Lo Statuto ed il Regolamento

____________________Statuto della FLAEI (Formato PDF)

CAPITOLO I
COSTITUZIONE - PRINCIPI – SCOPI

ART. 1, ART. 2, ART. 3, ART. 4
CAPITOLO II
AMMISSIONI E RADIAZIONI

ART. 5, ART. 6, ART. 7, ART. 8, ART. 9
DIRITTI E DOVERI DEI SOCI
ART. l0, ART. 11, ART. 12
NORME DISCIPLINARI
ART. 13
CAPITOLO III
CARICHE

ART. 14, ART. 15, ART. 16, ART. 17
ROTAZIONE E INCOMPATIBILITA’ TRA LE CARICHE
ART. 18, ART. 19, ART. 20
CAPITOLO IV
GLI ORGANI DELLA FEDERAZIONE

ART. 21
CONGRESSO NAZIONALE
ART. 22, ART. 23, ART. 24, ART. 25, ART. 26
CONSIGLIO GENERALE
ART. 27, ART. 28, ART. 29
COMITATO ESECUTIVO NAZIONALE
ART. 30, ART. 31, ART. 32
SEGRETERIA NAZIONALE
ART. 33, ART. 34, ART. 35, ART. 36, ART. 37
COLLEGIO NAZIONALE DEI SINDACI
ART. 38, ART. 39, ART. 40, ART. 41, ART. 42, ART. 43
LA MAGISTRATURA INTERNA
ART. 44, ART. 45, ART. 46, ART. 47
GESTIONE STRAORDINARIA
ART. 48, ART. 49, ART. 50, ART. 51
CAPITOLO V
ASSETTO ORGANIZZATIVO

ART. 52
ORGANI PERIFERICI

SEZIONE AZIENDALE SINDACALE
ART. 53
COMPITI COMITATO DIRETTIVO SAS
ART. 54
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE
ART. 55
COMPITI CONSIGLIO DIRETTIVO TERRITORIALE
ART. 56
COMPITI SEGRETERIA TERRITORIALE
ART. 57
COMPITI REVISORI DEI CONTI TERRITORIALI
ART. 58
ORGANIZZAZIONE REGIONALE
ART. 59
COMPITI CONSIGLIO DIRETTIVO REGIONALE
ART. 60
COMPITI COMITATO ESECUTIVO REGIONALE
ART. 61
COMPITI SEGRETERIA REGIONALE
ART. 62
COMPITI REVISORI DEI CONTI REGIONALI
ART. 63
CAPITOLO VI

ASSEMBLEA SEZIONE AZIENDALE SINDACALE
ART. 64
CONGRESSI TERRITORIALI
ART. 65
CONGRESSO REGIONALE
ART. 66
CAPITOLO VII

TERRITORIALE
ART. 67
REGIONALE
ART. 68
SETTORI E/O COMPARTI MERCEOLOGICI AFFILIATI
ART. 69
NAZIONALE
ART. 70
CAPITOLO VIII
DISCIPLINA

ART. 71,ART. 72, ART. 73
CAPITOLO IX
PATRIMONIO

ART. 74, ART. 75, ART. 76, ART. 77
CAPITOLO X
SCIOGLIMENTO DELLA FEDERAZIONE E MODIFICAZIONE DELLO STATUTO

ART. 78, ART. 79
REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE
ART. 80, ART. 81


Regolamento di attuazione dello Statuto


CAPITOLO I

ORGANI - NORME COMUNI
ART. 1, ART. 2, ART. 3, ART. 4, ART. 5, ART. 6
AMMISSIONI, RADIAZIONI E RIAGGREGAZIONI
ART. 7, ART. 8, ART. 9
INCOMPATIBILITA'
ART. 10, ART. 11, ART. 12
CONSIGLIO GENERALE
ART. 13, ART. 14, ART. 15, ART. 16, ART. 17, ART. 18, ART. 19, ART. 20, ART. 21, ART. 22
TRATTAMENTI ECONOMICI
ART. 23
COOPTAZIONI
ART. 24, ART. 25

COMITATO ESECUTIVO NAZIONALE
ART. 26, ART. 27, ART. 28
COLLEGIO DEI PROBIVIRI
ART. 29, ART. 30, ART. 31
ORGANIZZAZIONE PERIFERICA 60
ART. 32, ART. 33, ART. 34, ART. 35
DESIGNAZIONE RAPPRESENTANTI
ART. 36
MANDATO COMMISSARIALE
ART. 37

STATUTO


CAPITOLO I


COSTITUZIONE - PRINCIPI – SCOPI


ART. 1

E' costituita, fra i lavoratori elettrici organizzati territorialmente, la Federazione Lavoratori Aziende Elettriche Italiane (FLAEI) con sede in Roma.
La FLAEI è aderente alla Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (CISL) della quale accetta i principi e gli scopi.

ART. 2

Possono far parte della Federazione settori e/o comparti merceologici che ispirandosi, nel loro statuto e nella loro azione, ai principi esposti nell'art. 3, siano stati ammessi secondo le procedure di cui al regolamento di attuazione ed al successivo art. 9.

ART. 3

La Federazione, oltre ai principi programmatici ed agli scopi della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (CISL) si propone, sul piano interno, di:
a) realizzare, nel rispetto della personalità umana, delle opinioni politiche e della religione professata dai suoi aderenti, l'unione dei lavoratori elettrici ossequiosi del metodo libero e democratico dell'azione sindacale;
b) promuovere il miglioramento delle condizioni economiche, sociali, morali e culturali dei lavoratori all'interno ed all'esterno della categoria;
c) stipulare, attraverso i propri Organi, i contratti collettivi di lavoro ed accordi o convenzioni di carattere generale o particolare interessanti la categoria;
d) svolgere l'azione sindacale in campo nazionale, regionale, territoriale, ed aziendale nella legalità e nel rispetto delle regole democratiche;
e) sul piano internazionale, di:
• realizzare la solidarietà dei lavoratori liberi e democratici ed il proficuo scambio di esperienze sindacali mediante l'adesione agli Organismi della CISL Internazionale e la proficua partecipazione all'attività degli stessi.

ART. 4

La Federazione si articola, sul piano territoriale, in:
? Sezioni Aziendali Sindacali;
? Strutture Territoriali;
? Strutture Regionali.
Le strutture sopra indicate rappresentano l'organizzazione territoriale della Federazione.



CAPITOLO II


AMMISSIONI E RADIAZIONI


ART. 5

Possono essere soci della Federazione i lavoratori elettrici ed ex dipendenti (limitatamente all'anno solare in cui intervengono le dimissioni od il licenziamento per limiti di età od invalidità) nonché i lavoratori dipendenti della CISL e della Federazione.
I dipendenti in "aspettativa" mantengono la loro qualifica di socio.
La qualifica di socio non è compatibile con l'adesione ad altra Organizzazione Sindacale.

ART. 6

La domanda di associazione comporta:
? la piena adesione ai principi ed al programma della Federazione;
? l'obbligo all'osservanza dello Statuto e del Regolamento.

ART. 7

La domanda di associazione può essere respinta, con decisione motivata, dal Consiglio Direttivo Territoriale competente.
Contro la decisione l'interessato può ricorrere alla Segreteria Generale che deciderà inappellabilmente.

ART. 8

Gli iscritti devono partecipare e contribuire alla determinazione degli orientamenti programmatici della Federazione, in conformità alle linee articolate e deliberate dagli Organismi della Federazione e non contrastanti con l'unità morale e sindacale della stessa.


ART. 9

Le organizzazioni di cui all'art. 2 che intendano aderire alla Federazione, devono presentare domanda scritta alla Segreteria Nazionale corredata dai documenti indicati nel regolamento di attuazione.
L'ammissione è deliberata dal Comitato Esecutivo Nazionale e convalidata dal Consiglio Generale, nella prima riunione successiva alla delibera del Comitato Esecutivo Nazionale.
Contro le eventuali deliberazioni negative del Comitato Esecutivo Nazionale è ammesso ricorso al Consiglio Generale entro trenta giorni dalla comunicazione.
Le radiazioni delle organizzazioni, sia per il mancato assolvimento degli obblighi contributivi sia per ogni altro motivo dovuto all'inosservanza delle norme statutarie, sono pronunciate dal Comitato Esecutivo Nazionale a maggioranza di almeno 2/3 dei presenti e convalidate dal Consiglio Generale scaduti i termini per il ricorso previsti all'ultimo capoverso del presente articolo.
Contro le deliberazioni del Comitato Esecutivo Nazionale è ammesso ricorso in prima istanza al Consiglio Generale entro trenta giorni dalla comunicazione, in seconda ed ultima istanza al Consiglio Generale Confederale.
Il Consiglio Generale dovrà deliberare in merito ai ricorsi di cui ai commi 3 e 5 nella prima riunione successiva alla presentazione dei ricorsi stessi.

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

ART. l0

Il socio ha diritto all'assistenza sindacale nell'ambito delle competenze della Federazione.
La qualità di socio dà diritto di parola nelle riunioni od assemblee ai vari livelli organizzativi.
Il socio ha diritto di voto nelle elezioni nelle forme stabilite da apposita regolamentazione.

ART. 11

Il socio, in conformità a quanto previsto dal precedente art. 10, ha anche il dovere di:
a) attenersi alle decisioni adottate dagli Organi direttivi ed esecutivi della Federazione ai vari livelli;
b) onorare con il proprio comportamento la Federazione;
c) partecipare alle riunioni ed alle assemblee indette dagli Organi direttivi ed esecutivi della Federazione, collaborando alla elaborazione delle decisioni;
d) aderire alle manifestazioni indette dalla Federazione;
e) essere in regola con il pagamento delle quote sindacali nella misura stabilita dagli Organi competenti.
E’ prevista l’intrasmissibilità della quota o contributo associativo, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e la non rivalutabilità della stessa.

ART. 12

La qualità di socio si perde per:
a) dimissioni;
b) morosità, previa contestazione dopo cinque mesi di mancato pagamento delle quote sindacali;
c) espulsione.
La decadenza da socio per morosità è provvedimento di competenza del Consiglio Direttivo Territoriale.
Il provvedimento di decadenza deve essere convalidato dal Consiglio Direttivo Regionale.

NORME DISCIPLINARI

ART. 13

Sono sanzioni di natura disciplinare:
a) il richiamo scritto;
b) la deplorazione con diffida;
c) la sospensione da tre a dodici mesi, con destituzione da eventuali cariche;
d) l'espulsione.
Tutte le misure di natura disciplinare sono di competenza del Collegio dei Probiviri, all'infuori dei provvedimenti di natura commissariale che sono di competenza del Comitato Esecutivo Nazionale.
I provvedimenti di sospensione ed espulsione possono essere resi pubblici con decisione dell'Organo giudicante.
Tutte le sanzioni di natura disciplinare devono essere notificate, oltre che agli interessati e a chi ha disposto il deferimento, alla Segreteria Nazionale e da questa portate a conoscenza del Consiglio Generale.
Esse sono immediatamente esecutive ed il ricorso in seconda istanza non ne sospende l'applicazione.
Le decisioni di seconda istanza sono inappellabili.


CAPITOLO III


CARICHE


ART. 14

Tutti gli Organi della Federazione si rinnovano ogni quattro anni, ad eccezione delle SAS che si rinnovano ogni due anni.

ART. 15

Tutte le cariche sono elettive ed hanno la durata intercorrente fra i due Congressi.
I responsabili che svolgono attività sindacale a tempo pieno con distacco a norma degli specifici accordi sindacali, possono essere chiamati a ricoprire cariche elettive ai diversi livelli anche al di fuori dell’area territoriale nella quale insiste l’Unità operativa aziendale in cui è acceso il loro rapporto di lavoro.
I membri uscenti sono rieleggibili nel rispetto delle norme relative alla rotazione ed incompatibilità tra le cariche di cui ai successivi artt. 18 e 19 ed al Regolamento di attuazione.
Tutte le elezioni alle cariche sociali si effettuano con votazione segreta.

ART. 16

I soci, con i requisiti previsti dallo statuto, possono accedere a cariche direttive nazionali alla sola condizione di avere una anzianità di iscrizione alla Federazione o alla CISL di almeno 2 anni.
Le cariche periferiche devono essere affidate ai soci della Federazione che possono far valere una anzianità di iscrizione almeno pari ad un anno.
Possono accedere a dette cariche anche soci con anzianità di iscrizione pari almeno a sei mesi, a condizione che dimostrino una loro precedente iscrizione alla CISL di almeno sei mesi, e che non ricadano nella previsione di cui alle lettere a), b), c) dell'art. 11 del Regolamento di attuazione.


ART. 17

Da ogni carica si decade, anche prima delle scadenze di cui al primo comma dell'art. 15, in seguito a voto di sfiducia espresso dalla maggioranza dei componenti l'Organo che ha provveduto all'elezione mediante apposito, motivato e preannunciato ordine del giorno.

ROTAZIONE E INCOMPATIBILITA’ TRA LE CARICHE

ART. 18

Per affermare l'assoluta autonomia della FLAEI nei confronti dei Partiti, dei movimenti e delle formazioni politiche, delle Associazioni che svolgono attività interferenti con quella sindacale, delle Assemblee legislative e dei poteri esecutivi a tutti i livelli, sono stabilite con le cariche direttive ed esecutive, di Sindaco, di Revisore dei Conti e di Proboviro della Federazione a qualsiasi livello le seguenti incompatibilità:
a) incarichi di Governo, Giunta regionale, provinciale, associazioni di comuni e consorzi intercomunali, comunali, circoscrizionali, di quartiere e simili, comunque denominati;
b) candidature alle Assemblee legislative nazionali, regionali, provinciali, associazioni di comuni e consorzi intercomunali, comunali. Per i livelli istituzionali sub-comunali, circoscrizionali, di quartiere e simili, comunque denominati, può essere autorizzata l’assunzione di candidature per la elezione nelle rispettive assemblee legislative o consigli dai Comitati esecutivi delle strutture territoriali competenti.
c) incarichi esecutivi e direttivi nazionali, regionali, provinciali, associazioni di comuni e consorzi intercomunali, comunali, circoscrizionali, sezionali e simili, comunque denominati, in partiti, movimenti, formazioni politiche ed Associazioni che svolgono attività interferenti con quella sindacale, come da elenco approvato dal Consiglio Generale Confederale.

ART. 19

Al fine di favorire la rotazione nelle responsabilità dirigenziali, come importante fattore di democrazia sindacale, il periodo corrispondente a 2 mandati congressuali (8 anni) costituisce – per il Segretario Generale ed il Segretario Generale Aggiunto – il periodo massimo entro cui è possibile ricoprire la medesima carica. A tale vincolo si può derogare, per un solo altro mandato, in presenza di particolari necessità con decisione assunta a maggioranza di 2/3 del Consiglio Generale. Per tutti gli altri livelli dirigenziali della Federazione il periodo massimo è di 3 mandati (12 anni).
Il raggiungimento del 65° anno di età rappresenta causa di cessazione dalla carica di componente di Segreteria a qualsiasi livello.
I componenti delle Segreterie possono mantenere la carica, sino al 65° anno di età, a condizione che non siano titolari di pensione e indipendentemente dalla erogazione effettiva della stessa a seguito di rapporti di collaborazione o di lavoro subordinato attivati dall’interessato.
I dirigenti eletti in difformità alle norme contenute nel presente articolo sono automaticamente decaduti dalle relative cariche.

ART. 20

I componenti di diritto negli Organismi della Federazione, (Consiglio Generale, Consigli Direttivi Regionali e Territoriali) non possono essere candidati nelle elezioni dell’Organismo cui già appartengono.



CAPITOLO IV


GLI ORGANI DELLA FEDERAZIONE


ART. 21

Sono Organi Centrali della Federazione:
a) il Congresso Nazionale;
b) il Consiglio Generale;
c) il Comitato Esecutivo Nazionale;
d) la Segreteria Nazionale;
e) il Collegio dei Sindaci;
f) il Collegio dei Probiviri.

CONGRESSO NAZIONALE


ART. 22

Il Congresso della Federazione è il massimo organo deliberante della FLAEI.
Esso si svolge in via ordinaria, in concomitanza con quello della CISL, su delibera del Consiglio Generale.
In via straordinaria esso è convocato dal Consiglio Generale:
a) su richiesta di 1/3 dei soci;
b) su richiesta di almeno 2/3 dei componenti il Consiglio stesso.
Le firme di cui al punto a) dovranno essere convalidate dalle Unioni Sindacali Territoriali della CISL.
Le richieste dovranno essere motivate ed inviate alla Segreteria Nazionale.
Le richieste di cui al punto a) dovranno essere inviate anche alla Segreteria Regionale competente.

ART. 23

Il Congresso è composto dai Delegati regolarmente eletti nei rispettivi Congressi Regionali.
Vi partecipano inoltre, con il solo diritto alla parola qualora non siano delegati, i membri uscenti e subentranti del Consiglio Generale, del Collegio dei Sindaci e del Collegio dei Probiviri.

ART. 24

Il Congresso Nazionale fissa l'indirizzo generale della Federazione e si pronuncia sulla relazione morale-politica - finanziaria.
Esso provvede ad eleggere i membri elettivi del Consiglio Generale, il Collegio dei Sindaci, il Collegio dei Probiviri, i delegati al Congresso Confederale ed a modificare, eventualmente, lo Statuto della Federazione.

ART. 25

L'Ordine del Giorno dei lavori del Congresso Nazionale è fissato - su proposta della Segreteria Nazionale - dal Consiglio Generale.
Esso deve essere reso noto almeno un mese prima della data di convocazione del Congresso.

ART. 26

Le decisioni del Congresso, salvo quelle che riguardano lo scioglimento della Federazione e le modifiche allo Statuto, sono prese a maggioranza semplice.


CONSIGLIO GENERALE

ART. 27

Il Consiglio Generale, che è l'Organo deliberante della Federazione tra un Congresso e l'altro, prima di procedere alla votazione per l’elezione della Segreteria nazionale delibera, sulla base di esigenze di funzionalità, sulla struttura della stessa con riferimento alla presenza o meno del Segretario generale aggiunto ed al numero dei componenti la Segreteria. Elegge, quindi, nel suo seno, separatamente e nell'ordine, il Segretario Generale, il Segretario Generale Aggiunto, i Segretari Nazionali, il Comitato Esecutivo Nazionale.
Esso si riunisce almeno due volte all'anno ed ha il compito di definire gli indirizzi di massima di tutta l'attività della Federazione sulla base delle deliberazioni del Congresso.
Esso provvede inoltre a:
a) esaminare, studiare e formulare le richieste per la stipulazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro;
b) nominare, su proposta della Segreteria nazionale, la responsabile del Coordinamento donne che entra a fare parte di diritto del Consiglio Generale, qualora non ne sia già componente;
c) convocare il Congresso in sessione straordinaria e in sessione ordinaria allo scadere del quadriennio, emanando il regolamento per la elezione dei delegati al Congresso stesso;
d) esaminare ed approvare lo schema della relazione che la Segreteria Nazionale sottoporrà al Congresso;
e) approvare lo schema di regolamento del Congresso, fissando una percentuale minima di candidate da inserire nelle liste, con l’obiettivo di concretizzare una equilibrata presenza organizzativa di entrambi i sessi;
f) convalidare le ammissioni e le radiazioni di cui all'art. 9 nonché deliberare nel merito di eventuali ricorsi;
g) approvare e modificare il "Regolamento di attuazione dello Statuto" su proposta della Segreteria Nazionale;
h) approvare le eventuali "proposte di modifiche statutarie" da sottoporre al Congresso Nazionale;
i) stabilire il trattamento economico da riservare - per la esplicazione della loro attività - ai componenti la Segreteria, qualora questi siano in aspettativa, nonché quello dei collaboratori;
j) nominare i presidenti del Collegio Nazionale dei Sindaci e del Collegio dei Probiviri, tenendo conto dei requisiti e/o titoli di specifica competenza professionale.
Il Consiglio Generale elegge, qualora spettanti, rappresentanti della Federazione nel Consiglio Generale Confederale e può revocarli e sostituirli durante la vigenza del mandato.

ART. 28

Il Consiglio Generale è convocato almeno ogni sei mesi, dal Comitato Esecutivo Nazionale, su proposta della Segreteria Nazionale, e, straordinariamente, a richiesta di un terzo dei suoi membri o su deliberazione presa a maggioranza semplice dal Comitato Esecutivo Nazionale.
In via eccezionale ed in casi di particolare urgenza il Consiglio Generale può essere convocato dalla Segreteria Nazionale.
ART. 29

Il Consiglio Generale è costituito:
a) dai Segretari Generali Regionali, eletti in applicazione dell'art. 59 quale espressione delle rispettive realtà elencate all'art. 32 del Regolamento di attuazione;
b) da rappresentanti Regionali, eletti dai rispettivi Consigli Direttivi ai sensi dell’art. 13, lettera b) del Regolamento di attuazione;
c) da membri eletti dal Congresso Nazionale.
I membri elettivi di cui alla lettera c) dovranno essere almeno pari al numero dei membri di diritto e designati di cui alle lettere a) e b).


COMITATO ESECUTIVO NAZIONALE

ART. 30

Il Comitato Esecutivo Nazionale provvede all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Generale.
Esso è il coordinatore - tramite la Segreteria Nazionale - di tutta l'attività della Federazione ed in particolare provvede a:
a) emanare le norme per il tesseramento in relazione alle disposizioni della CISL;
b) fissare le quote sociali e adeguare la loro ripartizione ai livelli nazionale, regionale, territoriale, in presenza di sostanziali incrementi della contribuzione;
c) studiare tutte le questioni finanziarie, organizzative e sindacali interessanti la Federazione;
d) predisporre norme per uniformare l'amministrazione delle Segreterie Regionali e Territoriali con quella della Segreteria Nazionale;
e) stabilire l'impostazione dei bilanci della Segreteria Nazionale e delle Segreterie periferiche nonché esaminare e deliberare sui bilanci, preventivi e consuntivi, preparati dalla Segreteria nazionale;
f) affidare - su proposta della Segreteria Nazionale - particolari incarichi organizzativi, sindacali ed ispettivi nell'ambito della Federazione;
g) deliberare la costituzione di eventuali nuove strutture periferiche;
h) deliberare in ordine alle ammissioni ed alle radiazioni di cui all'art. 9;
i) designare i rappresentanti dell'Organizzazione in Società, Associazioni ed Enti (Fondazione Enérgeia, ARCA, FISDE, FOPEN, PEGASO, etc.) nonché in organismi e Commissioni ove è prevista per legge, per statuto, per regolamento o per accordi, la rappresentanza sindacale e nominare il responsabile del periodico ufficiale della Federazione "Il Lavoratore Elettrico";
j) richiedere alla Segretaria Nazionale la convocazione straordinaria del Consiglio Generale, fissando il relativo ordine del giorno;
k) convocare, su proposta della Segreteria nazionale o straordinariamente su deliberazione presa a maggioranza semplice, il Consiglio Generale;
l) disporre a maggioranza dei 2/3 dei votanti, - nel caso di gravi o ripetute violazioni dello Statuto o di mancato rispetto di decisioni degli Organi della Federazione - lo scioglimento degli Organi periferici e la nomina di un Commissario.

ART. 31

Il Comitato si riunisce almeno ogni due mesi ed è convocato dalla Segreteria Nazionale o su richiesta di almeno 1/3 dei suoi componenti.
Ai lavori del Comitato Esecutivo Nazionale partecipa il responsabile del periodico ufficiale della Federazione "Il Lavoratore Elettrico".
Il Comitato Esecutivo Nazionale è presieduto dal Segretario Generale o, in caso di assenza, dal Segretario Generale Aggiunto, se previsto, o da un Segretario Nazionale.

ART. 32

Il Comitato Esecutivo Nazionale è composto:
a) da membri eletti dal Consiglio Generale nel proprio seno;
b) dai componenti la Segreteria Nazionale.


SEGRETERIA NAZIONALE

ART. 33

La Segreteria Nazionale è composta:
a) dal Segretario Generale;
b) dal Segretario Generale Aggiunto, se previsto;
c) dai Segretari Nazionali.
I componenti la Segreteria Nazionale hanno diritto a partecipare alle riunioni di tutti gli Organi periferici della Federazione con diritto di parola, ma non di voto.


ART. 34

La Segreteria Nazionale procede, preventivamente ed in sede collegiale, all'esame e alle decisioni di competenza dei problemi di carattere generale, mentre provvede alla distribuzione nel proprio seno di incarichi di natura specifica.
La Segreteria Nazionale, per particolari esigenze, può costituire uffici ai quali demandare lo sviluppo di specifiche attività, nominandone i responsabili.

ART. 35

La Segreteria Nazionale rappresenta la Federazione nei confronti dei terzi e delle pubbliche autorità, prende tutte le misure atte ad assicurare il normale funzionamento della Federazione stessa, attuando le decisioni dei superiori organi deliberanti.
Essa risponde collegialmente di fronte ai superiori organi deliberanti del patrimonio della Federazione, alla cui amministrazione è preposto un Segretario Nazionale; per il compimento degli atti di gestione detto Segretario opererà congiuntamente al Segretario Generale.
In particolare provvede a:
a) convocare in via eccezionale ed in casi di particolare urgenza il Consiglio Generale e, almeno ogni due mesi, il Comitato Esecutivo Nazionale, fissando i relativi ordini del giorno;
b) proporre al Consiglio Generale, per la prevista convalida, le ammissioni e le radiazioni dei Sindacati di cui all'art. 2;
c) proporre al Comitato Esecutivo Nazionale, l'assegnazione di particolari incarichi organizzativi, sindacali ed ispettivi nell'ambito della Federazione;
d) intervenire direttamente o indirettamente, attraverso propri rappresentanti scelti fra i componenti il Comitato Esecutivo Nazionale, per comporre ogni conflitto insorgente fra i componenti gli Organi periferici;
e) autorizzare - sentito il parere del Comitato Esecutivo Nazionale - in via eccezionale e limitatamente nel tempo, l'attribuzione della funzione di Segretario Regionale e Territoriale ad elementi non appartenenti alla categoria;
f) proporre al Consiglio Generale l'ordine del giorno dei lavori del Congresso Nazionale;
g) predisporre lo schema della relazione congressuale da sottoporre al Consiglio Generale;
h) predisporre annualmente la situazione finanziaria ed i bilanci (preventivo e consuntivo) da sottoporre al Comitato Esecutivo Nazionale e da inviare alla Segreteria Confederale;
i) predisporre il "Regolamento di attuazione dello Statuto" da sottoporre al Consiglio Generale;
j) proporre al Consiglio Generale eventuali "proposte di modifica dello Statuto", da sottoporre al Congresso Nazionale.

ART. 36

Spetta in particolare al Segretario Generale:
a) rappresentare la Federazione presso ogni Organo sindacale, presso gli Enti o presso terzi;
b) curare l'esecuzione delle decisioni del Comitato Esecutivo Nazionale;
c) coordinare l'attività della Federazione in generale e della Segreteria Nazionale in particolare.
Il Segretario Generale Aggiunto lo sostituisce a tutti gli effetti in caso di assenza o impedimento.
Il Segretario Generale ha la rappresentanza legale della Federazione ed è il Direttore del periodico ufficiale "Il Lavoratore Elettrico".

ART. 37

I compiti dei Segretari Nazionali sono attribuiti collegialmente dalla Segreteria Nazionale, secondo i principi di cui al precedente art. 34.


COLLEGIO NAZIONALE DEI SINDACI

ART. 38

Il Collegio dei Sindaci è composto da n. 3 membri effettivi e 2 supplenti eletti dal Congresso Nazionale; essi non sono revocabili durante il periodo del mandato congressuale.
Nelle votazioni si esprimono tre preferenze. Risultano eletti membri effettivi del Collegio dei Sindaci i tre candidati che hanno riportato in sede congressuale il maggior numero di voti.
I due candidati che seguono immediatamente nella graduatoria dei suffragi fanno parte del Collegio quali membri supplenti.
Qualora venisse a mancare, per dimissioni o altra causa, uno dei membri effettivi, subentra il candidato che ha riportato il maggior numero di voti e il posto di membro supplente sarà conferito al candidato non eletto che ha riportato il maggior numero dei suffragi.
Allorquando non sussistano candidati non eletti il Consiglio generale provvede alla integrazione del Collegio e, nel caso di più candidature, risulterà eletto chi ha riportato più voti.
Il Consiglio Generale, nella prima riunione dopo il Congresso, nomina il Presidente, scegliendo tra i componenti effettivi e tenuto conto dei requisiti e/o titoli di specifica competenza professionale.
Allorquando la vacanza riguardi il presidente del Collegio dei Sindaci, il Consiglio Generale ha facoltà di nominarne uno ex novo, scegliendolo tra soggetti iscritti o non iscritti alla Organizzazione che abbiano requisiti e/o titoli di specifica competenza professionale.
I Sindaci non possono far parte di organi deliberanti di pari livello. E' inoltre incompatibile la carica di sindaco di un organismo con quella di sindaco di un altro organismo.

ART. 39

E' compito del Collegio dei Sindaci:
a) accertare, con la frequenza che riterrà opportuna, la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del bilancio e delle periodiche situazioni finanziarie alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
b) accertare, almeno ogni semestre, la consistenza di cassa e lo stato del patrimonio sociale.
I Sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.
Degli accertamenti eseguiti va redatto verbale in apposito libro.

ART. 40

Delle riunioni del Collegio deve redigersi processo verbale che viene trascritto nel libro di cui sopra e sottoscritto dagli intervenuti.
Le deliberazioni del Collegio dei Sindaci devono essere prese a maggioranza. Il Sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

ART. 41

I Sindaci devono adempiere ai loro doveri con diligenza e a norma degli articoli del presente statuto e relativo regolamento.
Essi sono responsabili, nei confronti del Consiglio Generale, della verità delle attestazioni e devono mantenere scrupolosamente il segreto su fatti e su documenti di cui hanno conoscenza per ragioni del loro ufficio.

ART. 42

I Sindaci partecipano alle sedute del Consiglio Generale con voto consultivo.
Il Collegio dei Sindaci, a mezzo del suo Presidente, riferisce periodicamente sull’andamento amministrativo sia al Comitato Esecutivo Nazionale sia al Consiglio Generale.
Esso presenta inoltre una relazione al Congresso Nazionale.

ART. 43

La destituzione da Sindaco non può essere pronunciata che per giustificati, documentabili gravi motivi.
Competente in merito è il Collegio dei Probiviri.


LA MAGISTRATURA INTERNA

ART. 44

L'esercizio della magistratura interna è affidato al Collegio dei Probiviri, organo di garanzia statutaria e di giurisdizione interna.
Esso ha il compito di dirimere le controversie, i conflitti tra i soci, tra i soci e gli Organismi ai vari livelli e tra gli Organismi stessi, nei limiti stabiliti dal presente Statuto e dal Regolamento di attuazione.
Il Collegio dei Probiviri è inoltre competente a pronunciare, entro il termine perentorio di 15 giorni, la ratifica di legittimità dei provvedimenti relativi alle gestioni commissariali.


ART. 45

Il Collegio dei Probiviri è composto da cinque membri, eletti dal Congresso Nazionale e non revocabili durante il periodo del mandato congressuale.
Possono essere candidati i soci che non siano mai incorsi in sanzioni disciplinari.
Nelle votazioni si esprimono tre preferenze. Risultano eletti componenti il Collegio dei Probiviri i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Qualora si determini una vacanza, per dimissioni o altra causa, subentrano, fino a concorrenza, i candidati non eletti che hanno riportato il maggior numero di voti.
Allorquando non sussistano candidati non eletti il Consiglio Generale provvede alla integrazione del Collegio e, nel caso di più candidature, risulteranno eletti coloro che hanno riportato più voti.
Il Consiglio Generale, nella prima riunione dopo il Congresso, nomina il presidente del Collegio scegliendolo tra i componenti e tenuto conto dei requisiti e/o titoli di specifica competenza professionale.
Se la vacanza riguarda il presidente del Collegio il Consiglio Generale ha facoltà di eleggerlo ex novo, anche al di fuori dei componenti in carica, tra soggetti, iscritti o non iscritti alla Organizzazione, in possesso di particolari titoli e/o requisiti professionali.
I Probiviri non possono far parte di Organi deliberanti od esecutivi della Federazione a qualunque livello.

ART. 46

Il Collegio dei Probiviri può comminare le sanzioni di natura disciplinare indicate nel precedente art. 13.

ART. 47

Le Segreterie che, nell’ambito della specifica competenza territoriale, sono a conoscenza di violazioni statutarie hanno l’obbligo di intervenire per far cessare tali violazioni e, qualora l’intervento risulti inefficace, hanno l’obbligo di denuncia al Collegio dei Probiviri.
L’omissione di intervento e di denuncia può essere a sua volta oggetto di ricorso al Collegio dei Probiviri.


GESTIONE STRAORDINARIA

ART. 48

Nel caso di gravi o ripetute violazioni dello Statuto o di mancato rispetto di decisioni degli Organi Nazionali da parte di quelli Territoriali o Regionali, il Comitato Esecutivo Nazionale può, con provvedimento motivato - su adeguata istruttoria e contestazioni disposte dalla Segreteria Nazionale e portate a conoscenza del Comitato stesso - disporre, a maggioranza di almeno 2/3 dei presenti, lo scioglimento dell'Organo periferico inadempiente e la nomina di un Commissario.
Analogo provvedimento motivato può essere adottato, con identica procedura, dal Comitato Esecutivo Nazionale nei confronti degli organi periferici nel caso in cui non sia possibile promuoverne diversamente l'efficienza.
I provvedimenti sono immediatamente esecutivi ed il Commissario assume contestualmente la rappresentatività della Federazione nei confronti dei soci, delle strutture confederali e dei terzi.
Essi vanno contemporaneamente trasmessi al Collegio Nazionale dei Probiviri, il quale deve provvedere, entro il termine perentorio di quindici giorni, alla ratifica di legittimità del provvedimento stesso.
La mancata pronuncia entro detto termine equivale a ratifica.

ART. 49

Negli stessi casi e con le medesime procedure di cui all'art. 48 può essere nominato un Commissario "ad acta" per lo svolgimento di funzioni specifiche, munito dei poteri necessari, senza ricorrere allo scioglimento degli Organi.

ART. 50

Rispetto ai provvedimenti di cui ai precedenti artt. 48 e 49 è ammesso il ricorso nel termine perentorio di 15 giorni al Collegio confederale dei probiviri per la verifica di legittimità.
La mancata pronuncia nei 15 giorni successivi alla presentazione del ricorso, equivale a ratifica.


ART. 51

Allorché un Organismo Territoriale o Regionale risulti carente nella sua massima dirigenza o l'Organismo stesso ritenga di non essere in grado, temporaneamente, di dar luogo alla sua sostituzione secondo le procedure statutarie, lo stesso può chiedere alla Segreteria Nazionale la nomina di un reggente che può essere estraneo all'Organismo e anche alla categoria.
La reggenza cessa al Congresso ordinario o può cessare precedentemente allorché l'Organismo sia nelle condizioni di eleggere la dirigenza secondo le procedure statutarie e comunque d'intesa con la Segreteria Nazionale.



CAPITOLO V

ASSETTO ORGANIZZATIVO

ART. 52

La Federazione, tenendo presenti le linee generali della Confederazione, adeguerà il proprio assetto organizzativo in funzione delle esigenze operative. Le modifiche diverranno operative dopo l'approvazione del Consiglio Generale della Federazione.
Il territorio è suddiviso in strutture Regionali e Territoriali.
Competente ad adeguare le strutture di cui sopra in funzione di esigenze organizzative e di rapporto con le controparti che dovessero verificarsi tra due Congressi, è il Consiglio Generale.


ORGANI PERIFERICI


SEZIONE AZIENDALE SINDACALE

ART. 53


La SAS ha un Comitato Direttivo che viene eletto da tutti gli iscritti della Sezione.
I componenti dello stesso non dovranno essere in numero inferiore a tre.
Il Comitato Direttivo della SAS procede, nella sua prima riunione, alla nomina del Segretario SAS distribuendo poi fra i propri componenti gli altri incarichi.
Il Segretario SAS è componente di diritto del Consiglio Direttivo Territoriale.


COMPITI COMITATO DIRETTIVO SAS

ART. 54

Compiti del Comitato Direttivo della SAS sono:
a) incrementare le adesioni dei lavoratori curando il tesseramento e la riscossione di eventuali contributi;
b) sviluppare la sindacalizzazione della Sezione con opportune azioni verso i lavoratori e gli associati;
c) individuare le aspirazioni dei lavoratori così che, dal loro coordinamento, l'azione sindacale della FLAEI mantenga la sua aderenza alle aspirazioni di base;
d) attuare nell'ambito della Sezione tutte le disposizioni emanate dalla Segreteria Territoriale o regionale nel caso di struttura Regionale unica.
Le riunioni del Comitato Direttivo delle SAS dovranno avere frequenza almeno mensile.

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

ART. 55

La struttura Territoriale ha un Consiglio Direttivo eletto dal Congresso Territoriale.
Inoltre, fanno parte di diritto del Consiglio Territoriale i Segretari delle SAS ricadenti nell'ambito territoriale della struttura Territoriale.
La Segretaria Territoriale è composta:
? dal Segretario Generale;
? da Segretari,
eletti dal Consiglio Direttivo Territoriale nel proprio seno in successive e separate votazioni.
I componenti la Segreteria Territoriale non potranno essere complessivamente superiori a tre.
La Segreteria Territoriale nella sua prima riunione, provvederà alla distribuzione dei vari incarichi di attività specifica, nella logica dei principi indicati nel precedente art. 34.
La Struttura Territoriale ha inoltre:
? un Collegio dei Revisori dei conti composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti, eletto dal Congresso Territoriale. Nelle strutture con meno di 100 iscritti la funzione viene svolta dal Collegio dei Revisori dei Conti della struttura regionale.
I Revisori dei conti non possono far parte di organi deliberanti di pari livello. E' inoltre incompatibile la carica di revisore dei conti di un organismo con quella di sindaco o di revisore dei conti di un altro organismo.

COMPITI CONSIGLIO DIRETTIVO TERRITORIALE

ART. 56


Il Consiglio Direttivo Territoriale ha il compito di:
a) deliberare in ordine all'attività sindacale ed organizzativa del territorio sulla base delle linee programmatiche della Struttura e delle decisioni degli Organi deliberanti ai superiori livelli;
b) individuare le aspirazioni dei lavoratori, esaminarle, vagliarle e trarne deliberazioni da sottoporre agli Organismi superiori;
c) interessarsi delle elezioni dei rappresentanti dei lavoratori anche in Organismi la cui costituzione e funzionamento derivino da leggi e da realtà in cui il Sindacato non sia esplicitamente citato o presente, ma l'attività dei quali possa avere significato od interesse per i lavoratori in quanto tali;
d) sviluppare la sindacalizzazione dell'ambiente di lavoro e degli iscritti promuovendo assemblee, convegni, incontri su argomenti di generale o specifico interesse per i lavoratori della singola azienda o della categoria in generale;
e) coordinare l'attività degli iscritti FLAEI negli organismi di rappresentanza unitaria, orientandone le iniziative e le azioni.
In particolare esso provvede a:
I. convocare il Congresso Territoriale alle previste scadenze;
II. esaminare ed approvare lo schema della relazione morale ed il bilancio che la Segreteria Territoriale sottoporrà al Congresso;
III. esaminare ed approvare la situazione finanziaria territoriale;
IV. decidere in ordine alla decadenza dei soci per morosità;
V. sopperire ai compiti riservati alle SAS qualora queste non fossero costituite;
VI. su proposta della Segreteria Territoriale e per particolari esigenze, cooptare nel Consiglio, a parità di diritto, elementi di provata capacità e competenza in numero non superiore al 10% dei componenti del Consiglio stesso;
VII. stabilire eventuali rimborsi spese ai responsabili sindacali componenti gli Organismi Territoriali;
VIII. deliberare - a maggioranza di 3/4 dei presenti alla riunione, sentito il preventivo parere della Segreteria regionale e dandone tempestiva segnalazione alla Segreteria Nazionale ed ai competenti Organismi territoriali confederali - in ordine a dichiarazioni di agitazione o a proclamazioni di sciopero a livello Territoriale e di SAS;
IX. decidere in merito alla scelta dei candidati delle liste FLAEI per le consultazioni elettorali ai livelli di propria competenza;
X. designare i rappresentanti dell'Organizzazione Territoriale in Enti, Organismi o Commissioni ove è prevista per Legge, per regolamento o per accordo la rappresentanza sindacale.
Ha, inoltre, facoltà di dividere il territorio in Sezioni Aziendali Sindacali, specialmente se la struttura comprende l'intero territorio di una nuova provincia amministrativa o se in essa vi sono Aziende elettriche municipalizzate o autoproduttrici.
Le SAS, in ogni caso, non dovranno superare il numero dei membri elettivi del Consiglio Direttivo Territoriale o di quello regionale nel caso di struttura Regionale unica.
Le riunioni del Consiglio Direttivo Territoriale dovranno avere frequenza almeno bimestrale.

COMPITI SEGRETERIA TERRITORIALE

ART. 57

La Segreteria Territoriale ha il compito di:
a) attuare le deliberazioni dell’Organismo territoriale e, per quanto di competenza, degli Organismi superiori;
b) coordinare ed assistere l'attività dei Comitati Direttivi SAS e degli iscritti FLAEI negli organismi di rappresentanza unitaria;
c) agire per la realizzazione delle aspirazioni degli associati in collaborazione con la Segreteria Regionale e quella Nazionale;
d) firmare accordi con validità limitata al territorio di competenza;
e) emanare tutte le disposizioni necessarie per lo sviluppo della FLAEI nell'ambito del proprio territorio;
f) presentare le liste dei candidati alle elezioni di organismi contrattuali rappresentativi dei lavoratori;
g) proporre al Consiglio Direttivo Territoriale la cooptazione nel Consiglio, per particolari esigenze, di elementi di provata capacità e competenza in numero non superiore al 10% dei componenti dell'organismo stesso;
h) dare periodiche istruzioni, in ordine all'esecuzione degli specifici mandati, ai rappresentanti dell'Organizzazione in Enti, Organismi e Commissioni a livello Territoriale;
i) dichiarare stati di agitazione o proclamare manifestazioni di sciopero nel territorio di competenza, deliberati dal Consiglio Direttivo Territoriale in conformità a quanto previsto dall'art. 67;
j) proporre alla Segreteria Nazionale eventuali modifiche allo Statuto della Federazione;
k) predisporre la relazione morale ed il bilancio finanziario Territoriale per il Congresso;
l) predisporre, periodicamente, la situazione finanziaria Territoriale per il Consiglio Direttivo Territoriale.
Le riunioni della Segreteria Territoriale dovranno avere frequenza almeno quindicinale.

COMPITI REVISORI DEI CONTI TERRITORIALI

ART. 58

E' compito dei Revisori dei Conti:
a) accertare, con la frequenza che riterranno opportuna, la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del bilancio e delle periodiche situazioni finanziarie alle risultanze delle scritture contabili;
b) accertare, almeno ogni semestre, la consistenza di cassa e lo stato patrimoniale.
Essi riferiranno annualmente al Consiglio Direttivo Territoriale sulla propria specifica attività, in occasione dell’approvazione dei bilanci (preventivo e consuntivo).
Presenteranno inoltre una relazione al Congresso Territoriale.


ORGANIZZAZIONE REGIONALE

ART. 59

La Regione ha un Consiglio Direttivo eletto dal Congresso Regionale.
Fanno parte del Consiglio Direttivo Regionale, quali membri di diritti, i Segretari Territoriali delle strutture ricadenti nell'area regionale. Per le strutture Regionali uniche fanno parte del Consiglio Direttivo Regionale, quali membri di diritto, i Segretari delle SAS ricadenti nella regione.
La Segreteria Regionale è composta:
? dal Segretario Generale;
? da Segretari,
eletti dal Consiglio Direttivo Regionale nel proprio seno in successive e separate votazioni.
I componenti la Segreteria Regionale saranno in numero di tre, salvo deroghe particolari concordate con la USR-CISL di competenza, sentita la Segreteria nazionale.
In tal caso potrà essere prevista l’elezione del Segretario Generale Aggiunto.
La Segreteria Regionale, nella sua prima riunione, provvederà alla distribuzione dei vari incarichi di attività specifica.
La Regione ha inoltre:
? un Comitato Esecutivo composto:
a) dai componenti la Segreteria Regionale;
b) dai Segretari generali Territoriali o dai Segretari SAS nel caso di struttura Regionale unica;
? un Collegio dei Revisori dei Conti composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletto dal Congresso Regionale.
I Revisori dei Conti non possono far parte di organi deliberanti di pari livello. E' inoltre incompatibile la carica di Revisore dei Conti con quella di Sindaco o di Revisore dei Conti di un altro organismo.


COMPITI CONSIGLIO DIRETTIVO REGIONALE

ART. 60

Il Consiglio Direttivo Regionale ha il compito di deliberare in ordine all'attività sindacale, organizzativa e formativa nel territorio di propria competenza, sulla base delle linee programmatiche della Federazione e delle decisioni degli Organismi deliberanti ed esecutivi nazionali.
In particolare esso provvede a:
a) eleggere il Segretario Generale regionale ed i Segretari regionali.
b) In caso di deroga alla composizione numerica della Segreteria, di cui all’art. 59, deliberare sulla presenza o meno del Segretario Generale Aggiunto, provvedendo alla sua elezione se previsto
c) convocare il Congresso Regionale alle previste scadenze;
d) esaminare ed approvare lo schema della relazione morale ed il bilancio che la Segreteria Regionale sottoporrà al Congresso;
e) esaminare ed approvare la situazione finanziaria nonché i bilanci preventivo e consuntivo della regione;
f) convalidare gli eventuali provvedimenti di decadenza dei soci per morosità, pronunciati dai Consigli Direttivi Territoriali;
g) su proposta della Segreteria Regionale e per particolari esigenze, cooptare nel Consiglio, a parità di diritto, elementi di provata capacità e competenza in numero non superiore al 5% dei componenti il Consiglio stesso;
h) stabilire eventuali rimborsi spese ai responsabili sindacali componenti gli Organismi Regionali;
i) deliberare, a maggioranza di 3/4 dei presenti alla riunione e sentito il parere della Segreteria Nazionale, in ordine a dichiarazioni di agitazione o a proclamazioni di sciopero a livello regionale, in conformità a quanto previsto dall’art. 68 di cui va data informazione al corrispondente organismo confederale regionale;
j) deliberare - sentita la Segreteria Nazionale - la convocazione straordinaria del Congresso territoriale allorché il Consiglio Direttivo Territoriale si rivelasse non in grado di svolgere i propri compiti.
Le riunioni del Consiglio Direttivo Regionale dovranno avere frequenza almeno quadrimestrale.
Le strutture Regionali uniche assumono anche i compiti del Consiglio Direttivo Territoriale, previsti dall’articolo 56 dello Statuto, tranne specifiche deleghe che di volta in volta le stesse strutture regionali potranno assegnare alle SAS.


COMPITI COMITATO ESECUTIVO REGIONALE

ART. 61

Il Comitato Esecutivo Regionale ha il compito di:
a) provvedere all'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo Regionale;
b) disporre in ordine alla composizione delle liste FLAEI per le consultazioni elettorali ai livelli regionali, tenendo conto delle decisioni assunte in merito dai Consigli Direttivi Territoriali;
c) designare i rappresentanti dell'Organizzazione a livello regionale in Enti, Organismi o Commissioni ove è prevista per legge, per regolamento o per accordo la rappresentanza sindacale, tenendo conto delle opportune esigenze rappresentative nelle varie istanze territoriali.
Le riunioni del Comitato Esecutivo Regionale dovranno avere frequenza almeno bimestrale.



COMPITI SEGRETERIA REGIONALE

ART. 62


La Segreteria Regionale, in armonia con le direttive della Federazione, ha il compito di:
a) attuare le deliberazioni dell’Organismo regionale e, per quanto di competenza, degli Organismi superiori;
b) promuovere l'azione sindacale ed organizzativa nel territorio di propria competenza;
c) spronare, fiancheggiare, assistere, integrare l'azione delle Segreterie Territoriali al fine di realizzare un armonico e coordinato sviluppo della Federazione;
d) svolgere attività sindacale, comporre vertenze e stipulare accordi a valere per il territorio regionale;
e) dirigere e controllare eventuali agitazioni;
f) presentare le liste dei candidati per le elezioni - a livello regionale - degli Organismi contrattuali rappresentativi dei lavoratori;
g) predisporre la relazione morale ed il bilancio finanziario della regione per il Congresso;
h) predisporre, periodicamente, la situazione finanziaria della Regione per il Consiglio Direttivo Regionale;
i) proporre al Consiglio Direttivo Regionale la cooptazione nel Consiglio, per particolari esigenze, di elementi di provata capacità e competenza in numero non superiore al 5% dei componenti dell'organismo stesso;
j) disporre - in via straordinaria - la convocazione dei Consigli Direttivi Territoriali in caso di ripetute inadempienze statutarie da parte degli stessi;
k) proporre alla Segreteria Nazionale eventuali modifiche dello Statuto della Federazione.
I componenti la Segreteria Regionale hanno il diritto di partecipare alle riunioni di tutti gli Organi inferiori con diritto di parola, ma non di voto.
Le riunioni della Segreteria regionale dovranno avere frequenza almeno mensile.
Le strutture Regionali uniche assumono anche i compiti della Segreteria Territoriale, previsti dall’articolo 57 dello Statuto, tranne specifiche deleghe che di volta in volta le stesse riterranno di assegnare alle SAS.


COMPITI REVISORI DEI CONTI REGIONALI

ART. 63

E' compito dei "Revisori dei Conti":
a) accertare, con la frequenza che riterranno opportuna, la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del bilancio e delle periodiche situazioni finanziarie alla risultanze delle scritture contabili;
b) accertare, almeno ogni semestre, la consistenza di cassa e lo stato patrimoniale.
Essi riferiranno annualmente al Consiglio Direttivo Regionale sulla propria specifica attività, in occasione della presentazione del bilancio (preventivo e consuntivo).
Presenteranno inoltre una relazione al Congresso Regionale.

CAPITOLO VI


ASSEMBLEE - CONGRESSI PERIFERICI

ASSEMBLEA SEZIONE AZIENDALE SINDACALE

ART. 64


La SAS non svolge un proprio Congresso, ma ogni due anni gli iscritti provvedono ad eleggere il proprio Comitato Direttivo.
Se l'anno di elezione coincide con quello in cui si svolge il Congresso ordinario della Federazione, la SAS provvederà ad eleggere anche i Delegati al Congresso Territoriale o regionale nel caso di struttura Regionale unica.


CONGRESSI TERRITORIALI

ART. 65


I Congressi ordinari Territoriali sono convocati con le stesse norme in atto per la convocazione del Congresso Nazionale, salvo il preavviso di convocazione ridotto ad un mese.
Essi devono svolgersi prima del Congresso Regionale, di quello Nazionale di categoria e di quello della UST-CISL di appartenenza
La convocazione straordinaria dei rispettivi Congressi può essere chiesta da almeno 3/4 dei componenti il Consiglio Direttivo Territoriale.
La convocazione straordinaria può anche essere fatta dal Consiglio Direttivo Regionale - sentita la segretaria Nazionale - allorché il Consiglio Direttivo Territoriale si rivelasse non in grado di svolgere i propri compiti.
I Congressi Territoriali provvederanno alla elezione dei componenti i propri Consigli Direttivi, del Collegio dei Revisori dei Conti (ove previsto), dei delegati al Congresso Regionale e a quello dell'UST-CISL. I delegati dell'UST-CISL delle località che non sono state costituite in strutture territoriali (FLAEI) verranno eletti dagli iscritti ricadenti nel detto comprensorio UST.

CONGRESSO REGIONALE

ART. 66


Il Congresso Regionale ordinario è convocato con le stesse norme in atto per la convocazione del Congresso Nazionale, salvo il preavviso di convocazione che è ridotto ad un mese.
Esso deve svolgersi prima del Congresso Nazionale di categoria e di quello della USR-CISL di appartenenza.
La convocazione straordinaria del Congresso Regionale può essere chiesta da almeno 3/4 dei componenti il Consiglio Direttivo Regionale.
La convocazione straordinaria del Congresso regionale può anche essere fatta dalla Segreteria Nazionale - sentito il Comitato Esecutivo Nazionale - allorché il Consiglio Direttivo si rivelasse non in grado di svolgere i propri compiti.
Il Congresso Regionale, oltre alle elezione dei componenti elettivi del Consiglio Direttivo Regionale e del Collegio dei Revisori dei Conti, provvederà alla elezione dei delegati al Congresso Nazionale di Categoria e a quello della USR-CISL di appartenenza.



CAPITOLO VII


AZIONI DI LOTTA


TERRITORIALE

ART. 67


Il Comitato Direttivo della SAS non può fare dichiarazioni di agitazione ed ordinare manifestazioni di sciopero.
Qualora ciò si rendesse necessario in una Sezione o a livello Territoriale le dichiarazioni di agitazione o proclamazioni di sciopero dovranno essere decise dal Consiglio direttivo territoriale a maggioranza di 3/4 dei presenti alla riunione, sentito il preventivo parere della Segreteria Regionale e dandone tempestiva segnalazione alla Segreteria Nazionale.


REGIONALE

ART. 68


Dichiarazioni di agitazione o proclamazioni di sciopero a livello Regionale dovranno essere decise dal Consiglio direttivo regionale a maggioranza di 3/4 dei presenti alla riunione, sentito il parere della Segreteria Nazionale e dandone informazione al corrispondente organismo confederale.


SETTORI E/O COMPARTI MERCEOLOGICI AFFILIATI

ART. 69


Dichiarazioni di agitazione o di sciopero nazionale delle organizzazioni di cui all'art. 2 dovranno essere deliberate dai rispettivi Organismi Direttivi Nazionali, sentito il parere della Segreteria Nazionale della Federazione.

NAZIONALE

ART. 70


Dichiarazioni di agitazione nazionale potranno essere fatte dalla Segretaria Nazionale, sentito il Comitato Esecutivo Nazionale.
Dichiarazioni nazionali di sciopero dovranno essere decise dal Comitato Esecutivo Nazionale a maggioranza di 3/4 dei partecipanti alla riunione.
Di tali dichiarazioni dovrà darsi informazione alla Segreteria Confederale.



CAPITOLO VIII

DISCIPLINA

ART. 71

I singoli Organismi Territoriali e Regionali devono, semestralmente, far conoscere i loro effettivi organizzati e presentare annualmente i loro bilanci consuntivi agli Organismi superiori.

ART. 72

La mancata osservanza delle norme di cui al precedente articolo, comporta il richiamo dell'Organo superiore.
La ripetuta inosservanza delle norme relative alla frequenza di riunione degli Organismi Territoriali e Regionali dà alla Segreteria regionale e a quella Nazionale la facoltà di convocare, straordinariamente, quei Consigli Territoriali e Regionali e, eccezionalmente, i rispettivi Congressi.

ART. 73

L'inosservanza delle disposizioni di cui agli artt. 67, 68, 69, 70, dà diritto ad ogni Consigliere di chiedere l'immediata convocazione straordinaria del Consiglio Direttivo.



CAPITOLO IX

PATRIMONIO

ART. 74

Il patrimonio della Federazione è costituito dai contributi degli associati e da tutti i beni mobili ed immobili ad essa pervenuti per qualsiasi titolo o causa ed ovunque siano dislocati, al centro o alla periferia (nella sede della Segreteria Nazionale o presso le Segreterie periferiche).
Per tutte le strutture vi è l’obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico finanziario.
Vi è inoltre il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
Finché dura la Federazione i singoli associati o gruppi di associati o i Sindacati ad essa aderenti non possono chiedere la divisione del fondo comune o patrimoniale né pretendere, in caso di recesso, quota alcuna per qualsiasi titolo anche sotto forma di contributi in precedenza versati.

ART. 75

La Federazione risponde davanti ai terzi e alla Autorità Giudiziaria unicamente delle obbligazioni assunte dal Segretario Generale, congiuntamente, per gli aspetti economici e finanziari, al Segretario Nazionale che presiede al settore relativo all’amministrazione.

ART. 76

Eventuali controlli di natura amministrativa o interventi di natura finanziaria disposti dalla Segreteria nazionale a favore delle strutture regionali e territoriali o di loro associati costituiscono normale attività di assistenza propria della Federazione senza assunzione di corresponsabilità.
La Segreteria nazionale ha facoltà di verifica dei bilanci delle strutture regionali e territoriali; le segreterie regionali hanno analoga facoltà nei confronti delle strutture territoriali.


ART. 77

La Federazione può costituire Enti, promuovere e partecipare ad Associazioni e Società.



CAPITOLO X

SCIOGLIMENTO DELLA FEDERAZIONE E MODIFICAZIONE DELLO STATUTO

ART. 78

Le modifiche al presente Statuto possono essere proposte in occasione del Congresso nazionale:
a) dal Congresso su richiesta scritta del 50% + 1 delegati;
b) dal Consiglio Generale a maggioranza di 2/3;
c) dai Consigli Direttivi Regionali e dai Consigli Direttivi Territoriali su deliberazione dei propri organi direttivi prese a maggioranza di 2/3 dei loro componenti;
d) dalle Organizzazioni di cui all’art. 2.
Il Consiglio Generale nella riunione in cui procede alla convocazione del Congresso, nomina una commissione consiliare delegata con l’incarico di esaminare e coordinare le proposte di modifica predisposte dai Consigli Direttivi regionali e territoriali, nonché dalle Organizzazioni di cui all’art. 2.
Le proposte di modifica devono essere inviate alla commissione entro 3 mesi dalla data di effettuazione del Congresso.
La commissione, raccolte le proposte di modifica, le porta a conoscenza di tutte le strutture dell’Organizzazione entro 2 mesi dall’effettuazione del Congresso.
Tenuto conto delle osservazioni e dei giudizi provenienti dalle strutture, il Consiglio Generale - convocato almeno 15 giorni prima della effettuazione del congresso - proporrà al Congresso le modifiche che avranno ricevuto la maggioranza dei 2/3; su quelle che riceveranno soltanto la maggioranza semplice, il Consiglio Generale porterà il proprio parere al Congresso.
Il Congresso nazionale si pronuncia sulle proposte di modifica a maggioranza di 2/3 dei votanti.
Non è ammessa altra procedura di modifica.

ART. 79

Lo scioglimento della Federazione può essere pronunciato solamente dal Congresso Nazionale a maggioranza di ¾ dei voti rappresentati.
In caso di scioglimento, il Congresso Nazionale delibererà la destinazione e l'impiego del patrimonio della Federazione.
In ogni caso vi è l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE


ART. 80

Il regolamento di attuazione dello Statuto deve essere deliberato in prima istanza dal Congresso Nazionale; può successivamente essere modificato dal Consiglio Generale, regolarmente convocato con uno specifico punto all'ordine del giorno, con un preavviso di almeno 15 giorni e con allegate alla convocazione le proposte di modifica del regolamento.
Le decisioni di modifica vanno assunte con il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto al voto.

ART. 81

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme dello Statuto Confederale
Allo stesso dovranno essere adeguate, entro 12 mesi dalla sua approvazione, e comunque entro tre mesi dalla eventuale apposita richiesta della Segreteria Confederale eventuali norme del presente statuto risultanti in contrasto, nonché gli eventuali trasferimenti di norme a regolamento di attuazione.


REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

CAPITOLO I


ORGANI - NORME COMUNI

ART. 1

Per la validità delle sedute e delle deliberazioni degli organi è necessario che all'inizio dei lavori ed al momento della votazione siano presenti la metà più uno dei componenti.

ART. 2

Le votazioni negli organi avvengono per alzata di mano, oppure, su richiesta scritta di almeno il 5% dei componenti, per appello nominale. Le votazioni per le elezioni alle cariche avvengono a scrutinio segreto.

ART. 3

Nelle elezioni vengono proclamati eletti i candidati che riportano il maggior numero di voti.
A parità di voti viene proclamato eletto il più anziano di iscrizione alla FLAEI; a parità di iscrizione alla FLAEI il più anziano di iscrizione alla CISL; ad ulteriore parità il più anziano di età.

ART. 4

La durata degli interventi è limitata solo su specifica decisione degli organismi assunta di volta in volta e su ogni singolo argomento all'ordine del giorno. Per l'illustrazione delle mozioni d'ordine e delle pregiudiziali sono ammessi soltanto un intervento a favore e uno contro. Per questi interventi e per le dichiarazioni di voto sono concessi cinque minuti. La Segreteria nazionale ha facoltà di far intervenire, alle riunioni degli organi, dirigenti di strutture che non ne siano componenti, nonché esperti per le particolari materie in discussione.
I singoli membri degli organi hanno facoltà di promuovere o di depositare in forma scritta alla Presidenza emendamenti ai documenti conclusivi.

ART. 5

Le assenze dalle riunioni degli organi devono essere giustificate per iscritto. Le assenze ingiustificate saranno portate a conoscenza dell’Organizzazione.
I componenti degli organi sono tenuti ad essere presenti durante tutta la sessione, provvedendo, nel caso di giustificato impedimento, a comunicarlo per iscritto alla Presidenza.

ART. 6

La domanda di iscrizione alla FLAEI deve essere sottoscritta dall'interessato ed indirizzata alla Segreteria territoriale competente.
Qualora fossero noti orientamenti o comportamenti dell'aspirante socio che contrastino con le finalità e le regole contenute negli Statuti di Federazione e Confederale, il Consiglio Direttivo Territoriale può respingere la domanda di iscrizione, dandone comunicazione all'interessato.
Contro la delibera di non accettazione della domanda, l'aspirante socio, entro 15 giorni dalla relativa comunicazione, può ricorrere alla Segreteria Generale della Federazione che decide in via definitiva entro 20 giorni.
L'iscrizione alla FLAEI decorre, a tutti gli effetti, dalla data di presentazione della domanda.



AMMISSIONI, RADIAZIONI E RIAGGREGAZIONI

ART. 7

I settori e/o comparti merceologici di cui all'art. 2 dello Statuto devono corredare la domanda di adesione dei seguenti documenti:
a) due esemplari dello Statuto;
b) elenco dei componenti degli Organi direttivi;
c) dichiarazione che le Organizzazioni hanno preso conoscenza dello Statuto e del Regolamento della Federazione e si impegnano a uniformare ad essi la propria azione e ad apportare al proprio Statuto le modifiche necessarie per il relativo adeguamento.

ART. 8

I settori e/o comparti merceologici, di cui all'art. 2 dello Statuto, debbono informare la Segretaria nazionale di tutte le modifiche apportate al loro Statuto e far conoscere i cambiamenti sopravvenuti nei loro organi direttivi.
Essi debbono, alla fine di ogni anno, far conoscere i loro effettivi ed i bilanci finanziari (preventivi e consuntivi) e contribuire finanziariamente nei modi e nella misura stabiliti dalla Federazione.

ART. 9

La nuova iscrizione del socio espulso non può essere accettata prima che siano trascorsi cinque anni dall'esecutività del provvedimento di espulsione. A questo fine dovrà essere inoltrata domanda di iscrizione al Consiglio Direttivo della Struttura territoriale di appartenenza; la richiesta di iscrizione è accettata quando sia votata dai 2/3 dei componenti il Direttivo medesimo.
I soci sospesi sono automaticamente riammessi nell'Organizzazione al termine del periodo di sospensione. Il ripristino nelle cariche elettive potrà avvenire solo a seguito di una nuova elezione e non per cooptazione.
Per misura cautelativa il socio sottoposto a procedimento penale può essere, in relazione alla natura e/o alla particolare gravità del reato, sospeso a tempo indeterminato.



INCOMPATIBILITA'

ART. 10

La carica di componente la Segreteria nazionale è incompatibile con qualunque altra carica della Federazione.
Le cariche di Segretario generale regionale e Segretario generale territoriale sono incompatibili fra di loro.
Qualsiasi carica è altresì incompatibile con l'incarico di funzionario dell'Organizzazione. Questi - una volta eletto in quanto in possesso dei requisiti di cui all'art. 16 dello Statuto - deve optare fra l'impiego in atto con l'Organizzazione medesima e la carica sindacale.
I Sindaci non possono far parte di Organi deliberanti ed esecutivi a livello nazionale.
I Revisori dei conti non possono far parte di Organi deliberanti ed esecutivi ai corrispondenti livelli.
La carica di componente il Collegio dei Probiviri, è incompatibile con altre cariche di qualsiasi organo della Federazione.
Le cariche di Sindaco e di Revisore dei Conti (Territoriale o Regionale) sono incompatibili fra di loro.
Le decadenze sono dichiarate dalle Segreterie competenti per territorio.


ART. 11

Chi viene eletto a due o più cariche sindacali, fra loro incompatibili, deve optare per una sola di esse con dichiarazione scritta da farsi entro 15 giorni dall'elezione alle cariche successive, pena la decadenza da queste ultime.
Chi viene eletto a cariche di partito incompatibili con la carica sindacale deve optare per una sola carica con dichiarazione scritta da farsi entro 15 giorni dalla elezione, pena la decadenza dalla carica sindacale.
Il candidato alle Assemblee e Consigli di cui alla lettera b) dell'art. 18 dello Statuto dovrà presentare per iscritto le proprie dimissioni dalle cariche sindacali all'atto dell'accettazione della candidatura. In mancanza delle suddette dimissioni le Segreterie competenti per territorio devono dichiararne la decadenza.
I soci dimissionari o decaduti da cariche sindacali in base alle lettere a), b), c) dell'art. 18 dello Statuto possono essere eletti a cariche sindacali alla scadenza dei periodi di tempo appresso indicate:
a) dopo un anno dalla candidatura o dalla cessazione del mandato se questo è stato esercitato ad un livello non superiore a quello provinciale;
b) dopo due anni se il mandato è stato esercitato a livello regionale;
c) dopo tre anni se il mandato è stato esercitato ad un livello superiore al regionale.
Le decadenze nei casi contemplati dal presente articolo, sono dichiarate dalle Segreterie competenti per territorio.

ART. 12

Qualora un Segretario generale regionale o Consigliere generale di cui all'art. 29 dello Statuto punto b) venga eletto componente la Segreteria nazionale resterà membro del Consiglio Generale, anche nel caso in cui cessi per qualsiasi motivo dalla carica di Segretario nazionale, sino al Congresso Nazionale.
I Consiglieri generali di cui all'art. 29 dello Statuto punto b) eletti componenti la Segreteria nazionale decadono da rappresentanti della Struttura nel Consiglio Generale, e vengono sostituiti dalla Struttura che li ha espressi.
Qualora un Segretario generale territoriale venga eletto Segretario generale regionale, ed opti per quest'ultima carica, rimarrà di diritto membro del Consiglio Regionale fino al Congresso successivo. Analogo principio di permanenza nella struttura di ultima elezione vale anche tra Segretari SAS e Segretario territoriale.
L'elezione di un Segretario SAS o territoriale a Segretario generale o componente di Segreteria a livello superiore non comporta la decadenza dalla ultima carica rivestita qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la carica che ha consentito l'elezione stessa; sono fatti ovviamente salvi i casi di incompatibilità previsti.


CONSIGLIO GENERALE

ART. 13

Il Consiglio Generale è costituito da:
a) n. 21 Segretari generali regionali di cui alla lettera a) dell'art. 29 dello Statuto;
b) n. 16 Rappresentanti regionali eletti dai rispettivi Consigli Direttivi Regionali sulla base di un rappresentante ogni 1500 iscritti e/o frazione pari o superiore a 750, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente il Congresso.
Le risultanze, per il Congresso 2001, sono riportate nella tabella seguente:
Piemonte n. 1
Liguria n. 1
Lombardia n. 3
Veneto n. 2
Emilia Romagna n. 1
Toscana n. 1
Lazio n. 2
Campania n. 1
Puglia n. 1
Calabria n. 1
Sicilia n. 1
Sardegna n. 1
c) n. 56 membri eletti dal Congresso Nazionale.
Nelle liste dovrà essere garantita una presenza femminile almeno pari al 10% degli eleggibili.
In caso di candidati a parità di voti, avrà la preferenza quello con la maggiore anzianità di iscrizione alla Federazione.
Possono essere eletti tutti i soci della FLAEI, tranne coloro i quali sono già di diritto componenti del Consiglio Generale a norma delle lettere a) e b) del presente articolo, dato il disposto dell'art. 20 dello Statuto.

Ai lavori del Consiglio Generale partecipano, con voto consultivo, i rappresentanti della Federazione nella CAN-ARCA, nei Consigli di Amministrazione del FISDE, di FOPEN e di PEGASO, nella Commissione Nazionale Pari Opportunità, nonché il Responsabile del periodico ufficiale “Il Lavoratore Elettrico”


ART. 14

Per ognuno dei componenti il Consiglio Generale di cui alle lettere a) e b) dell'art. 29 dello Statuto dovrà essere nominato dai rispettivi Consigli Direttivi un "supplente" per i casi di giustificata assenza dalle riunioni di Consiglio Generale.
I rappresentanti Regionali di cui alla lettera b) possono essere revocati e sostituiti, durante la vigenza del mandato, dai rispettivi Consigli Direttivi.
Qualora la graduatoria del Congresso Nazionale dovesse essere esaurita, si procederà alla sostituzione mediante nomina fatta dal Consiglio Generale.

ART. 15

Il Consiglio Generale è convocato in prima sessione per la elezione delle cariche, di regola, il giorno seguente alla chiusura del Congresso e, comunque, entro 20 giorni da tale chiusura a cura dell'Ufficio di Presidenza del Congresso stesso.
Il membro più anziano di età dell'Ufficio di Presidenza del Congresso presiede il Consiglio Generale sino alla elezione della Segreteria. In caso di prosecuzione dei lavori la Segreteria propone l'elezione della Presidenza.

ART. 16

La convocazione ordinaria del Consiglio Generale e la conseguente indicazione dell'ordine del giorno deve essere effettuata almeno 15 giorni prima della data fissata, salvo che la convocazione stessa contenga esplicita motivazione di urgenza.
La convocazione straordinaria è effettuata dalla Segreteria nazionale che è tenuta a provvedervi entro un mese dalla data della richiesta.

ART. 17

In apertura dei lavori di ogni sessione si elegge la Presidenza su proposta della Segreteria nazionale.

ART. 18

La Segreteria può nel corso dei lavori del Consiglio Generale svolgere comunicazioni inerenti l'attività dell'Organizzazione. Su tali comunicazioni si possono chiedere chiarimenti.
Qualora un componente del Consiglio chieda di discutere un argomento oggetto delle comunicazioni, tale richiesta deve essere sottoposta all'approvazione del Consiglio Generale. La Segreteria nazionale ha facoltà, in questo caso, di far discutere tale argomento esaurito l'ordine del giorno della sessione in corso, o di iscriverlo all'ordine del giorno della sessione successiva.

ART. 19

Il Consiglio Generale in caso di impedimento definitivo dei membri del Collegio dei probiviri e del Collegio dei sindaci, provvede alla ricostituzione del "plenum" di tali organi in sostituzione dei membri vacanti.

ART. 20

La proposta di deliberare la sfiducia agli organi esecutivi eletti dal Consiglio Generale deve essere presentata da almeno 1/3 dei componenti.
La decisione sulla proposta va assunta nella prima sessione successiva del Consiglio Generale da effettuarsi entro 15 giorni da quella in cui è avanzata la richiesta.

ART. 21

Il Consiglio Generale, contestualmente alla indicazione di convocazione del Congresso, emana il regolamento per la elezione dei delegati ai Congressi Territoriali, Regionali e Nazionale.
Approva lo schema di regolamento dei Congressi succitati.

ART. 22

Il Consiglio Generale si articola in Commissioni per materie specifiche e gruppi di materie, con funzioni istruttorie e di preparazione di proposte per le decisioni del Consiglio Generale.
I membri delle Commissioni sono designati dal Consiglio Generale su proposta della Segreteria.
Su proposta della Segreteria le Commissioni possono essere integrate con la partecipazione consultiva di dirigenti o esperti sulle materie in esame.
Le Commissioni sono convocate dalla Segreteria nazionale.


TRATTAMENTI ECONOMICI

ART. 23

Il Consiglio Generale ed i Consigli Direttivi stabiliscono il trattamento economico da riservare - per l'esplicazione della loro attività - ai componenti la Segreteria che siano in aspettativa, nonchè ai collaboratori.
Ad eccezione dei casi su citati, tutte le cariche sono gratuite e gli eletti, di qualsiasi grado o livello, avranno diritto al rimborso spese.

COOPTAZIONI

ART. 24

Su proposta delle rispettive Segreterie, gli Organismi deliberanti possono, per particolari esigenze, chiamare a far parte degli stessi, a parità di diritto, nuovi componenti di provata capacità e competenza in numero non superiore al 5% dei componenti gli organismi stessi a qualsiasi livello, con deliberazione adottata a maggioranza di 2/3. Tale percentuale può essere estesa fino al tetto del 10% per le strutture territoriali.

ART. 25

Ai lavori dei Consigli Direttivi Territoriale, Regionale e Generale partecipa, con voto consultivo, un rappresentante della FNP all'uopo designato a norma dell'art. 21 dello Statuto confederale.



COMITATO ESECUTIVO NAZIONALE

ART. 26

Oltre ai componenti la Segreteria nazionale, costituiscono il Comitato Esecutivo Nazionale n. 30 membri eletti dal Consiglio Generale e la responsabile del Coordinamento donne.
Qualora si verifichino vacanze tra i membri eletti, il Consiglio Generale provvederà alla sostituzione tramite elezione effettuata su specifico ordine del giorno di una propria sessione.

ART. 27

La convocazione del Comitato Esecutivo e la conseguente indicazione dell'ordine del giorno vengono effettuate dalla Segreteria nazionale almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione, salvo che la convocazione stessa non contenga esplicita motivazione di urgenza.
La richiesta di convocazione dell'Esecutivo da parte del terzo dei componenti deve essere motivata e deve indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno. La Segreteria nazionale è tenuta a provvedere alla convocazione nei 15 giorni successivi alla richiesta.
La Segreteria nazionale è competente a predisporre l'adeguata istruttoria, contestazione ed acquisizione delle controdeduzioni, relative allo scioglimento di tutti gli organi e alla nomina di un Commissario di cui all'art. 48 dello Statuto.

ART. 28

Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Segretario Generale o, in caso di sua assenza, dal Segretario Generale Aggiunto, se previsto. In caso di assenza anche di questi, è presieduto da uno dei componenti la Segreteria nazionale, delegato a ciò dal Segretario Generale.


COLLEGIO DEI PROBIVIRI

ART. 29

I ricorsi al Collegio dei Probiviri devono pervenire entro il termine perentorio di 60 giorni dall'evento in contestazione e devono essere definiti entro il termine perentorio di 90 giorni dalla presentazione della denuncia.
I limiti di cui sopra ai fini della decadenza dei termini (60 giorni), non valgono per violazioni in atto al momento del ricorso.
I ricorsi relativi alla gestione delle risorse e del patrimonio della Organizzazione devono pervenire entro 30 giorni dalla rilevazione dell'evento.

ART. 30

Avverso il provvedimento di prima istanza è ammesso il ricorso, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla notifica dello stesso, al Collegio dei Probiviri Confederale e deve essere definito entro il termine perentorio di 180 giorni dalla presentazione, fatta eccezione per quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 29 del presente regolamento.
Ai ricorsi che hanno per oggetto i provvedimenti cautelari ed urgenti si applica la procedura dell’art. 13 dello Statuto Confederale.

ART. 31

A tutte le parti va notificata, a cura del ricorrente e a pena di improcedibilità, copia del ricorso avanti i Collegi.



ORGANIZZAZIONE PERIFERICA

ART. 32

Il territorio è diviso:

? nelle seguenti strutture, corrispondenti a strutture regionali e territoriali della CISL

Regionali
Valle d'Aosta, Piemonte, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino, Alto Adige, Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Toscana, Lazio, Abruzzo, Umbria, Marche, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna.

Territoriali
Asti, Cuneo, Torino, Alessandria, Biella, Novara, Verbania, Vercelli, Chiavari, Genova, Imperia, La Spezia, Savona, Como, Lecco, Sondrio, Bergamo, Breno, Brescia, Mantova, Cremona, Lodi, Milano, Monza, Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Verona, Vicenza, Gorizia, Pordenone, Trieste, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini, Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa, Pisa, Pistoia, Prato, Siena, Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo, Chieti, Pescara, Teramo, Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro, Avellino, Benevento, Caserta, Salerno, Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto, , Catanzaro, Cosenza, Crotone Reggio Calabria, Vibo Valentia, Catania, Enna, Messina, Ragusa, Siracusa, Agrigento, Caltanissetta, Palermo, Trapani, Cagliari, Olbia, Oristano, Sassari, Sulcis Iglesiente.

? nelle seguenti strutture a scavalco delle strutture CISL:
Territoriali
Nuoro (Nuoro e Ogliastra), L’Aquila (L’Aquila e Avezzano), Bologna (Bologna e Imola), Venezia (Venezia e S.Donà di Piave), Varese (Varese e Busto Arsizio), Pavia (Pavia, Magenta - Abbiate Grasso), Udine (Udine e Alto Friuli).
? nelle seguenti strutture corrispondenti ad unica struttura CISL:
Territoriali
Albano, Civitavecchia, Roma, Tivoli (ex Roma) - Napoli, Pozzuoli, Torre Annunziata (Napoli)

Nelle regioni Valle d’Aosta, Trentino, Alto Adige, Umbria, Molise e Basilicata le funzioni territoriali sono assolte dalle rispettive strutture regionali

Nel corso del mandato congressuale le strutture regionali e le strutture territoriali di capoluogo di regione potranno di comune intesa realizzare il superamento di queste ultime attraverso l’unificazione con la rispettiva struttura regionale.
In tal caso la struttura regionale assumerà i compiti, le funzioni e i ruoli propri della struttura territoriale superata.

Coordinamenti funzionali.
In relazione alle trasformazioni organizzative del settore e delle Aziende, il Consiglio Generale individuerà eventuali forme e metodologie di coordinamento per determinare la migliore efficacia dell’azione sindacale della Federazione.

ART. 33

I membri elettivi dei Consigli Direttivi Regionali sono non meno di nove e non più di 15 per le strutture con 1.500 o meno iscritti ai fini congressuali.
I membri elettivi dei Consigli Direttivi Regionali con oltre 1.500 iscritti potranno essere aumentati fino ad un massimo di 19; con oltre 2.000 iscritti fino ad un massimo di 21; con oltre 3.000 iscritti fino ad un massimo di 25.

ART. 34

I membri elettivi dei Consigli Direttivi Territoriali sono:

? 3 per le strutture fino a 50 iscritti;
? non più di 5 per le strutture con numero di iscritti da 51 a 100;
? non più di 7 per le strutture con numero di iscritti da 101 a 200;.
? non più di 11 per le strutture con numero di iscritti da 201 a 500;
? non più di 15 per le strutture con numero di iscritti da 501 a 1000;
? non più di 19 per le strutture con più di 1000 iscritti;

Le strutture con oltre 2.000 iscritti potranno ulteriormente aumentare i membri elettivi dei rispettivi Consigli Direttivi in ragione di due ogni 500 iscritti o frazione.
Il numero degli iscritti è quello utilizzato ai fini congressuali.

ART. 35

La composizione, i tempi e le modalità di costituzione degli Organismi che il Consiglio Generale dovesse prevedere, a norma dell’art. 52 dello Statuto ed a modifica dell’Organizzazione periferica di cui all’art. 32 del Regolamento di attuazione, in conseguenza di riassetto delle Aziende del Settore e/o per effetto dell’articolazione categoriale e territoriale della CISL, saranno deliberate a seguito di apposita istruttoria e proposte formulate dalla specifica Commissione. Detta Commissione dovrà formulare le ipotesi di adeguamento dell’organizzazione periferica entro 6 mesi dal suo insediamento.



DESIGNAZIONE RAPPRESENTANTI

ART. 36

Il Comitato Esecutivo Nazionale ed i Consigli Direttivi Regionali e Territoriali sono competenti:
• a decidere in merito alla scelta dei candidati delle liste FLAEI per le consultazioni elettorali ai corrispondenti livelli;
• a designare i rappresentanti dell'Organizzazione in Enti, Organismi o Commissioni ove è prevista per legge, per regolamento o per accordo la rappresentanza sindacale, avuta presente l'esigenza di assicurare:
a) la massima funzionalità degli organi sindacali;
b) il più alto grado di rappresentatività e di competenza;
c) la piena autonomia del Sindacato.
Coloro i quali sono investiti di rappresentanza sindacale relazionano periodicamente gli organi designanti circa l'attività svolta e ricevono dagli stessi o dalla Segreteria dei corrispondenti livelli, le istanze relative al loro mandato.



MANDATO COMMISSARIALE

ART. 37

Il Commissario deve provvedere al suo mandato promuovendo tutte quelle iniziative intese a ricostituire gli organi democratici entro un anno dall'insediamento.
Qualora non siano venute meno le cause o non sia stato possibile provvedere - entro il termine assegnato - alla ricostituzione degli organi, il Commissario può chiedere al Comitato Esecutivo una proroga del mandato, che non potrà comunque protrarsi oltre i 6 mesi.

 

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