Circolare 30 maggio1997, n. 73
Ulteriori chiarimenti interpretativi del decreto legislativo n. 494/1996 e
del decreto legislativo n. 626/1994.
( pubblicata su : G. U. n° 147
del 26/6/1997 )
Si fa seguito alla circolare n. 41/97 per fornire ulteriori chiarimenti
interpretativi del decreto legislativo n. 494/1996.
Applicabilita' delle disposizioni
transitorie dell'art. 19 ai cosiddetti direttori dei lavori.
In linea di principio e' da tener presente che, ai sensi dell'art. 1662 del
codice civile, i direttori dei lavori svolgono, per conto dei committenti, la
funzione di verifica dell'esecuzione dei lavori in corso d'opera ai fini
dell'applicazione da parte degli appaltatori delle clausole contrattuali e
delle regole d'arte. Poiche' nei contratti d'appalto viene concordato
espressamente anche il rispetto da parte delle ditte appaltatrici delle norme
di sicurezza vigenti nell'ordinamento giuridico oltre che delle regole
dell'arte, i direttori dei lavori in grado di dimostrare di aver svolto tale
funzione, per almeno quattro anni, alla data del 24 marzo 1997, usufruiscono
della norma transitoria di cui all'art. 19 del decreto in oggetto e, quindi,
possono beneficiare della riduzione a sessanta ore della durata del corso di
formazione di cui all'art. 10, comma 2.
Trasmissione dei piani di sicurezza
e di coordinamento.
Ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera a), in fase di progettazione
esecutiva dell'opera, e comunque prima della richiesta di presentazione
dell'offerta, il coordinatore per la progettazione ha l'obbligo di redigere i
piani di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 12 o il piano generale di
sicurezza di cui all'art. 13.
Poiche' tale obbligo individua precisamente la presentazione delle offerte
come fase successiva alla redazione dei piani di sicurezza di cui agli articoli
12 e 13, ne deriva che tali piani di sicurezza devono essere trasmessi, a cura
del committente, a tutte le imprese invitate a presentare offerte per
l'esecuzione dei lavori.
Articoli 9 e 22.
Gli articoli 9 e 22 stabiliscono, rispettivamente, obblighi e sanzioni a
carico dei datori di lavoro appaltatori. In virtu' del "principio di
specialita'", affermato in via generale in giurisprudenza, e in assenza di
una precisa previsione di non delegabilita', tali obblighi e le relative
sanzioni sono riferite anche ai dirigenti, qualora siano state loro delegate
precise attribuzioni e competenze al riguardo.
Art. 3, comma 3, lettera a).
La lettera a) dell'art. 3, comma 3, individua uno dei casi in cui il
committente e' obbligato a nominare il coordinatore per la progettazione; in
particolare individua il caso "dei cantieri in cui e' prevista la presenza
di piu' imprese, anche non contemporanea se l'entita' presunta del cantiere e'
superiore a 100 uomini/giorni".
Al riguardo, va precisato che la locuzione "anche non
contemporanea" e' un inciso che si riferisce alla "presenza di piu'
imprese" e, non un ulteriore fattispecie che si aggiungerebbe alla
"presenza di piu' imprese" a prescindere dai 100 uomini/giorni.
Tale ultima ipotesi e' stata prospettata come possibile a causa della
mancanza di una virgola dopo la parola "contemporanea".
Al contrario, l'interpretazione diramata con la presente circolare, secondo
cui la locuzione "anche non contemporanea" e' un semplice inciso di
specificazione riferito alla presenza di piu' imprese, e' suffragata anche
dalla considerazione che ciascuna lettera del richiamato comma 3 contempla
un'unica ipotesi.
Art. 11, comma 1, lettera a).
L'ipotesi di cui all'art. 11, comma 1, lettera a), si caratterizza e si
differenzia dall'ipotesi della lettera b) per la modalita' operativa del
cantiere la quale prevede la presenza contemporanea di piu' di venti lavoratori
per tutti i trenta giorni lavorativi; cio' in quanto la "e" congiunge
e non disgiunge le due fattispecie di trenta giorni lavorativi e di venti
lavoratori. Infatti nella altra ipotesi di cantieri la cui entita' presunta e'
di 500 uomini/giorni non e' previsto un numero minimo di lavoratori
contemporaneamente presenti nel cantiere stesso.
Si fa seguito alla circolare n. 28/97 per fornire ulteriori chiarimenti
interpretativi del decreto legislativo n. 626/1994, e successive modifiche.
Movimentazione manuale dei carichi -
art. 48, comma 2 e allegato VI.
L'art. 48, comma 2, stabilisce l'obbligo per il datore di lavoro di
adottare misure organizzative o mezzi adeguati per ridurre il rischio derivante
dalla movimentazione manuale dei carichi, tenendo conto degli elementi forniti
dall'allegato VI.
Tale allegato prevede, in particolare, i casi in cui la movimentazione
manuale puo' comportare i rischi, tra l'altro, di lesioni dorsolombari.
Tra questi casi e' previsto quello dei carichi "troppo pesanti"
esplicitati con l'indicazione numerica di 30 kg. Appare evidente che tale
riferimento non introduce un divieto di movimentazione manuale dei carichi
superiori a 30 kg, bensi', semplicemente, una soglia a partire dalla quale il
datore di lavoro deve adottare comunque misure organizzative o mezzi adeguati
per ridurre i rischi di lesione dorsolombare e deve sottoporre i lavoratori
alla sorveglianza sanitaria di cui all'art. 16.
Registro infortuni.
Con circolare n.28/97 e' stato chiarito che anche dopo l'entrata in vigore
del decreto legislativo n. 626/1994 la circolare n. 537 del 3 febbraio 1959
conserva validita' in riferimento alle modalita' di tenuta del registro
infortuni. Pertanto rimane valido, come gia' affermato in detta circolare, che
"nel caso particolare di imprese che inviano lavoratori fuori provincia
per un limitato periodo di tempo, quali, ad esempio, le imprese che provvedono
alla installazione di impianti o le imprese stradali, i cui lavori comprendono
territori di piu' province limitrofe ed altri casi del genere, il registro potra'
essere tenuto nella sede dell'azienda ancorche' questa sia ubicata fuori della
provincia nella quale si svolge il temporaneo esplicamento dei lavori".
Servizio di prevenzione e
protezioneindividuazione del responsabile - art. 8.
In merito all'individuazione del responsabile del servizio di prevenzione e
protezione di cui all'art. 8, in particolare per quanto attiene alle
fattispecie previste dal comma 5 dell'articolo stesso, si precisa quanto segue.
Nelle ipotesi di piu' unita' produttive, tutte afferenti ad una unica
azienda centrale, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione puo'
essere individuato, per dette unita' produttive, nel responsabile del servizio
di prevenzione e protezione dell'azienda centrale.
A maggior ragione, tale principio trova attuazione nell'ipotesi di
distaccamenti territoriali afferenti ad un'unica azienda.