Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro
| CIRCOLARE
N. 16/2001 25 gennaio 2001 PROT. 20121/RI.3A Ministero del
Lavoro e della Previdenza Sociale OGGETTO: Modifiche al decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626, Titolo VI, "uso delle attrezzature munite di videoterminali". Chiarimenti operativi in ordine alla definizione di "lavoratore esposto" e "sorveglianza sanitaria". |
ALLE DIREZIONI REGIONALI E
PROVINCIALI DEL LAVORO ALLA
DIREZIONE GENERALE AA.GG. AGLI ASSESSORATI ALLA SANITA' DELLE REGIONI ALLE PROVINCE AUTONOMA DI TRENTO E BOLZANO ALLE ORGANIZZAZIONI RAPPRESENTATIVE DEI DATORI DI LAVORO ALLE ORGANIZZAZIONI RAPPRESENTATIVE DEI LAVORATORI LORO SEDI |
Con la legge 29
dicembre 2000, n.422, "Disposizioni per ladempimento
di obblighi derivanti dallappartenenza dellItalia
alle Comunità europee legge comunitaria 2000",
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale S. O. n.14/L del 20 gennaio
2001, sono state apportate modifiche al decreto
legislativo 19 settembre 1994, n.626, Titolo VI, in tema di
sicurezza e salute dei lavoratori addetti ad attrezzature munite
di videoterminali.
Dette innovazioni, che riguardano il campo di
applicazione della normativa - il quale ne risulta
significativamente ampliato nonché le modalità di
espletamento della sorveglianza sanitaria, comportano notevoli
riflessi sullorganizzazione del lavoro nelle imprese e
sulle modalità di adempimento delle prestazioni.
Il legislatore non ha ritenuto opportuno
dettare norme transitorie e conseguentemente la nuova disciplina
sarà applicabile decorsi i termini ordinari di vacatio legis;
si ritiene pertanto opportuno fornire i seguenti chiarimenti al
fine di richiamare lattenzione sulle innovazioni
intervenute e sugli adempimenti conseguenti.
AMBITO DI APPLICAZIONE
Lart.21
della legge comunitaria citata, che modifica la lettera c)
dellart.51 del D.Lgs.626/94, definisce lavoratore addetto
alluso di attrezzature munite di videoterminali il
lavoratore che utilizza unattrezzatura munita di
videoterminali in modo sistematico o abituale, per venti ore
settimanali, dedotte le interruzioni di cui allart.54,
e non più il lavoratore che utilizza dette attrezzature per
almeno quattro ore consecutive giornaliere per tutta la settimana
lavorativa, come disposto dalla normativa precedente.
Tale disposizione, prescindendo dalla
modalità di organizzazione dei tempi di lavoro, ha ampliato il
campo di applicazione del Titolo VI. Rientrano infatti nella
definizione di lavoratore addetto ai videoterminali anche quei
lavoratori la cui prestazione, pur comportando luso di
videoterminali per venti ore settimanali, si articola in
modalità che non prevedono luso continuativo degli stessi
per il periodo di quattro ore consecutive considerato in
precedenza, e che non rientravano prima nel campo di applicazione
della normativa.
Il datore di lavoro è pertanto tenuto ad
aggiornare la valutazione del rischio di cui allart.4 alla
luce della nuova definizione di lavoratore, in esito alla quale
valuterà la necessità o meno di nuove misure di prevenzione e
protezione della salute dei lavoratori e i riflessi
sullorganizzazione del lavoro.
Infatti, per i lavoratori compresi nella
definizione di cui sopra è previsto lobbligo di
sorveglianza sanitaria di cui allallart.55, nonché di
formazione e informazione di cui allart.56.
Non sono state apportate, invece, modifiche
allart.54 (modalità di svolgimento della prestazione
quotidiana), che sancisce il diritto del lavoratore, qualora
svolga la sua attività per almeno quattro ore consecutive,
ad una interruzione della sua attività mediante pause ovvero
cambiamento di attività, con modalità stabilite dalla
contrattazione collettiva anche aziendale, o, in mancanza, di
quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuata
al videoterminale. Tale disposizione è funzionale alla
prevenzione dellaffaticamento visivo determinato
dalluso del videoterminale per un periodo sufficientemente
lungo, che allo stato delle conoscenze scientifiche disponibili,
si è ritenuto di quantificare nelle predette quattro ore.
E evidente, pertanto, che tale regime di interruzioni trova
applicazione non più nella generalità dei casi disciplinati dal
Titolo VI, comera implicito nella vigenza della precedente
definizione di lavoratore addetto alluso di videoterminali,
ma nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa quotidiana
preveda almeno quattro ore consecutive di uso delle attrezzature
munite di videoterminali.
SORVEGLIANZA SANITARIA
Le modifiche
apportate allart.55 in tema di sorveglianza sanitaria sono
state dettate dalla necessità di adeguare la norma
allinterpretazione fornita dalla Corte di Giustizia CE con
la sentenza 12 dicembre 1996 e ai rilievi mossi dalla Commissione
CE in ordine al recepimento della direttiva 90/270/CEE
relativamente alla mancata previsione, per tutti i lavoratori,
del controllo sanitario periodico, nonché alla mancata
previsione del controllo oftalmologico in relazione a tale
sorveglianza sanitaria periodica.
A fronte del precedente obbligo di
sottoposizione a visita periodica, con cadenza almeno biennale, i
soli lavoratori giudicati idonei con prescrizioni allesito
della visita preventiva e quelli di età superiore ai
quarantacinque anni, lart.21 della legge comunitaria
citata, con le disposizioni contenute nei commi 3, 3 bis,
3 ter e 4, in parte introduce una disciplina nuova e in
parte e chiarisce obblighi già sussistenti ai sensi della
normativa previgente.
In tal senso, la disposizione introdotta al
comma 3 non introduce ex novo lobbligo di
sorveglianza sanitaria per i lavoratori di cui al Titolo VI,
essendo tale obbligo già esistente, ma ha la funzione di
costituisce una specificazione della disciplina generale di cui
allart.16che prevede accertamenti preventivi e periodici,
effettuati dal medico competente, ai fini della valutazione della
idoneità dei lavoratori alla mansione specifica.
Analoga funzione illustrativa ha il successivo
comma 3 bis, ai sensi del quale le visite di controllo,
sia preventive che periodiche, sono effettuate con le modalità
di cui ai commi 1 e 2; è chiaro infatti che la necessità di
esami specialistici può derivare dallesito delle visite
periodiche, oltre che dalla visita preventiva.
Il comma 3 ter stabilisce la
periodicità delle visite di controllo, disponendo che la stessa,
fatti salvi i casi particolari che richiedono una frequenza
diversa stabilita dal medico competente, è almeno biennale per i
lavoratori classificati come idonei con prescrizioni e per quelli
che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età; ha frequenza
almeno quinquennale per i lavoratori giudicati idonei senza
prescrizioni allesito della visita di controllo preventiva
di cui al comma 1.
Si segnala, al riguardo lelevazione
delletà per cui è previsto lobbligo di visita di
controllo con periodicità almeno biennale, che passa da
quarantacinque a cinquanta anni.
Il comma 4 sottolinea il legame funzionale fra
la sorveglianza sanitaria e lobbligo del controllo
oftalmologico, precisando che questultimo discende, oltre
che da apposita richiesta del lavoratore che sospetti
unalterazione della funzione visiva, confermata dal medico
competente, anche dallesito dei controlli preventivi e
periodici.
Alla luce di quanto sopra, appare evidente che le modifiche introdotte richiedono un attento riesame dei profili organizzativi e delle procedure aziendali nonché complessi adempimenti conseguenti alle innovazioni intervenute. Ne scaturisce, infatti, la necessità di un aggiornamento puntuale della valutazione del rischio, volto ad individuare ed attuare adeguate misure di prevenzione e protezione, quali:
Non appare superfluo ricordare, inoltre, che laggiornamento della valutazione del rischio va effettuata previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (art.19) e con la collaborazione del medico competente (art.4 comma 6), e che la predisposizione del piano di formazione prevede il coinvolgimento degli organismi paritetici (art.22, comma 6).
Da quanto sopra discende che, stante la già ricordata assenza di una disciplina transitoria, appare necessaria una immediata attivazione da parte dei datori di lavoro, sia pubblici che privati, ai fini del rispetto delle nuove disposizioni, che peraltro richiederanno i necessari tempi tecnici oggettivamente inevitabili per ladeguamento alle nuove disposizioni, tempi tecnici dei quali gli organi di vigilanza non potranno non tenere conto.
IL SOTTOSEGRATARIO DI STATO DELEGATO
(On. Paolo Guerrini)