGIO NAZIONALE DEI SINDACI
ART. 38
Il Collegio dei Sindaci è
composto da n. 3 membri effettivi e 2 supplenti eletti
dal Congresso Nazionale; essi non sono revocabili durante
il periodo del mandato congressuale.
Nelle votazioni si esprimono tre preferenze. Risultano
eletti membri effettivi del Collegio dei Sindaci i tre
candidati che hanno riportato in sede congressuale il
maggior numero di voti.
I due candidati che seguono immediatamente nella graduatoria
dei suffragi fanno parte del Collegio quali membri supplenti.
Qualora venisse a mancare, per dimissioni o altra causa,
uno dei membri effettivi, subentra il candidato che
ha riportato il maggior numero di voti e il posto di
membro supplente sarà conferito al candidato
non eletto che ha riportato il maggior numero dei suffragi.
Allorquando non sussistano candidati non eletti il Consiglio
generale provvede alla integrazione del Collegio e,
nel caso di più candidature, risulterà
eletto chi ha riportato più voti.
Il Consiglio Generale, nella prima riunione dopo il
Congresso, nomina il Presidente, scegliendo tra i componenti
effettivi e tenuto conto dei requisiti e/o titoli di
specifica competenza professionale.
Allorquando la vacanza riguardi il presidente del Collegio
dei Sindaci, il Consiglio Generale ha facoltà
di nominarne uno ex novo, scegliendolo tra soggetti
iscritti o non iscritti alla Organizzazione che abbiano
requisiti e/o titoli di specifica competenza professionale.
I Sindaci non possono far parte di organi deliberanti
di pari livello. E' inoltre incompatibile la carica
di sindaco di un organismo con quella di sindaco di
un altro organismo.
ART. 39
E' compito del Collegio dei Sindaci:
a) accertare, con la frequenza che riterrà opportuna,
la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza
del bilancio e delle periodiche situazioni finanziarie
alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
b) accertare, almeno ogni semestre, la consistenza di
cassa e lo stato del patrimonio sociale.
I Sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche
individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.
Degli accertamenti eseguiti va redatto verbale in apposito
libro.
ART. 40
Delle riunioni del Collegio deve
redigersi processo verbale che viene trascritto nel
libro di cui sopra e sottoscritto dagli intervenuti.
Le deliberazioni del Collegio dei Sindaci devono essere
prese a maggioranza. Il Sindaco dissenziente ha diritto
di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.
ART. 41
I Sindaci devono adempiere ai loro
doveri con diligenza e a norma degli articoli del presente
statuto e relativo regolamento.
Essi sono responsabili, nei confronti del Consiglio
Generale, della verità delle attestazioni e devono
mantenere scrupolosamente il segreto su fatti e su documenti
di cui hanno conoscenza per ragioni del loro ufficio.
ART. 42
I Sindaci partecipano alle sedute
del Consiglio Generale con voto consultivo.
Il Collegio dei Sindaci, a mezzo del suo Presidente,
riferisce periodicamente sull’andamento amministrativo
sia al Comitato Esecutivo Nazionale sia al Consiglio
Generale.
Esso presenta inoltre una relazione al Congresso Nazionale.
ART. 43
La destituzione da Sindaco non può
essere pronunciata che per giustificati, documentabili
gravi motivi.
Competente in merito è il Collegio dei Probiviri.
LA MAGISTRATURA INTERNA
ART. 44
L'esercizio della magistratura interna
è affidato al Collegio dei Probiviri, organo
di garanzia statutaria e di giurisdizione interna.
Esso ha il compito di dirimere le controversie, i conflitti
tra i soci, tra i soci e gli Organismi ai vari livelli
e tra gli Organismi stessi, nei limiti stabiliti dal
presente Statuto e dal Regolamento di attuazione.
Il Collegio dei Probiviri è inoltre competente
a pronunciare, entro il termine perentorio di 15 giorni,
la ratifica di legittimità dei provvedimenti
relativi alle gestioni commissariali.
ART. 45
Il Collegio dei Probiviri è
composto da cinque membri, eletti dal Congresso Nazionale
e non revocabili durante il periodo del mandato congressuale.
Possono essere candidati i soci che non siano mai incorsi
in sanzioni disciplinari.
Nelle votazioni si esprimono tre preferenze. Risultano
eletti componenti il Collegio dei Probiviri i candidati
che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Qualora
si determini una vacanza, per dimissioni o altra causa,
subentrano, fino a concorrenza, i candidati non eletti
che hanno riportato il maggior numero di voti.
Allorquando non sussistano candidati non eletti il Consiglio
Generale provvede alla integrazione del Collegio e,
nel caso di più candidature, risulteranno eletti
coloro che hanno riportato più voti.
Il Consiglio Generale, nella prima riunione dopo il
Congresso, nomina il presidente del Collegio scegliendolo
tra i componenti e tenuto conto dei requisiti e/o titoli
di specifica competenza professionale.
Se la vacanza riguarda il presidente del Collegio il
Consiglio Generale ha facoltà di eleggerlo ex
novo, anche al di fuori dei componenti in carica, tra
soggetti, iscritti o non iscritti alla Organizzazione,
in possesso di particolari titoli e/o requisiti professionali.
I Probiviri non possono far parte di Organi deliberanti
od esecutivi della Federazione a qualunque livello.
ART. 46
Il Collegio dei Probiviri può
comminare le sanzioni di natura disciplinare indicate
nel precedente art. 13.
ART. 47
Le Segreterie che, nell’ambito
della specifica competenza territoriale, sono a conoscenza
di violazioni statutarie hanno l’obbligo di intervenire
per far cessare tali violazioni e, qualora l’intervento
risulti inefficace, hanno l’obbligo di denuncia
al Collegio dei Probiviri.
L’omissione di intervento e di denuncia può
essere a sua volta oggetto di ricorso al Collegio dei
Probiviri.
GESTIONE STRAORDINARIA
ART. 48
Nel caso di gravi o ripetute violazioni
dello Statuto o di mancato rispetto di decisioni degli
Organi Nazionali da parte di quelli Territoriali o Regionali,
il Comitato Esecutivo Nazionale può, con provvedimento
motivato - su adeguata istruttoria e contestazioni disposte
dalla Segreteria Nazionale e portate a conoscenza del
Comitato stesso - disporre, a maggioranza di almeno
2/3 dei presenti, lo scioglimento dell'Organo periferico
inadempiente e la nomina di un Commissario.
Analogo provvedimento motivato può essere adottato,
con identica procedura, dal Comitato Esecutivo Nazionale
nei confronti degli organi periferici nel caso in cui
non sia possibile promuoverne diversamente l'efficienza.
I provvedimenti sono immediatamente esecutivi ed il
Commissario assume contestualmente la rappresentatività
della Federazione nei confronti dei soci, delle strutture
confederali e dei terzi.
Essi vanno contemporaneamente trasmessi al Collegio
Nazionale dei Probiviri, il quale deve provvedere, entro
il termine perentorio di quindici giorni, alla ratifica
di legittimità del provvedimento stesso.
La mancata pronuncia entro detto termine equivale a
ratifica.
ART. 49
Negli stessi casi e con le medesime
procedure di cui all'art. 48 può essere nominato
un Commissario "ad acta" per lo svolgimento
di funzioni specifiche, munito dei poteri necessari,
senza ricorrere allo scioglimento degli Organi.
ART. 50
Rispetto ai provvedimenti di cui
ai precedenti artt. 48 e 49 è ammesso il ricorso
nel termine perentorio di 15 giorni al Collegio confederale
dei probiviri per la verifica di legittimità.
La mancata pronuncia nei 15 giorni successivi alla presentazione
del ricorso, equivale a ratifica.
ART. 51
Allorché un Organismo Territoriale
o Regionale risulti carente nella sua massima dirigenza
o l'Organismo stesso ritenga di non essere in grado,
temporaneamente, di dar luogo alla sua sostituzione
secondo le procedure statutarie, lo stesso può
chiedere alla Segreteria Nazionale la nomina di un reggente
che può essere estraneo all'Organismo e anche
alla categoria.
La reggenza cessa al Congresso ordinario o può
cessare precedentemente allorché l'Organismo
sia nelle condizioni di eleggere la dirigenza secondo
le procedure statutarie e comunque d'intesa con la Segreteria
Nazionale.
CAPITOLO V
ASSETTO ORGANIZZATIVO
ART. 52
La Federazione, tenendo presenti
le linee generali della Confederazione, adeguerà
il proprio assetto organizzativo in funzione delle esigenze
operative. Le modifiche diverranno operative dopo l'approvazione
del Consiglio Generale della Federazione.
Il territorio è suddiviso in strutture Regionali
e Territoriali.
Competente ad adeguare le strutture di cui sopra in
funzione di esigenze organizzative e di rapporto con
le controparti che dovessero verificarsi tra due Congressi,
è il Consiglio Generale.
ORGANI PERIFERICI
SEZIONE AZIENDALE SINDACALE
ART. 53
La SAS ha un Comitato Direttivo che viene eletto da
tutti gli iscritti della Sezione.
I componenti dello stesso non dovranno essere in numero
inferiore a tre.
Il Comitato Direttivo della SAS procede, nella sua prima
riunione, alla nomina del Segretario SAS distribuendo
poi fra i propri componenti gli altri incarichi.
Il Segretario SAS è componente di diritto del
Consiglio Direttivo Territoriale.
COMPITI COMITATO DIRETTIVO SAS
ART. 54
Compiti del Comitato Direttivo della
SAS sono:
a) incrementare le adesioni dei lavoratori curando il
tesseramento e la riscossione di eventuali contributi;
b) sviluppare la sindacalizzazione della Sezione con
opportune azioni verso i lavoratori e gli associati;
c) individuare le aspirazioni dei lavoratori così
che, dal loro coordinamento, l'azione sindacale della
FLAEI mantenga la sua aderenza alle aspirazioni di base;
d) attuare nell'ambito della Sezione tutte le disposizioni
emanate dalla Segreteria Territoriale o regionale nel
caso di struttura Regionale unica.
Le riunioni del Comitato Direttivo delle SAS dovranno
avere frequenza almeno mensile.
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE
ART. 55
La struttura Territoriale ha un
Consiglio Direttivo eletto dal Congresso Territoriale.
Inoltre, fanno parte di diritto del Consiglio Territoriale
i Segretari delle SAS ricadenti nell'ambito territoriale
della struttura Territoriale.
La Segretaria Territoriale è composta:
? dal Segretario Generale;
? da Segretari,
eletti dal Consiglio Direttivo Territoriale nel proprio
seno in successive e separate votazioni.
I componenti la Segreteria Territoriale non potranno
essere complessivamente superiori a tre.
La Segreteria Territoriale nella sua prima riunione,
provvederà alla distribuzione dei vari incarichi
di attività specifica, nella logica dei principi
indicati nel precedente art. 34.
La Struttura Territoriale ha inoltre:
? un Collegio dei Revisori dei conti composto da 3 membri
effettivi e 2 supplenti, eletto dal Congresso Territoriale.
Nelle strutture con meno di 100 iscritti la funzione
viene svolta dal Collegio dei Revisori dei Conti della
struttura regionale.
I Revisori dei conti non possono far parte di organi
deliberanti di pari livello. E' inoltre incompatibile
la carica di revisore dei conti di un organismo con
quella di sindaco o di revisore dei conti di un altro
organismo.
COMPITI CONSIGLIO DIRETTIVO TERRITORIALE
ART. 56
Il Consiglio Direttivo Territoriale ha il compito di:
a) deliberare in ordine all'attività sindacale
ed organizzativa del territorio sulla base delle linee
programmatiche della Struttura e delle decisioni degli
Organi deliberanti ai superiori livelli;
b) individuare le aspirazioni dei lavoratori, esaminarle,
vagliarle e trarne deliberazioni da sottoporre agli
Organismi superiori;
c) interessarsi delle elezioni dei rappresentanti dei
lavoratori anche in Organismi la cui costituzione e
funzionamento derivino da leggi e da realtà in
cui il Sindacato non sia esplicitamente citato o presente,
ma l'attività dei quali possa avere significato
od interesse per i lavoratori in quanto tali;
d) sviluppare la sindacalizzazione dell'ambiente di
lavoro e degli iscritti promuovendo assemblee, convegni,
incontri su argomenti di generale o specifico interesse
per i lavoratori della singola azienda o della categoria
in generale;
e) coordinare l'attività degli iscritti FLAEI
negli organismi di rappresentanza unitaria, orientandone
le iniziative e le azioni.
In particolare esso provvede a:
I. convocare il Congresso Territoriale alle previste
scadenze;
II. esaminare ed approvare lo schema della relazione
morale ed il bilancio che la Segreteria Territoriale
sottoporrà al Congresso;
III. esaminare ed approvare la situazione finanziaria
territoriale;
IV. decidere in ordine alla decadenza dei soci per morosità;
V. sopperire ai compiti riservati alle SAS qualora queste
non fossero costituite;
VI. su proposta della Segreteria Territoriale e per
particolari esigenze, cooptare nel Consiglio, a parità
di diritto, elementi di provata capacità e competenza
in numero non superiore al 10% dei componenti del Consiglio
stesso;
VII. stabilire eventuali rimborsi spese ai responsabili
sindacali componenti gli Organismi Territoriali;
VIII. deliberare - a maggioranza di 3/4 dei presenti
alla riunione, sentito il preventivo parere della Segreteria
regionale e dandone tempestiva segnalazione alla Segreteria
Nazionale ed ai competenti Organismi territoriali confederali
- in ordine a dichiarazioni di agitazione o a proclamazioni
di sciopero a livello Territoriale e di SAS;
IX. decidere in merito alla scelta dei candidati delle
liste FLAEI per le consultazioni elettorali ai livelli
di propria competenza;
X. designare i rappresentanti dell'Organizzazione Territoriale
in Enti, Organismi o Commissioni ove è prevista
per Legge, per regolamento o per accordo la rappresentanza
sindacale.
Ha, inoltre, facoltà di dividere il territorio
in Sezioni Aziendali Sindacali, specialmente se la struttura
comprende l'intero territorio di una nuova provincia
amministrativa o se in essa vi sono Aziende elettriche
municipalizzate o autoproduttrici.
Le SAS, in ogni caso, non dovranno superare il numero
dei membri elettivi del Consiglio Direttivo Territoriale
o di quello regionale nel caso di struttura Regionale
unica.
Le riunioni del Consiglio Direttivo Territoriale dovranno
avere frequenza almeno bimestrale.
COMPITI SEGRETERIA TERRITORIALE
ART. 57
La Segreteria Territoriale ha il
compito di:
a) attuare le deliberazioni dell’Organismo territoriale
e, per quanto di competenza, degli Organismi superiori;
b) coordinare ed assistere l'attività dei Comitati
Direttivi SAS e degli iscritti FLAEI negli organismi
di rappresentanza unitaria;
c) agire per la realizzazione delle aspirazioni degli
associati in collaborazione con la Segreteria Regionale
e quella Nazionale;
d) firmare accordi con validità limitata al territorio
di competenza;
e) emanare tutte le disposizioni necessarie per lo sviluppo
della FLAEI nell'ambito del proprio territorio;
f) presentare le liste dei candidati alle elezioni di
organismi contrattuali rappresentativi dei lavoratori;
g) proporre al Consiglio Direttivo Territoriale la cooptazione
nel Consiglio, per particolari esigenze, di elementi
di provata capacità e competenza in numero non
superiore al 10% dei componenti dell'organismo stesso;
h) dare periodiche istruzioni, in ordine all'esecuzione
degli specifici mandati, ai rappresentanti dell'Organizzazione
in Enti, Organismi e Commissioni a livello Territoriale;
i) dichiarare stati di agitazione o proclamare manifestazioni
di sciopero nel territorio di competenza, deliberati
dal Consiglio Direttivo Territoriale in conformità
a quanto previsto dall'art. 67;
j) proporre alla Segreteria Nazionale eventuali modifiche
allo Statuto della Federazione;
k) predisporre la relazione morale ed il bilancio finanziario
Territoriale per il Congresso;
l) predisporre, periodicamente, la situazione finanziaria
Territoriale per il Consiglio Direttivo Territoriale.
Le riunioni della Segreteria Territoriale dovranno avere
frequenza almeno quindicinale.
COMPITI REVISORI DEI CONTI TERRITORIALI
ART. 58
E' compito dei Revisori dei Conti:
a) accertare, con la frequenza che riterranno opportuna,
la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza
del bilancio e delle periodiche situazioni finanziarie
alle risultanze delle scritture contabili;
b) accertare, almeno ogni semestre, la consistenza di
cassa e lo stato patrimoniale.
Essi riferiranno annualmente al Consiglio Direttivo
Territoriale sulla propria specifica attività,
in occasione dell’approvazione dei bilanci (preventivo
e consuntivo).
Presenteranno inoltre una relazione al Congresso Territoriale.
ORGANIZZAZIONE REGIONALE
ART. 59
La Regione ha un Consiglio Direttivo
eletto dal Congresso Regionale.
Fanno parte del Consiglio Direttivo Regionale, quali
membri di diritti, i Segretari Territoriali delle strutture
ricadenti nell'area regionale. Per le strutture Regionali
uniche fanno parte del Consiglio Direttivo Regionale,
quali membri di diritto, i Segretari delle SAS ricadenti
nella regione.
La Segreteria Regionale è composta:
? dal Segretario Generale;
? da Segretari,
eletti dal Consiglio Direttivo Regionale nel proprio
seno in successive e separate votazioni.
I componenti la Segreteria Regionale saranno in numero
di tre, salvo deroghe particolari concordate con la
USR-CISL di competenza, sentita la Segreteria nazionale.
In tal caso potrà essere prevista l’elezione
del Segretario Generale Aggiunto.
La Segreteria Regionale, nella sua prima riunione, provvederà
alla distribuzione dei vari incarichi di attività
specifica.
La Regione ha inoltre:
? un Comitato Esecutivo composto:
a) dai componenti la Segreteria Regionale;
b) dai Segretari generali Territoriali o dai Segretari
SAS nel caso di struttura Regionale unica;
? un Collegio dei Revisori dei Conti composto da tre
membri effettivi e due supplenti, eletto dal Congresso
Regionale.
I Revisori dei Conti non possono far parte di organi
deliberanti di pari livello. E' inoltre incompatibile
la carica di Revisore dei Conti con quella di Sindaco
o di Revisore dei Conti di un altro organismo.
COMPITI CONSIGLIO DIRETTIVO REGIONALE
ART. 60
Il Consiglio Direttivo Regionale
ha il compito di deliberare in ordine all'attività
sindacale, organizzativa e formativa nel territorio
di propria competenza, sulla base delle linee programmatiche
della Federazione e delle decisioni degli Organismi
deliberanti ed esecutivi nazionali.
In particolare esso provvede a:
a) eleggere il Segretario Generale regionale ed i Segretari
regionali.
b) In caso di deroga alla composizione numerica della
Segreteria, di cui all’art. 59, deliberare sulla
presenza o meno del Segretario Generale Aggiunto, provvedendo
alla sua elezione se previsto
c) convocare il Congresso Regionale alle previste scadenze;
d) esaminare ed approvare lo schema della relazione
morale ed il bilancio che la Segreteria Regionale sottoporrà
al Congresso;
e) esaminare ed approvare la situazione finanziaria
nonché i bilanci preventivo e consuntivo della
regione;
f) convalidare gli eventuali provvedimenti di decadenza
dei soci per morosità, pronunciati dai Consigli
Direttivi Territoriali;
g) su proposta della Segreteria Regionale e per particolari
esigenze, cooptare nel Consiglio, a parità di
diritto, elementi di provata capacità e competenza
in numero non superiore al 5% dei componenti il Consiglio
stesso;
h) stabilire eventuali rimborsi spese ai responsabili
sindacali componenti gli Organismi Regionali;
i) deliberare, a maggioranza di 3/4 dei presenti alla
riunione e sentito il parere della Segreteria Nazionale,
in ordine a dichiarazioni di agitazione o a proclamazioni
di sciopero a livello regionale, in conformità
a quanto previsto dall’art. 68 di cui va data
informazione al corrispondente organismo confederale
regionale;
j) deliberare - sentita la Segreteria Nazionale - la
convocazione straordinaria del Congresso territoriale
allorché il Consiglio Direttivo Territoriale
si rivelasse non in grado di svolgere i propri compiti.
Le riunioni del Consiglio Direttivo Regionale dovranno
avere frequenza almeno quadrimestrale.
Le strutture Regionali uniche assumono anche i compiti
del Consiglio Direttivo Territoriale, previsti dall’articolo
56 dello Statuto, tranne specifiche deleghe che di volta
in volta le stesse strutture regionali potranno assegnare
alle SAS.
COMPITI COMITATO ESECUTIVO REGIONALE
ART. 61
Il Comitato Esecutivo Regionale
ha il compito di:
a) provvedere all'attuazione delle delibere del Consiglio
Direttivo Regionale;
b) disporre in ordine alla composizione delle liste
FLAEI per le consultazioni elettorali ai livelli regionali,
tenendo conto delle decisioni assunte in merito dai
Consigli Direttivi Territoriali;
c) designare i rappresentanti dell'Organizzazione a
livello regionale in Enti, Organismi o Commissioni ove
è prevista per legge, per regolamento o per accordo
la rappresentanza sindacale, tenendo conto delle opportune
esigenze rappresentative nelle varie istanze territoriali.
Le riunioni del Comitato Esecutivo Regionale dovranno
avere frequenza almeno bimestrale.
COMPITI SEGRETERIA REGIONALE
ART. 62
La Segreteria Regionale, in armonia con le direttive
della Federazione, ha il compito di:
a) attuare le deliberazioni dell’Organismo regionale
e, per quanto di competenza, degli Organismi superiori;
b) promuovere l'azione sindacale ed organizzativa nel
territorio di propria competenza;
c) spronare, fiancheggiare, assistere, integrare l'azione
delle Segreterie Territoriali al fine di realizzare
un armonico e coordinato sviluppo della Federazione;
d) svolgere attività sindacale, comporre vertenze
e stipulare accordi a valere per il territorio regionale;
e) dirigere e controllare eventuali agitazioni;
f) presentare le liste dei candidati per le elezioni
- a livello regionale - degli Organismi contrattuali
rappresentativi dei lavoratori;
g) predisporre la relazione morale ed il bilancio finanziario
della regione per il Congresso;
h) predisporre, periodicamente, la situazione finanziaria
della Regione per il Consiglio Direttivo Regionale;
i) proporre al Consiglio Direttivo Regionale la cooptazione
nel Consiglio, per particolari esigenze, di elementi
di provata capacità e competenza in numero non
superiore al 5% dei componenti dell'organismo stesso;
j) disporre - in via straordinaria - la convocazione
dei Consigli Direttivi Territoriali in caso di ripetute
inadempienze statutarie da parte degli stessi;
k) proporre alla Segreteria Nazionale eventuali modifiche
dello Statuto della Federazione.
I componenti la Segreteria Regionale hanno il diritto
di partecipare alle riunioni di tutti gli Organi inferiori
con diritto di parola, ma non di voto.
Le riunioni della Segreteria regionale dovranno avere
frequenza almeno mensile.
Le strutture Regionali uniche assumono anche i compiti
della Segreteria Territoriale, previsti dall’articolo
57 dello Statuto, tranne specifiche deleghe che di volta
in volta le stesse riterranno di assegnare alle SAS.
COMPITI REVISORI DEI CONTI REGIONALI
ART. 63
E' compito dei "Revisori dei
Conti":
a) accertare, con la frequenza che riterranno opportuna,
la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza
del bilancio e delle periodiche situazioni finanziarie
alla risultanze delle scritture contabili;
b) accertare, almeno ogni semestre, la consistenza di
cassa e lo stato patrimoniale.
Essi riferiranno annualmente al Consiglio Direttivo
Regionale sulla propria specifica attività, in
occasione della presentazione del bilancio (preventivo
e consuntivo).
Presenteranno inoltre una relazione al Congresso Regionale.
CAPITOLO VI
ASSEMBLEE - CONGRESSI PERIFERICI
ASSEMBLEA SEZIONE
AZIENDALE SINDACALE
ART. 64
La SAS non svolge un proprio Congresso, ma ogni due
anni gli iscritti provvedono ad eleggere il proprio
Comitato Direttivo.
Se l'anno di elezione coincide con quello in cui si
svolge il Congresso ordinario della Federazione, la
SAS provvederà ad eleggere anche i Delegati al
Congresso Territoriale o regionale nel caso di struttura
Regionale unica.
CONGRESSI TERRITORIALI
ART. 65
I Congressi ordinari Territoriali sono convocati con
le stesse norme in atto per la convocazione del Congresso
Nazionale, salvo il preavviso di convocazione ridotto
ad un mese.
Essi devono svolgersi prima del Congresso Regionale,
di quello Nazionale di categoria e di quello della UST-CISL
di appartenenza
La convocazione straordinaria dei rispettivi Congressi
può essere chiesta da almeno 3/4 dei componenti
il Consiglio Direttivo Territoriale.
La convocazione straordinaria può anche essere
fatta dal Consiglio Direttivo Regionale - sentita la
segretaria Nazionale - allorché il Consiglio
Direttivo Territoriale si rivelasse non in grado di
svolgere i propri compiti.
I Congressi Territoriali provvederanno alla elezione
dei componenti i propri Consigli Direttivi, del Collegio
dei Revisori dei Conti (ove previsto), dei delegati
al Congresso Regionale e a quello dell'UST-CISL. I delegati
dell'UST-CISL delle località che non sono state
costituite in strutture territoriali (FLAEI) verranno
eletti dagli iscritti ricadenti nel detto comprensorio
UST.
CONGRESSO REGIONALE
ART. 66
Il Congresso Regionale ordinario è convocato
con le stesse norme in atto per la convocazione del
Congresso Nazionale, salvo il preavviso di convocazione
che è ridotto ad un mese.
Esso deve svolgersi prima del Congresso Nazionale di
categoria e di quello della USR-CISL di appartenenza.
La convocazione straordinaria del Congresso Regionale
può essere chiesta da almeno 3/4 dei componenti
il Consiglio Direttivo Regionale.
La convocazione straordinaria del Congresso regionale
può anche essere fatta dalla Segreteria Nazionale
- sentito il Comitato Esecutivo Nazionale - allorché
il Consiglio Direttivo si rivelasse non in grado di
svolgere i propri compiti.
Il Congresso Regionale, oltre alle elezione dei componenti
elettivi del Consiglio Direttivo Regionale e del Collegio
dei Revisori dei Conti, provvederà alla elezione
dei delegati al Congresso Nazionale di Categoria e a
quello della USR-CISL di appartenenza.
CAPITOLO VII
AZIONI DI LOTTA
TERRITORIALE
ART. 67
Il Comitato Direttivo della SAS non può fare
dichiarazioni di agitazione ed ordinare manifestazioni
di sciopero.
Qualora ciò si rendesse necessario in una Sezione
o a livello Territoriale le dichiarazioni di agitazione
o proclamazioni di sciopero dovranno essere decise dal
Consiglio direttivo territoriale a maggioranza di 3/4
dei presenti alla riunione, sentito il preventivo parere
della Segreteria Regionale e dandone tempestiva segnalazione
alla Segreteria Nazionale.
REGIONALE
ART. 68
Dichiarazioni di agitazione o proclamazioni di sciopero
a livello Regionale dovranno essere decise dal Consiglio
direttivo regionale a maggioranza di 3/4 dei presenti
alla riunione, sentito il parere della Segreteria Nazionale
e dandone informazione al corrispondente organismo confederale.
SETTORI E/O COMPARTI MERCEOLOGICI AFFILIATI
ART. 69
Dichiarazioni di agitazione o di sciopero nazionale
delle organizzazioni di cui all'art. 2 dovranno essere
deliberate dai rispettivi Organismi Direttivi Nazionali,
sentito il parere della Segreteria Nazionale della Federazione.
NAZIONALE
ART. 70
Dichiarazioni di agitazione nazionale potranno essere
fatte dalla Segretaria Nazionale, sentito il Comitato
Esecutivo Nazionale.
Dichiarazioni nazionali di sciopero dovranno essere
decise dal Comitato Esecutivo Nazionale a maggioranza
di 3/4 dei partecipanti alla riunione.
Di tali dichiarazioni dovrà darsi informazione
alla Segreteria Confederale.
CAPITOLO VIII
DISCIPLINA
ART. 71
I singoli Organismi Territoriali
e Regionali devono, semestralmente, far conoscere i
loro effettivi organizzati e presentare annualmente
i loro bilanci consuntivi agli Organismi superiori.
ART. 72
La mancata osservanza delle norme
di cui al precedente articolo, comporta il richiamo
dell'Organo superiore.
La ripetuta inosservanza delle norme relative alla frequenza
di riunione degli Organismi Territoriali e Regionali
dà alla Segreteria regionale e a quella Nazionale
la facoltà di convocare, straordinariamente,
quei Consigli Territoriali e Regionali e, eccezionalmente,
i rispettivi Congressi.
ART. 73
L'inosservanza delle disposizioni
di cui agli artt. 67, 68, 69, 70, dà diritto
ad ogni Consigliere di chiedere l'immediata convocazione
straordinaria del Consiglio Direttivo.
CAPITOLO IX
PATRIMONIO
ART. 74
Il patrimonio della Federazione
è costituito dai contributi degli associati e
da tutti i beni mobili ed immobili ad essa pervenuti
per qualsiasi titolo o causa ed ovunque siano dislocati,
al centro o alla periferia (nella sede della Segreteria
Nazionale o presso le Segreterie periferiche).
Per tutte le strutture vi è l’obbligo di
redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico
finanziario.
Vi è inoltre il divieto di distribuire, anche
in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché
fondi, riserve o capitale, durante la vita dell’Associazione,
salvo che la destinazione o la distribuzione non siano
imposte dalla legge;
Finché dura la Federazione i singoli associati
o gruppi di associati o i Sindacati ad essa aderenti
non possono chiedere la divisione del fondo comune o
patrimoniale né pretendere, in caso di recesso,
quota alcuna per qualsiasi titolo anche sotto forma
di contributi in precedenza versati.
ART. 75
La Federazione risponde davanti
ai terzi e alla Autorità Giudiziaria unicamente
delle obbligazioni assunte dal Segretario Generale,
congiuntamente, per gli aspetti economici e finanziari,
al Segretario Nazionale che presiede al settore relativo
all’amministrazione.
ART. 76
Eventuali controlli di natura amministrativa
o interventi di natura finanziaria disposti dalla Segreteria
nazionale a favore delle strutture regionali e territoriali
o di loro associati costituiscono normale attività
di assistenza propria della Federazione senza assunzione
di corresponsabilità.
La Segreteria nazionale ha facoltà di verifica
dei bilanci delle strutture regionali e territoriali;
le segreterie regionali hanno analoga facoltà
nei confronti delle strutture territoriali.
ART. 77
La Federazione può costituire
Enti, promuovere e partecipare ad Associazioni e Società.
CAPITOLO X
SCIOGLIMENTO DELLA FEDERAZIONE E
MODIFICAZIONE DELLO STATUTO
ART. 78
Le modifiche al presente Statuto
possono essere proposte in occasione del Congresso nazionale:
a) dal Congresso su richiesta scritta del 50% + 1 delegati;
b) dal Consiglio Generale a maggioranza di 2/3;
c) dai Consigli Direttivi Regionali e dai Consigli Direttivi
Territoriali su deliberazione dei propri organi direttivi
prese a maggioranza di 2/3 dei loro componenti;
d) dalle Organizzazioni di cui all’art. 2.
Il Consiglio Generale nella riunione in cui procede
alla convocazione del Congresso, nomina una commissione
consiliare delegata con l’incarico di esaminare
e coordinare le proposte di modifica predisposte dai
Consigli Direttivi regionali e territoriali, nonché
dalle Organizzazioni di cui all’art. 2.
Le proposte di modifica devono essere inviate alla commissione
entro 3 mesi dalla data di effettuazione del Congresso.
La commissione, raccolte le proposte di modifica, le
porta a conoscenza di tutte le strutture dell’Organizzazione
entro 2 mesi dall’effettuazione del Congresso.
Tenuto conto delle osservazioni e dei giudizi provenienti
dalle strutture, il Consiglio Generale - convocato almeno
15 giorni prima della effettuazione del congresso -
proporrà al Congresso le modifiche che avranno
ricevuto la maggioranza dei 2/3; su quelle che riceveranno
soltanto la maggioranza semplice, il Consiglio Generale
porterà il proprio parere al Congresso.
Il Congresso nazionale si pronuncia sulle proposte di
modifica a maggioranza di 2/3 dei votanti.
Non è ammessa altra procedura di modifica.
ART. 79
Lo scioglimento della Federazione
può essere pronunciato solamente dal Congresso
Nazionale a maggioranza di ¾ dei voti rappresentati.
In caso di scioglimento, il Congresso Nazionale delibererà
la destinazione e l'impiego del patrimonio della Federazione.
In ogni caso vi è l’obbligo di devolvere
il patrimonio dell’associazione, in caso di suo
scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione
con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità
e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE
ART. 80
Il regolamento di attuazione dello
Statuto deve essere deliberato in prima istanza dal
Congresso Nazionale; può successivamente essere
modificato dal Consiglio Generale, regolarmente convocato
con uno specifico punto all'ordine del giorno, con un
preavviso di almeno 15 giorni e con allegate alla convocazione
le proposte di modifica del regolamento.
Le decisioni di modifica vanno assunte con il voto favorevole
dei due terzi degli aventi diritto al voto.
ART. 81
Per quanto non previsto dal presente
Statuto valgono le norme dello Statuto Confederale
Allo stesso dovranno essere adeguate, entro 12 mesi
dalla sua approvazione, e comunque entro tre mesi dalla
eventuale apposita richiesta della Segreteria Confederale
eventuali norme del presente statuto risultanti in contrasto,
nonché gli eventuali trasferimenti di norme a
regolamento di attuazione.
REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE
CAPITOLO I
ORGANI - NORME COMUNI
ART. 1
Per la validità delle sedute
e delle deliberazioni degli organi è necessario
che all'inizio dei lavori ed al momento della votazione
siano presenti la metà più uno dei componenti.
ART. 2
Le votazioni negli organi avvengono
per alzata di mano, oppure, su richiesta scritta di
almeno il 5% dei componenti, per appello nominale. Le
votazioni per le elezioni alle cariche avvengono a scrutinio
segreto.
ART. 3
Nelle elezioni vengono proclamati
eletti i candidati che riportano il maggior numero di
voti.
A parità di voti viene proclamato eletto il più
anziano di iscrizione alla FLAEI; a parità di
iscrizione alla FLAEI il più anziano di iscrizione
alla CISL; ad ulteriore parità il più
anziano di età.
ART. 4
La durata degli interventi è
limitata solo su specifica decisione degli organismi
assunta di volta in volta e su ogni singolo argomento
all'ordine del giorno. Per l'illustrazione delle mozioni
d'ordine e delle pregiudiziali sono ammessi soltanto
un intervento a favore e uno contro. Per questi interventi
e per le dichiarazioni di voto sono concessi cinque
minuti. La Segreteria nazionale ha facoltà di
far intervenire, alle riunioni degli organi, dirigenti
di strutture che non ne siano componenti, nonché
esperti per le particolari materie in discussione.
I singoli membri degli organi hanno facoltà di
promuovere o di depositare in forma scritta alla Presidenza
emendamenti ai documenti conclusivi.
ART. 5
Le assenze dalle riunioni degli
organi devono essere giustificate per iscritto. Le assenze
ingiustificate saranno portate a conoscenza dell’Organizzazione.
I componenti degli organi sono tenuti ad essere presenti
durante tutta la sessione, provvedendo, nel caso di
giustificato impedimento, a comunicarlo per iscritto
alla Presidenza.
ART. 6
La domanda di iscrizione alla FLAEI
deve essere sottoscritta dall'interessato ed indirizzata
alla Segreteria territoriale competente.
Qualora fossero noti orientamenti o comportamenti dell'aspirante
socio che contrastino con le finalità e le regole
contenute negli Statuti di Federazione e Confederale,
il Consiglio Direttivo Territoriale può respingere
la domanda di iscrizione, dandone comunicazione all'interessato.
Contro la delibera di non accettazione della domanda,
l'aspirante socio, entro 15 giorni dalla relativa comunicazione,
può ricorrere alla Segreteria Generale della
Federazione che decide in via definitiva entro 20 giorni.
L'iscrizione alla FLAEI decorre, a tutti gli effetti,
dalla data di presentazione della domanda.
AMMISSIONI, RADIAZIONI E RIAGGREGAZIONI
ART. 7
I settori e/o comparti merceologici
di cui all'art. 2 dello Statuto devono corredare la
domanda di adesione dei seguenti documenti:
a) due esemplari dello Statuto;
b) elenco dei componenti degli Organi direttivi;
c) dichiarazione che le Organizzazioni hanno preso conoscenza
dello Statuto e del Regolamento della Federazione e
si impegnano a uniformare ad essi la propria azione
e ad apportare al proprio Statuto le modifiche necessarie
per il relativo adeguamento.
ART. 8
I settori e/o comparti merceologici,
di cui all'art. 2 dello Statuto, debbono informare la
Segretaria nazionale di tutte le modifiche apportate
al loro Statuto e far conoscere i cambiamenti sopravvenuti
nei loro organi direttivi.
Essi debbono, alla fine di ogni anno, far conoscere
i loro effettivi ed i bilanci finanziari (preventivi
e consuntivi) e contribuire finanziariamente nei modi
e nella misura stabiliti dalla Federazione.
ART. 9
La nuova iscrizione del socio espulso
non può essere accettata prima che siano trascorsi
cinque anni dall'esecutività del provvedimento
di espulsione. A questo fine dovrà essere inoltrata
domanda di iscrizione al Consiglio Direttivo della Struttura
territoriale di appartenenza; la richiesta di iscrizione
è accettata quando sia votata dai 2/3 dei componenti
il Direttivo medesimo.
I soci sospesi sono automaticamente riammessi nell'Organizzazione
al termine del periodo di sospensione. Il ripristino
nelle cariche elettive potrà avvenire solo a
seguito di una nuova elezione e non per cooptazione.
Per misura cautelativa il socio sottoposto a procedimento
penale può essere, in relazione alla natura e/o
alla particolare gravità del reato, sospeso a
tempo indeterminato.
INCOMPATIBILITA'
ART. 10
La carica di componente la Segreteria
nazionale è incompatibile con qualunque altra
carica della Federazione.
Le cariche di Segretario generale regionale e Segretario
generale territoriale sono incompatibili fra di loro.
Qualsiasi carica è altresì incompatibile
con l'incarico di funzionario dell'Organizzazione. Questi
- una volta eletto in quanto in possesso dei requisiti
di cui all'art. 16 dello Statuto - deve optare fra l'impiego
in atto con l'Organizzazione medesima e la carica sindacale.
I Sindaci non possono far parte di Organi deliberanti
ed esecutivi a livello nazionale.
I Revisori dei conti non possono far parte di Organi
deliberanti ed esecutivi ai corrispondenti livelli.
La carica di componente il Collegio dei Probiviri, è
incompatibile con altre cariche di qualsiasi organo
della Federazione.
Le cariche di Sindaco e di Revisore dei Conti (Territoriale
o Regionale) sono incompatibili fra di loro.
Le decadenze sono dichiarate dalle Segreterie competenti
per territorio.
ART. 11
Chi viene eletto a due o più
cariche sindacali, fra loro incompatibili, deve optare
per una sola di esse con dichiarazione scritta da farsi
entro 15 giorni dall'elezione alle cariche successive,
pena la decadenza da queste ultime.
Chi viene eletto a cariche di partito incompatibili
con la carica sindacale deve optare per una sola carica
con dichiarazione scritta da farsi entro 15 giorni dalla
elezione, pena la decadenza dalla carica sindacale.
Il candidato alle Assemblee e Consigli di cui alla lettera
b) dell'art. 18 dello Statuto dovrà presentare
per iscritto le proprie dimissioni dalle cariche sindacali
all'atto dell'accettazione della candidatura. In mancanza
delle suddette dimissioni le Segreterie competenti per
territorio devono dichiararne la decadenza.
I soci dimissionari o decaduti da cariche sindacali
in base alle lettere a), b), c) dell'art. 18 dello Statuto
possono essere eletti a cariche sindacali alla scadenza
dei periodi di tempo appresso indicate:
a) dopo un anno dalla candidatura o dalla cessazione
del mandato se questo è stato esercitato ad un
livello non superiore a quello provinciale;
b) dopo due anni se il mandato è stato esercitato
a livello regionale;
c) dopo tre anni se il mandato è stato esercitato
ad un livello superiore al regionale.
Le decadenze nei casi contemplati dal presente articolo,
sono dichiarate dalle Segreterie competenti per territorio.
ART. 12
Qualora un Segretario generale regionale
o Consigliere generale di cui all'art. 29 dello Statuto
punto b) venga eletto componente la Segreteria nazionale
resterà membro del Consiglio Generale, anche
nel caso in cui cessi per qualsiasi motivo dalla carica
di Segretario nazionale, sino al Congresso Nazionale.
I Consiglieri generali di cui all'art. 29 dello Statuto
punto b) eletti componenti la Segreteria nazionale decadono
da rappresentanti della Struttura nel Consiglio Generale,
e vengono sostituiti dalla Struttura che li ha espressi.
Qualora un Segretario generale territoriale venga eletto
Segretario generale regionale, ed opti per quest'ultima
carica, rimarrà di diritto membro del Consiglio
Regionale fino al Congresso successivo. Analogo principio
di permanenza nella struttura di ultima elezione vale
anche tra Segretari SAS e Segretario territoriale.
L'elezione di un Segretario SAS o territoriale a Segretario
generale o componente di Segreteria a livello superiore
non comporta la decadenza dalla ultima carica rivestita
qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la carica
che ha consentito l'elezione stessa; sono fatti ovviamente
salvi i casi di incompatibilità previsti.
CONSIGLIO GENERALE
ART. 13
Il Consiglio Generale è costituito
da:
a) n. 21 Segretari generali regionali di cui alla lettera
a) dell'art. 29 dello Statuto;
b) n. 16 Rappresentanti regionali eletti dai rispettivi
Consigli Direttivi Regionali sulla base di un rappresentante
ogni 1500 iscritti e/o frazione pari o superiore a 750,
alla data del 31 dicembre dell'anno precedente il Congresso.
Le risultanze, per il Congresso 2001, sono riportate
nella tabella seguente:
Piemonte n. 1
Liguria n. 1
Lombardia n. 3
Veneto n. 2
Emilia Romagna n. 1
Toscana n. 1
Lazio n. 2
Campania n. 1
Puglia n. 1
Calabria n. 1
Sicilia n. 1
Sardegna n. 1
c) n. 56 membri eletti dal Congresso Nazionale.
Nelle liste dovrà essere garantita una presenza
femminile almeno pari al 10% degli eleggibili.
In caso di candidati a parità di voti, avrà
la preferenza quello con la maggiore anzianità
di iscrizione alla Federazione.
Possono essere eletti tutti i soci della FLAEI, tranne
coloro i quali sono già di diritto componenti
del Consiglio Generale a norma delle lettere a) e b)
del presente articolo, dato il disposto dell'art. 20
dello Statuto.
Ai lavori del Consiglio Generale
partecipano, con voto consultivo, i rappresentanti della
Federazione nella CAN-ARCA, nei Consigli di Amministrazione
del FISDE, di FOPEN e di PEGASO, nella Commissione Nazionale
Pari Opportunità, nonché il Responsabile
del periodico ufficiale “Il Lavoratore Elettrico”
ART. 14
Per ognuno dei componenti il Consiglio
Generale di cui alle lettere a) e b) dell'art. 29 dello
Statuto dovrà essere nominato dai rispettivi
Consigli Direttivi un "supplente" per i casi
di giustificata assenza dalle riunioni di Consiglio
Generale.
I rappresentanti Regionali di cui alla lettera b) possono
essere revocati e sostituiti, durante la vigenza del
mandato, dai rispettivi Consigli Direttivi.
Qualora la graduatoria del Congresso Nazionale dovesse
essere esaurita, si procederà alla sostituzione
mediante nomina fatta dal Consiglio Generale.
ART. 15
Il Consiglio Generale è convocato
in prima sessione per la elezione delle cariche, di
regola, il giorno seguente alla chiusura del Congresso
e, comunque, entro 20 giorni da tale chiusura a cura
dell'Ufficio di Presidenza del Congresso stesso.
Il membro più anziano di età dell'Ufficio
di Presidenza del Congresso presiede il Consiglio Generale
sino alla elezione della Segreteria. In caso di prosecuzione
dei lavori la Segreteria propone l'elezione della Presidenza.
ART. 16
La convocazione ordinaria del Consiglio
Generale e la conseguente indicazione dell'ordine del
giorno deve essere effettuata almeno 15 giorni prima
della data fissata, salvo che la convocazione stessa
contenga esplicita motivazione di urgenza.
La convocazione straordinaria è effettuata dalla
Segreteria nazionale che è tenuta a provvedervi
entro un mese dalla data della richiesta.
ART. 17
In apertura dei lavori di ogni sessione
si elegge la Presidenza su proposta della Segreteria
nazionale.
ART. 18
La Segreteria può nel corso
dei lavori del Consiglio Generale svolgere comunicazioni
inerenti l'attività dell'Organizzazione. Su tali
comunicazioni si possono chiedere chiarimenti.
Qualora un componente del Consiglio chieda di discutere
un argomento oggetto delle comunicazioni, tale richiesta
deve essere sottoposta all'approvazione del Consiglio
Generale. La Segreteria nazionale ha facoltà,
in questo caso, di far discutere tale argomento esaurito
l'ordine del giorno della sessione in corso, o di iscriverlo
all'ordine del giorno della sessione successiva.
ART. 19
Il Consiglio Generale in caso di
impedimento definitivo dei membri del Collegio dei probiviri
e del Collegio dei sindaci, provvede alla ricostituzione
del "plenum" di tali organi in sostituzione
dei membri vacanti.
ART. 20
La proposta di deliberare la sfiducia
agli organi esecutivi eletti dal Consiglio Generale
deve essere presentata da almeno 1/3 dei componenti.
La decisione sulla proposta va assunta nella prima sessione
successiva del Consiglio Generale da effettuarsi entro
15 giorni da quella in cui è avanzata la richiesta.
ART. 21
Il Consiglio Generale, contestualmente
alla indicazione di convocazione del Congresso, emana
il regolamento per la elezione dei delegati ai Congressi
Territoriali, Regionali e Nazionale.
Approva lo schema di regolamento dei Congressi succitati.
ART. 22
Il Consiglio Generale si articola
in Commissioni per materie specifiche e gruppi di materie,
con funzioni istruttorie e di preparazione di proposte
per le decisioni del Consiglio Generale.
I membri delle Commissioni sono designati dal Consiglio
Generale su proposta della Segreteria.
Su proposta della Segreteria le Commissioni possono
essere integrate con la partecipazione consultiva di
dirigenti o esperti sulle materie in esame.
Le Commissioni sono convocate dalla Segreteria nazionale.
TRATTAMENTI ECONOMICI
ART. 23
Il Consiglio Generale ed i Consigli
Direttivi stabiliscono il trattamento economico da riservare
- per l'esplicazione della loro attività - ai
componenti la Segreteria che siano in aspettativa, nonchè
ai collaboratori.
Ad eccezione dei casi su citati, tutte le cariche sono
gratuite e gli eletti, di qualsiasi grado o livello,
avranno diritto al rimborso spese.
COOPTAZIONI
ART. 24
Su proposta delle rispettive Segreterie,
gli Organismi deliberanti possono, per particolari esigenze,
chiamare a far parte degli stessi, a parità di
diritto, nuovi componenti di provata capacità
e competenza in numero non superiore al 5% dei componenti
gli organismi stessi a qualsiasi livello, con deliberazione
adottata a maggioranza di 2/3. Tale percentuale può
essere estesa fino al tetto del 10% per le strutture
territoriali.
ART. 25
Ai lavori dei Consigli Direttivi
Territoriale, Regionale e Generale partecipa, con voto
consultivo, un rappresentante della FNP all'uopo designato
a norma dell'art. 21 dello Statuto confederale.
COMITATO ESECUTIVO NAZIONALE
ART. 26
Oltre ai componenti la Segreteria
nazionale, costituiscono il Comitato Esecutivo Nazionale
n. 30 membri eletti dal Consiglio Generale e la responsabile
del Coordinamento donne.
Qualora si verifichino vacanze tra i membri eletti,
il Consiglio Generale provvederà alla sostituzione
tramite elezione effettuata su specifico ordine del
giorno di una propria sessione.
ART. 27
La convocazione del Comitato Esecutivo
e la conseguente indicazione dell'ordine del giorno
vengono effettuate dalla Segreteria nazionale almeno
8 giorni prima della data fissata per la riunione, salvo
che la convocazione stessa non contenga esplicita motivazione
di urgenza.
La richiesta di convocazione dell'Esecutivo da parte
del terzo dei componenti deve essere motivata e deve
indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno.
La Segreteria nazionale è tenuta a provvedere
alla convocazione nei 15 giorni successivi alla richiesta.
La Segreteria nazionale è competente a predisporre
l'adeguata istruttoria, contestazione ed acquisizione
delle controdeduzioni, relative allo scioglimento di
tutti gli organi e alla nomina di un Commissario di
cui all'art. 48 dello Statuto.
ART. 28
Il Comitato Esecutivo è presieduto
dal Segretario Generale o, in caso di sua assenza, dal
Segretario Generale Aggiunto, se previsto. In caso di
assenza anche di questi, è presieduto da uno
dei componenti la Segreteria nazionale, delegato a ciò
dal Segretario Generale.
COLLEGIO DEI PROBIVIRI
ART. 29
I ricorsi al Collegio dei Probiviri
devono pervenire entro il termine perentorio di 60 giorni
dall'evento in contestazione e devono essere definiti
entro il termine perentorio di 90 giorni dalla presentazione
della denuncia.
I limiti di cui sopra ai fini della decadenza dei termini
(60 giorni), non valgono per violazioni in atto al momento
del ricorso.
I ricorsi relativi alla gestione delle risorse e del
patrimonio della Organizzazione devono pervenire entro
30 giorni dalla rilevazione dell'evento.
ART. 30
Avverso il provvedimento di prima
istanza è ammesso il ricorso, entro il termine
perentorio di 60 giorni dalla notifica dello stesso,
al Collegio dei Probiviri Confederale e deve essere
definito entro il termine perentorio di 180 giorni dalla
presentazione, fatta eccezione per quanto previsto dall'ultimo
comma dell'art. 29 del presente regolamento.
Ai ricorsi che hanno per oggetto i provvedimenti cautelari
ed urgenti si applica la procedura dell’art. 13
dello Statuto Confederale.
ART. 31
A tutte le parti va notificata,
a cura del ricorrente e a pena di improcedibilità,
copia del ricorso avanti i Collegi.
ORGANIZZAZIONE PERIFERICA
ART. 32
Il territorio è diviso:
? nelle seguenti strutture, corrispondenti
a strutture regionali e territoriali della CISL
Regionali
Valle d'Aosta, Piemonte, Veneto, Friuli Venezia Giulia,
Trentino, Alto Adige, Emilia Romagna, Liguria, Lombardia,
Toscana, Lazio, Abruzzo, Umbria, Marche, Molise, Campania,
Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna.
Territoriali
Asti, Cuneo, Torino, Alessandria, Biella, Novara, Verbania,
Vercelli, Chiavari, Genova, Imperia, La Spezia, Savona,
Como, Lecco, Sondrio, Bergamo, Breno, Brescia, Mantova,
Cremona, Lodi, Milano, Monza, Belluno, Padova, Rovigo,
Treviso, Verona, Vicenza, Gorizia, Pordenone, Trieste,
Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna,
Reggio Emilia, Rimini, Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno,
Lucca, Massa, Pisa, Pistoia, Prato, Siena, Frosinone,
Latina, Rieti, Viterbo, Chieti, Pescara, Teramo, Ancona,
Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro, Avellino, Benevento,
Caserta, Salerno, Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto,
, Catanzaro, Cosenza, Crotone Reggio Calabria, Vibo
Valentia, Catania, Enna, Messina, Ragusa, Siracusa,
Agrigento, Caltanissetta, Palermo, Trapani, Cagliari,
Olbia, Oristano, Sassari, Sulcis Iglesiente.
? nelle seguenti strutture a scavalco
delle strutture CISL:
Territoriali
Nuoro (Nuoro e Ogliastra), L’Aquila (L’Aquila
e Avezzano), Bologna (Bologna e Imola), Venezia (Venezia
e S.Donà di Piave), Varese (Varese e Busto Arsizio),
Pavia (Pavia, Magenta - Abbiate Grasso), Udine (Udine
e Alto Friuli).
? nelle seguenti strutture corrispondenti ad unica struttura
CISL:
Territoriali
Albano, Civitavecchia, Roma, Tivoli (ex Roma) - Napoli,
Pozzuoli, Torre Annunziata (Napoli)
Nelle regioni Valle d’Aosta,
Trentino, Alto Adige, Umbria, Molise e Basilicata le
funzioni territoriali sono assolte dalle rispettive
strutture regionali
Nel corso del mandato congressuale
le strutture regionali e le strutture territoriali di
capoluogo di regione potranno di comune intesa realizzare
il superamento di queste ultime attraverso l’unificazione
con la rispettiva struttura regionale.
In tal caso la struttura regionale assumerà i
compiti, le funzioni e i ruoli propri della struttura
territoriale superata.
Coordinamenti funzionali.
In relazione alle trasformazioni organizzative del settore
e delle Aziende, il Consiglio Generale individuerà
eventuali forme e metodologie di coordinamento per determinare
la migliore efficacia dell’azione sindacale della
Federazione.
ART. 33
I membri elettivi dei Consigli Direttivi
Regionali sono non meno di nove e non più di
15 per le strutture con 1.500 o meno iscritti ai fini
congressuali.
I membri elettivi dei Consigli Direttivi Regionali con
oltre 1.500 iscritti potranno essere aumentati fino
ad un massimo di 19; con oltre 2.000 iscritti fino ad
un massimo di 21; con oltre 3.000 iscritti fino ad un
massimo di 25.
ART. 34
I membri elettivi dei Consigli Direttivi
Territoriali sono:
? 3 per le strutture fino a 50 iscritti;
? non più di 5 per le strutture con numero di
iscritti da 51 a 100;
? non più di 7 per le strutture con numero di
iscritti da 101 a 200;.
? non più di 11 per le strutture con numero di
iscritti da 201 a 500;
? non più di 15 per le strutture con numero di
iscritti da 501 a 1000;
? non più di 19 per le strutture con più
di 1000 iscritti;
Le strutture con oltre 2.000 iscritti
potranno ulteriormente aumentare i membri elettivi dei
rispettivi Consigli Direttivi in ragione di due ogni
500 iscritti o frazione.
Il numero degli iscritti è quello utilizzato
ai fini congressuali.
ART. 35
La composizione, i tempi e le modalità
di costituzione degli Organismi che il Consiglio Generale
dovesse prevedere, a norma dell’art. 52 dello
Statuto ed a modifica dell’Organizzazione periferica
di cui all’art. 32 del Regolamento di attuazione,
in conseguenza di riassetto delle Aziende del Settore
e/o per effetto dell’articolazione categoriale
e territoriale della CISL, saranno deliberate a seguito
di apposita istruttoria e proposte formulate dalla specifica
Commissione. Detta Commissione dovrà formulare
le ipotesi di adeguamento dell’organizzazione
periferica entro 6 mesi dal suo insediamento.
DESIGNAZIONE RAPPRESENTANTI
ART. 36
Il Comitato Esecutivo Nazionale
ed i Consigli Direttivi Regionali e Territoriali sono
competenti:
• a decidere in merito alla scelta dei candidati
delle liste FLAEI per le consultazioni elettorali ai
corrispondenti livelli;
• a designare i rappresentanti dell'Organizzazione
in Enti, Organismi o Commissioni ove è prevista
per legge, per regolamento o per accordo la rappresentanza
sindacale, avuta presente l'esigenza di assicurare:
a) la massima funzionalità degli organi sindacali;
b) il più alto grado di rappresentatività
e di competenza;
c) la piena autonomia del Sindacato.
Coloro i quali sono investiti di rappresentanza sindacale
relazionano periodicamente gli organi designanti circa
l'attività svolta e ricevono dagli stessi o dalla
Segreteria dei corrispondenti livelli, le istanze relative
al loro mandato.
MANDATO COMMISSARIALE
ART. 37
Il Commissario deve provvedere al
suo mandato promuovendo tutte quelle iniziative intese
a ricostituire gli organi democratici entro un anno
dall'insediamento.
Qualora non siano venute meno le cause o non sia stato
possibile provvedere - entro il termine assegnato -
alla ricostituzione degli organi, il Commissario può
chiedere al Comitato Esecutivo una proroga del mandato,
che non potrà comunque protrarsi oltre i 6 mesi.
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