Circolare 18 marzo 1997, n.
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Decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, concernente le prescrizioni
minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili:
prime direttive per l'applicazione.
( pubblicata su : G. U. n° 75
del 1/4/1997)
L'art. 25 del decreto legislativo n. 494/1996 dispone l'entrata in vigore
delle relative prescrizioni dopo sei mesi dalla pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale del decreto stesso, per tener conto dei tempi necessari alla
preparazione delle nuove figure professionali introdotte dal provvedimento.
Considerata l'imminente entrata in vigore del decreto in questione (24
marzo 1997) ed i quesiti sinora formulati al riguardo, si danno di seguito le
direttive utili ad una sua uniforme applicazione.
1. Applicazione iniziale.
In virtu' del principio generale della irretroattivita' e tassativita'
della legge penale, le disposizioni del decreto legislativo n. 494/1996 si
applicano ai cantieri per i quali l'incarico di progettazione sia stato
affidato formalmente a partire dal 24 marzo 1997, data di entrata in vigore del
decreto stesso.
Nell'ipotesi di affidameuto della progettazione mediante procedura
concorsuale, si deve fare riferimento alla data di pubblicazione del relativo
bando.
2. Campo di applicazione.
Il campo di applicazione e' definito dagli articoli 1 e 2, comma 1, lettera
a), integrati dagli elenchi degli allegati I e II.
In particolare l'art. 3, comma 1, lettera a), stabilisce che la nuova
normativa trova applicazione nei cantieri temporanei o mobili, intesi come
"luoghi in cui si effettuano lavori edili o di genio civile il cui elenco
e' riportato nell'allegato I".
Tale elenco e' da intendersi come tassativo e non meramente
esemplificativo, tenuto conto del fatto che trattasi di norme la cui violazione
e' penalmente sanzionata e pertanto non suscettibili di applicazione analogica
o estensiva.
Va altresi' sottolineato che gli elenchi delle lavorazioni e dei lavori
comportanti rischi particolari contenuti rispettivamente negli allegati I e Il
non sono l'unico elemento da considerare ai fini della individuazione del campo
di applicazione, il quale discende invece da una lettura integrata fra i
suddetti elenchi e i contenuti degli articoli 1, commi 1 e 2 e 2, comma 1,
lettera a).
Pertanto le lavorazioni individuate nell'allegato I e i lavori comportanti
rischi particolari di cui all'allegato II rientrano nel campo di applicazione
solo nella ipotesi in cui si svolgano all'interno di un cantiere edile o di
genio civile ovvero comportino lavori di tal genere.
A titolo esemplificativo, l'attivita' di manutenzione di un impianto, che
di norma non rientra nella ordinaria tipologia dei lavori edili o di genio
civile, e' assoggettata alle disposizioni del decreto legislativo n. 494/1996
solo qualora venga svolta all'interno di un cantiere edile o di genio civile,
cosi' come i lavori di bonifica e sistemazione forestale o di sterro e quelli
svolti negli studi televisivi e nei teatri o in tutti i luoghi di ripresa
cinematografica e televisiva.
3. Destinatari.
a) Il committente.
Il committente e' "il soggetto per conto del quale l'intera opera
viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua
realizzazione", secondo quanto dispone l'art. 2, lettera b).
Questa definizione in primo luogo fa escludere che possano essere
considerati "committenti" gli eventuali appaltatori di tutta l'opera
(ad es. raggruppamenti temporanei di imprese).
In secondo luogo, va precisato che il "committente" deve essere
una persona fisica, in quanto titolare di obblighi penalmente sanzionabili.
Pertanto, nell'ambito delle persone giuridiche pubbliche o private, tale
persona deve essere individuata nel soggetto legittimato alla firma dei
contratti di appalto per l'esecuzione dei lavori.
b) Il responsabile dei lavori.
Il decreto, in conformita' ad analoga disposizione della direttiva CEE
92/57 ha previsto che il committente possa, a sua discrezione, designare un
responsabile dei lavori cui affidare uno o piu' dei seguenti incarichi:
progettazione, esecuzione, controllo dell'esecuzione dell'opera, nonche'
assolvimento degli altri compiti posti a carico del committente dagli articoli
3 e 11.
Si tratta, come evidente, di una facolta' e non di un obbligo, poiche' gli
adempimenti di cui agli articoli 3 e 11 vengono posti indifferentemente a
carico del committente o del responsabile dei lavori.
Nell'ipotesi in cui il committente designi un responsabile dei lavori per
l'adempimento degli obblighi sopra richiamati, il relativo incarico puo' essere
affidato sia ad un lavoratore subordinato, sia ad un lavoratore autonomo con
contratto di tipo professionale. In entrambi i casi, come si evince dall'art.
6, comma 1, il committente rimane comunque responsabile per "culpa in
eligendo o in vigilando".
4. Coordinamento del decreto n.
494/1996 con altre norme dell'ordinamento giuridico.
Non si pongono problemi di incompatibilita' con la legge 11 febbraio 1994,
n. 109, e successive modifiche, per un duplice ordine di considerazioni sia
perche' il regolamento previsto dall'art. 31 di detta legge non e' stato ancora
emanato sia in quanto il citato articolo dispone espressamente che detto
regolamento dovra' comunque conformarsi alla direttiva quadro 89/391 ed alla
direttiva particolare 92/57 e quindi alle relative normative nazionali di
recepimento. Con riferimento, poi, all'art. 18 punto 8 della legge n. 55/90,
che stabilisce tra l'altro, l'obbligo di presentazione al committente del piano
di sicurezza da parte degli appaltatori, va detto che tale articolo deve
ritenersi non piu' applicabile, poiche' le disposizioni del decreto legislativo
n. 494/1996 regolamentano in maniera diversa la stessa materia.
5. Art. 19.
I quattro anni di effettivo svolgimento di attivita' qualificata in materia
di sicurezza sul lavoro nelle costruzioni, o di direttore tecnico di cantiere,
devono essere trascorsi entro la data di entrata in vigore del decreto in
questione.
La trasmissione all'organo di vigilanza degli attestati comprovanti
l'effettivo svolgimento della attivita' sopra richiamata puo' avvenire anche
successivamente alla data di entrata in vigore ma, comunque, prima
dell'accettazione di incarichi di coordinatore per la progettazione o per
l'esecuzione dei lavori.
L'organo competente a ricevere dette attestazioni e' quello situato nel
territorio del domicilio dell'interessato.