Decreto Ministeriale 10 marzo 1998
Criteri generali di sicurezza antincendio e per la
gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro.
(pubblicata su : Gazz. Uff. Suppl. Ordin.
n° 81 del 7/04/1998
SOMMARIO
Art.
1. - Oggetto - Campo di applicazione
Art.
2. - Valutazione dei rischi di incendio
Art.
3. - Misure preventive, protettive e precauzionali di esercizio
Art.
4. - Controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio
Art.
5. - Gestione dell'ernergenza in caso di incendio
Art.
6. - Designazione degli addetti al servizio antincendio
Art.
7. - Formazione degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e
gestione dell'emergenza
Art.
8. - Disposizioni transitorie e finali
Art.
9. - Entrata in vigore
ALLEGATO
I - LINEE GUIDA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI DI
INCENDIO NEI LUOGHI DI LAVORO
ALLEGATO
II - MISURE INTESE A RIDURRE LA PROBABILITÀ DI
INSORGENZA DEGLI INCENDI
ALLEGATO
III - MISURE RELATIVE ALLE VIE DI USCITA IN CASO DI INCENDIO
ALLEGATO
IV - MISURE PER LA RIVELAZIONE E L'ALLARME IN CASO DI
INCENDIO
ALLEGATO
V - ATTREZZATURE ED IMPIANTI DI ESTINZIONE DEGLI
INCENDI
ALLEGATO
VI - CONTROLLI E MANUTENZIONE SULLE MISURE DI PROTEZIONE ANTINCENDIO
ALLEGATO
VII - INFORMAZIONE E FORMAZIONE ANTINCENDIO
ALLEGATO
VIII - PIANIFICAZIONE DELLE PROCEDURE DA ATTUARE IN CASO DI
INCENDIO
ALLEGATO
IX - CONTENUTI MINIMI DEI CORSI DI FORMAZIONE PER
ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTINCENDIO E GESTIONE DELLE EMERGENZE,
IN RELAZIONE AL LIVELLO DI RISCHIO DELL'ATTIVITA'.
ALLEGATO
X - LUOGHI DI LAVORO OVE SI SVOLGONO ATTIVITA'
PREVISTE DALL'ARTICOLO 6, COMMA 3
IL MINISTRO
DELL'INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO DEL
LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Visto
il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;
Vista
la legge 26 luglio 1965, n. 966;
Visto
il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n 577;
Visto
il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
Visto
il decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242;
Vista
la legge 30 novembre 1996, n. 609;
In
attuazione di quanto disposto dall'art. 13 del citato decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626;
Decreta:
Art. 1. - Oggetto - Campo di applicazione
1.
Il presente decreto stabilisce, in attuazione al disposto dell'art. 13, comma
1, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, i criteri per la
valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro ed indica le misure di
prevenzione e di protezione antincendio da adottare, al fine di ridurre
l'insorgenza di un incendio e di limitarne le conseguenze qualora esso si
verifichi.
2.
Il presente decreto si applica alle attività che si svolgono nei luoghi di
lavoro come definiti dall'art. 30, comma 1, lettera a), del decreto legislativo
19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo
1996, n. 242, di seguito denominato decreto legislativo n. 626/1994.
3.
Per le attività che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili di cui al
decreto legislativo 19 settembre 1996, n. 494, e per le attività industriali di
cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988,
n.175, e successive modifiche, soggette all'obbligo della dichiarazione ovvero
della notifica, ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso, le
disposizioni di cui al presente decreto si applicano limitatamente alle
prescrizioni di cui agli articoli 6 e 7.
Art. 2. - Valutazione dei rischi di incendio
1.
La valutazione dei rischi di incendio e le conseguenti misure di prevenzione e
protezione, costituiscono parte specifica del documento di cui all'art. 4,
comma 2, del decreto legislativo n. 626/1994.
2.
Nel documento di cui al comma 1 sono altresì riportati i nominativi dei
lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi,
lotta antincendio e di gestione delle emergenze, o quello del datore di lavoro,
nei casi di cui all'art. 10, comma 1, del decreto legislativo n. 626/1994.
3.
La valutazione dei rischi di incendio può essere effettuata in conformità ai
criteri di cui all'allegato I.
4.
Nel documento di valutazione dei rischi il datore di lavoro valuta il livello
di rischio di incendio del luogo di lavoro e, se del caso, di singole parti del
luogo medesimo, classificando tale livello in una delle seguenti categorie, in
conformità ai criteri di cui all'allegato 1:
a)
livello di rischio elevato;
b)
livello di rischio medio;
c)
livello di rischio basso.
Art. 3. - Misure preventive, protettive e precauzionali
di esercizio
1.
All'esito della valutazione dei rischi dì incendio, il datore di lavoro adotta
le misure finalizzate a:
a)
ridurre la probabilità di insorgenza di un incendio secondo i criteri di cui
all'allegato II;
b)
realizzare le vie e le uscite di emergenza previste dall'art. 13 del decreto
del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, di seguito denominato
decreto del Presidente della Repubblica n. 547/1955, così come modificato
dall'art. 33 del decreto legislativo n. 626/1994, per garantire l'esodo delle
persone in sicurezza in caso di incendio, in conformità ai requisiti di cui
all'allegato III;
c)
realizzare le misure per una rapida segnalazione dell'incendio al fine di
garantire l'attivazione dei sistemi di allarme e delle procedure di intervento,
in conformità ai criteri di cui all'allegato IV;
d)
assicurare l'estinzione di un incendio in conformità ai criteri di cui
all'allegato V;
e)
garantire l'efficienza dei sistemi di protezione antincendio secondo i criteri
di cui all'allegato VI;
f)
fornire ai lavoratori una adeguata informazione e formazione sui rischi di
incendio secondo i criteri di cui all'allegato VII.
2.
Per le attività soggette al controllo da parte dei Comandi provinciali dei
vigili del fuoco ai sensi dal decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio
1982, n. 577, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente
al comma 1, lettere a), e) ed f).
Art. 4. - Controllo e manutenzione degli impianti e delle
attrezzature antincendio
1.
Gli interventi di manutenzione ed i controlli sugli impianti e sulle
attrezzature di protezione antincendio sono effettuati nel rispetto delle
disposizioni legislative e regolamentari vigenti, delle norme di buona tecnica
emanate dagli organismi di normalizzazione nazionali o europei o, in assenza dì
dette norme di buona tecnica, delle istruzioni fornite dal fabbricante e/o
dall'installatore.
Art. 5. - Gestione dell'emergenza in caso di incendio
1.
All'esito della valutazione dei rischi d'incendio, il datore di lavoro adotta
le necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio
riportandole in un piano di emergenza elaborato in conformità ai criteri di cui
all'allegato VIII.
2.
Ad eccezione delle aziende di cui all'art. 3, comma 2, del presente decreto,
per i luoghi di lavoro ove sono occupati meno di 10 dipendenti, il datore di
lavoro non è tenuto alla redazione del piano di emergenza, ferma restando
l'adozione delle necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso
di incendio.
Art. 6. - Designazione degli addetti al servizio
antincendio
1.
All'esito della valutazione dei rischi d'incendio e sulla base del piano di
emergenza, qualora previsto, il datore di lavoro designa uno o più lavoratori
incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta
antincendio e gestione delle emergenze, ai sensi dell'art. 4, comma 5, lettera
a), del decreto legislativo n.626/1994, o se stesso nei casi previsti dall'art.
10 del decreto suddetto.
2.
I lavoratori designati devono frequentare il corso di formazione di cui al
successivo art. 7.
3.
I lavoratori designati ai sensi del comma 1, nei luoghi di lavoro ove si
svolgono le attività riportate nell'allegato X, devono conseguire l'attestato
di idoneità tecnica di cui all'art. 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609.
4.
Fermo restando l'obbligo di cui al comma precedente, qualora il datore di
lavoro, su base volontaria, ritenga necessario che l'idoneità tecnica del
personale di cui al comma 1 sia comprovata da apposita attestazione, la stessa
dovrà essere acquisita secondo le procedure di cui all'art. 3 della legge 28
novembre 1996, n. 609.
Art. 7. - Formazione degli addetti alla prevenzione
incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza
1.
I datori di lavoro assicurano la formazione dei lavoratori addetti alla
prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza secondo quanto
previsto nell'allegato IX.
Art. 8. - Disposizioni transitorie e finali
1.
Fatte salve le disposizioni dell'art. 31 del decreto legislativo n. 626/1994, i
luoghi di lavoro costruiti od utilizzati anteriormente alla data di entrata in
vigore del presente decreto, con esclusione di quelli di cui all'art. 1, comma
3, e art. 3, comma 2, del presente decreto, devono essere adeguati alle prescrizioni
relative alle vie di uscita da utilizzare in caso di emergenza, di cui all'art.
3, comma 1, lettera b), entro 2 anni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
2.
Sono fatti salvi i corsi di formazione degli addetti alla prevenzione incendi,
lotta antincendio e gestione delle emergenze, ultimati entro la data di entrata
in vigore del presente decreto.
Art. 9. - Entrata in vigore
1.
Il presente decreto entra in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
ALLEGATO I
LINEE GUIDA PER LA
VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INCENDIO NEI LUOGHI DI LAVORO
1.1 - GENERALITA'
Nel
presente allegato sono stabiliti i criteri generali per procedere alla
valutazione dei rischi di incendio nei
luoghi
di lavoro. L'applicazione dei criteri ivi riportati non preclude l'utilizzo di
altre metodologie di
consolidata
validità.
1.2 - DEFINIZIONI
Ai
fini del presente decreto si definisce:
-
PERICOLO DI INCENDIO: proprietà o qualità intrinseca
di determinati materiali o attrezzature, oppure di metodologie e pratiche di
lavoro o di utilizzo di un ambiente di lavoro, che presentano il potenziale di
causare un incendio;
-
RISCHIO DI INCENDIO: probabilità che sia raggiunto il
livello potenziale di accadimento di un incendio e che si verifichino
conseguenze dell'incendio sulle persone presenti;
-
VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INCENDIO: procedimento di
valutazione dei rischi di incendio in un luogo di lavoro, derivante dalle
circostanze del verificarsi di un pericolo di incendio.
1.3 - OBIETTIVI DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INCENDIO
La
valutazione dei rischi di incendio deve consentire al datore di lavoro di
prendere i provvedimenti che sono' effettivamente
necessari per salvaguardare la sicurezza dei lavoratori e delle altre persone
presenti nel luogo di lavoro.
Questi
provvedimenti comprendono:
-
la prevenzione dei rischi;
-
l'informazione dei lavoratori e delle altre persone presenti;
-
la formazione dei lavoratori;
-
le misure tecnico - organizzative destinate a porre in atto i provvedimenti
necessari.
La
prevenzione dei rischi costituisce uno degli obiettivi primari della
valutazione dei rischi. Nei casi in cui non è possibile eliminare i rischi,
essi devono essere diminuiti nella misura del possibile e devono essere tenuti
sotto controllo i rischi residui, tenendo conto delle misure generali di tutela
di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 626.
La
valutazione dei rischio di incendio tiene conto:
a)
del tipo di attività;
b)
dei materiali immagazzinati e manipolati;
c)
delle attrezzature presenti nel luogo di lavoro compresi gli arredi;
d)
delle caratteristiche costruttive dei luogo di lavoro compresi i materiali di
rivestimento;
e)
delle dimensioni e dell'articolazione del luogo di lavoro;
f)
del numero di persone presenti, siano esse lavoratori dipendenti che altre
persone, e della loro prontezza ad allontanarsi in caso di emergenza.
1.4 - CRITERI PER PROCEDERE ALLA VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INCENDIO
La
valutazione dei rischi di incendio si articola nelle seguenti fasi:
a)
individuazione di ogni pericolo di incendio (p.e. sostanze facilmente
combustibili e infiammabili, sorgenti di innesco, situazioni che possono
determinare la facile propagazione dell'incendio);
b)
individuazione dei lavoratori e di altre persone presenti nel luogo di lavoro
esposte a rischi di incendio;
c)
eliminazione o riduzione dei pericoli di incendio;
d)
valutazione del rischio residuo di incendio;
e)
verifica della adeguatezza delle misure di sicurezza esistenti ovvero
individuazione di eventuali ulteriori provvedimenti e misure necessarie ad
eliminare o ridurre i rischi residui di incendio.
1.4.1 - IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI DI
INCENDIO
1.4.1.1 - Materiali combustibili e/o infiammabili
I
materiali combustibili se sono in quantità limitata, correttamente manipolati e
depositati in sicurezza, possono non costituire oggetto di particolare
valutazione.
Alcuni
materiali presenti nei luoghi di lavoro costituiscono pericolo potenziale
poiché, essi sono facilmente combustibili od infiammabili o possono facilitare
il rapido sviluppo di un incendio. A titolo esemplificativo essi sono:
-
vernici e solventi infiammabili;
-
adesivi infiammabili;
-
gas infiammabili;
-
grandi quantitativi di carta e materiali di imballaggio. materiali plastici, in
particolare sotto forma di schiuma;
-
grandi quantità di manufatti infiammabili;
-
prodotti chimici che possono essere da soli infiammabili o che possono reagire
con altre sostanze provocando un incendio;
-
prodotti derivati dalla lavorazione dei petrolio;
-
vaste superfici di pareti o solai rivestite con materiali facilmente
combustibili.
1.4.1.2 - Sorgenti di innesco
Nei
luoghi di lavoro possono essere presenti anche sorgenti di innesco e fonti di
calore che costituiscono cause potenziali di incendio o che possono favorire la
propagazione di un incendio. Tali fonti, in alcuni casi, possono essere di
immediata identificazione mentre, in altri casi, possono essere conseguenza di
difetti meccanici od elettrici. A titolo esemplificativo si citano:
-
presenza di fiamme o scintille dovute a processi di lavoro, quali taglio,
affilatura,
-
saldatura;
-
presenza di sorgenti di calore causate da attriti;
-
presenza di macchine ed apparecchiature in cui si produce calore non installate
e
-
utilizzate secondo le norme di buona tecnica;
-
uso di fiamme libere;
-
presenza di attrezzature elettriche non installate e utilizzate secondo le
nonne di buona tecnica.
1.4.2 - IDENTIFICAZIONE DEI LAVORATORI E DI ALTRE PERSONE PRESENTI ESPOSTI A RISCHI DI INCENDIO
Nelle
situazioni in cui si verifica che nessuna persona sia particolarmente esposta a
rischio, in particolare per i piccoli luoghi di lavoro, occorre solamente seguire
i criteri generali finalizzati a garantire per chiunque una adeguata sicurezza
antincendio.
Occorre
tuttavia considerare attentamente i casi in cui una o più persone siano esposte
a rischi particolari in caso di incendio, a causa della loro specifica funzione
o per il tipo di attività nel luogo di lavoro.
A
titolo di esempio si possono citare i casi in cui:
-
siano previste aree di riposo;
-
sia presente pubblico occasionale in numero tale da determinare situazione di
affollamento;
-
siano presenti persone la cui mobilità, udito o vista sia limitata
-
siano presenti persone che non hanno familiarità con i luoghi e con le relative
vie di esodo;
-
siano presenti lavoratori in aree a rischio specifico di incendio;
-
siano presenti persone che possono essere incapaci di reagire prontamente in
caso di incendio o possono essere particolarmente ignare dei pericolo causato
da un incendio, poiché lavorano in aree isolate e le relative vie di esodo sono
lunghe e di non facile praticabilità.
1.4.3 - ELIMINAZIONE O RIDUZIONE DEI PERICOLI DI INCENDIO
Per
ciascun pericolo di incendio identificato, è necessario valutare se esso possa
essere:
-
eliminato;
-
ridotto;
-
sostituito con alternative più sicure;
-
separato o protetto dalle altre parti dei luogo di lavoro, tenendo presente il
livello globale dì rischio per la vita delle persone e le esigenze per la
corretta conduzione dell'attività.
Occorre
stabilire se tali provvedimenti, qualora noti siano adempimenti di legge,
debbano essere realizzati immediatamente o possano far parte di un programma da
realizzare nel tempo.
1.4.3.1 - Criteri per ridurre i pericoli causati da
materiali e sostanze infiammabili c/o combustibili
I
criteri possono comportare l'adozione di una o più delle seguenti misure:
-
rimozione o significativa riduzione dei materiali facilmente combustibili ed
altamente infiammabili ad un quantitativo richiesto per la normale conduzione
dell'attività;
-
sostituzione dei materiali pericolosi con altri meno pericolosi;
-
immagazzinamento dei materiali infiammabili in locali realizzati con strutture
resistenti al fuoco, e, dove praticabile, conservazione della scorta per l'uso
giornaliero in contenitori appositi;
-
rimozione o sostituzione dei materiali di rivestimento che favoriscono la
propagazione dell'incendio;
-
riparazione dei rivestimenti degli arredi imbottiti in modo da evitare
l'innesco diretto dell'imbottitura;
-
miglioramento del controllo del luogo di lavoro e provvedimenti per
l'eliminazione dei rifiuti e degli scarti.
1.4.3.2 - Misure per ridurre i pericoli causati da
sorgenti di calore
Le
misure possono comportare l'adozione di uno o più dei seguenti provvedimenti:
-
rimozione delle sorgenti di calore non necessarie; sostituzione delle sorgenti
di calore con altre più sicure; controllo dell'utilizzo dei generatori di
calore secondo le istruzioni dei costruttori;
-
schermaggio delle sorgenti di calore valutate pericolose tramite elementi
resistenti al fuoco;
-
installazione e mantenimento in efficienza dei dispositivi di protezione;
-
controllo della conformità degli impianti elettrici alle normative tecniche
vigenti;
-
controllo relativo alla corretta manutenzione di apparecchiature elettriche e meccaniche,
-
riparazione o sostituzione delle apparecchiature danneggiate;
-
pulizia e riparazione dei condotti di ventilazione e canne fumarie;
-
adozione, dove appropriato, di un sistema di permessi di lavoro da effettuarsi
a fiamma libera nei confronti di addetti alla manutenzione ed appaltatori;
-
identificazione delle aree dove è proibito fumare e regolamentazione sul fumo
nelle altre aree;
-
divieto dell'uso di fiamme libere nelle aree ad alto rischio.
1.4.4 - CLASSIFICAZIONE DEL LIVELLO DI
RISCHIO DI INCENDIO
Sulla
base della valutazione dei rischi è possibile classificare il livello di
rischio di incendio dell'intero luogo di lavoro o di ogni parte di esso: tale
livello può essere basso, medio o elevato.
A)
LUOGHI DI LAVORO A RISCHIO DI
INCENDIO BASSO
Si
intendono a rischio di incendio basso i luoghi di lavoro o parte di essi, in
cui sono presenti sostanze a basso tasso di infiammabilità e le condizioni
locali e di esercizio offrono scarse possibilità di sviluppo di principi di
incendio ed in cui, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello
stesso è da ritenersi limitata.
B)
LUOGHI DI LAVORO A RISCHIO DI
INCENDIO MEDIO
Si
intendono a rischio di incendio medio i luoghi di lavoro o parte di essi, in
cui sono presenti sostanze infiammabili c/o condizioni locali e/o di esercizio
che possono favorire lo sviluppo di incendi, ma nei quali, in caso di incendio,
la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata. Si
riportano in allegato IX, esempi di luoghi di lavoro a rischio di incendio
medio.
C)
LUOGHI DI LAVORO A RISCHIO DI
INCENDIO ELEVATO
Si
intendono a rischio di incendio elevato i luoghi di lavoro o parte di essi, in
cui:
-
per presenza di sostanze altamente infiammabili e/o per le condizioni locali
e/o di esercizio sussistono notevoli probabilità di sviluppo di incendi e nella
fase iniziale sussistono forti probabilità di propagazione delle fiamme, ovvero
non è possibile la classificazione come luogo a rischio di incendio basso o
medio.
Tali
luoghi comprendono:
-
aree dove i processi lavorativi comportano l'utilizzo di sostanze altamente
infiammabili (p.e. impianti di verniciatura), o di fiamme libere, o la
produzione di notevole calore in presenza di materiali combustibili;
-
aree dove c'è deposito o manipolazione di sostanze chimiche che possono, in
determinate circostanze, produrre reazioni esotermiche, emanare gas o vapori
infiammabili, o reagire con altre sostanze combustibili; aree dove vengono
depositate o manipolate sostanze esplosive o altamente infiammabili;
-
aree dove c'è una notevole quantità di materiali combustibili che sono
facilmente incendiabili;
-
edifici interamente realizzati con strutture in legno.
Al
fine di classificare un luogo di lavoro o una parte di esso come avente rischio
di incendio elevato occorre inoltre tenere presente che:
a)
molti luoghi di lavoro si classificano della stessa categoria di rischio in
ogni parte. Ma una qualunque area a rischio elevato può elevare il livello di
rischio dell'intero luogo di lavoro, salvo che l'area interessata sia separata
dal resto del luogo attraverso elementi separanti resistenti al fuoco;
b)
una categoria di rischio elevata può essere ridotta se il processo di lavoro è
gestito accuratamente e le vie di esodo sono protette contro l'incendio;
c)
nei luoghi di lavoro grandi o complessi, è possibile ridurre il livello di
rischio attraverso misure di protezione attiva di tipo automatico quali
impianti automatici di spegnimento, impianti automatici di rivelazione incendi
o impianti di estrazione fumi.
Vanno
inoltre classificati come luoghi a rischio di incendio elevato quei locali ove,
indipendentemente dalla presenza di sostanze infiammabili e dalla facilità di
propagazione delle fiamme, l'affollamento degli ambienti, lo stato dei luoghi o
le limitazioni motorie delle persone presenti, rendono difficoltosa
l'evacuazione in caso di incendio.
Si
riportano in allegato IX, esempi di luoghi di lavoro a rischio di incendio
elevato.
1.4.5 - ADEGUATEZZA DELLE MISURE, DI
SICUREZZA
Nelle
attività soggette al controllo obbligatorio da parte dei Comandi provinciali
dei vigili dei fuoco, che hanno attuato le misure previste dalla vigente
normativa, in particolare per quanto attiene il comportamento al fuoco delle
strutture e dei materiali, compartimentazioni, vie di esodo, mezzi di
spegnimento, sistemi di rivelazione ed allarme impianti tecnologici, è da
ritenere che le misure attuate in conformità alle vigenti disposizioni siano
adeguate. Per le restanti attività, fermo restando l'obbligo di osservare le
normative vigenti ad esse applicabili, ciò potrà invece essere stabilito
seguendo i criteri relativi alle misure di prevenzione e protezione riportati
nel presente allegato.
Qualora
non sia possibile il pieno rispetto delle misure previste nel presente
allegato, si dovrà provvedere ad altre misure di sicurezza compensative. In
generale l'adozione di una o più delle seguenti misure possono essere
considerate compensative:
A)
VIE DI ESODO
1)
riduzione dei percorso di esodo;
2)
protezione delle vie di esodo;
3)
realizzazione di ulteriori percorsi di esodo e di uscite;
4)
installazione di ulteriore segnaletica;
5)
potenziamento dell'illuminazione di emergenza;
6)
messa in atto di misure specifiche per persone disabili;
7)
incremento dei personale addetto alla gestione dell'emergenza ed all'attuazione
delle misure per l'evacuazione;
8)
limitazione dell'affollamento.
B)
MEZZI ED IMPIANTI DI SPEGNIMENTO
1)
realizza ione di ulteriori approntamenti, tenendo conto dei pericoli specifici;
2)
installazione di impianti di spegnimento automatico.
C)
RIVELAZIONE ED ALLARME ANTINCENDIO
1)
installazione di un sistema di allarme più efficiente (p.e. sostituendo un
allarme azionato manualmente con uno di tipo automatico);
2)
riduzione della distanza tra i dispositivi di segnalazione manuale di incendio;
3)
installazione di impianto. automatico di rivelazione incendio;
4)
miglioramento dei tipo di allertamento in caso di incendio (p.e. con segnali
ottici in aggiunta a quelli sonori, con sistemi di diffusione messaggi tramite
altoparlante, etc.);
5)
nei piccoli luoghi di lavoro, risistemazione delle attività in modo che un
qualsiasi principio di incendio possa essere individuato immediatamente dalle
persone presenti.
D)
INFORMAZIONE E FORMAZIONE
1)
predisposizione di un programma di controllo e di regolare manutenzione dei
luoghi di lavoro;
2)
emanazione di specifiche disposizioni per assicurare la necessaria informazione
sulla sicurezza antincendio agli appaltatori esterni ed al personale dei
servizi di pulizia e manutenzione;
3)
controllo che specifici corsi di aggiornamento siano forniti al personale che
usa materiali facilmente combustibili, sostanze infiammabili o sorgenti di
calore in aree ad elevato rischio di incendio;
4)
realizzazione dell'addestramento antincendio per tutti i lavoratori.
1.5 - REDAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INCENDIO
Nella
redazione della valutazione dei rischi deve essere indicato, in particolare:
-
la data di effettuazione della valutazione;
-
i pericoli identificati;
-
i lavoratori ed altre persone a rischio particolare identificati;
-
le conclusioni derivanti dalla valutazione.
1.6 - REVISIONE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INCENDIO
La
procedura dì valutazione dei rischi di incendio richiede un aggiornamento in
relazione alla variazione dei fattori di rischio individuati.
Il
luogo di lavoro deve essere tenuto continuamente sotto controllo per assicurare
che le misure di sicurezza antincendio esistenti e la valutazione dei rischio
siano affidabili.
La
valutazione dei rischio deve essere oggetto dì revisione se c'è un
significativo cambiamento nell'attività, nei materiali utilizzati o depositati,
o quando l'edificio è oggetto di ristrutturazioni o ampliamenti.
ALLEGATO II
MISURE INTESE A
RIDURRE LA PROBABILITÀ DI
INSORGENZA DEGLI
INCENDI
2.1 - GENERALITÀ
All'esito
della valutazione dei rischi devono essere adottate una o più tra le seguenti
misure intese a ridurre la probabilità di insorgenza degli incendi:
A)
MISURE DI TIPO TECNICO:
-
realizzazione di impianti elettrici realizzati a regola d'arte;
-
messa a terra di impianti, strutture e masse metalliche, al fine di evitare la
formazione di cariche elettrostatiche;
-
realizzazione di impianti di protezione contro le scariche atmosferiche
conformemente alle regole dell'arte;
-
ventilazione degli ambienti in presenza di vapori, gas o polveri infiammabili;
-
adozione di dispositivi di sicurezza.
B)
MISURE DI TIPO ORGANIZZATIVO - GESTIONALE:
-
rispetto dell'ordine e della pulizia;
-
controlli sulle misure di sicurezza; predisposizione di un regolamento interno sulle
misure di sicurezza da osservare;
-
informazione e formazione dei lavoratori.
Per
adottare adeguate misure di sicurezza contro gli incendi, occorre conoscere le
cause ed i pericoli più comuni che possono determinare l'insorgenza di un
incendio e la sua propagazione.
2.2 - CAUSE E PERICOLI DI
INCENDIO PIU' COMUNI
A
titolo esemplificativo si riportano le cause ed i pericoli di incendio più
comuni:
a)
deposito di sostanze infiammabili o facilmente combustibili in luogo non idoneo
o loro manipolazione senza le dovute cautele;
b)
accumulo di rifiuti, carta od altro materiale combustibile che può essere
incendiato accidentalmente o deliberatamente;
c)
negligenza relativamente all'uso di fiamme libere e di apparecchi generatori di
calore;
d)
inadeguata pulizia delle aree di lavoro e scarsa manutenzione delle
apparecchiature;
e)
uso di impianti elettrici difettosi o non adeguatamente protetti;
f)
riparazioni o modifiche di impianti elettrici effettuate da persone non
qualificate;
g)
presenza di apparecchiature elettriche sotto tensione anche quando non sono
utilizzate (salvo che siano progettate per essere permanentemente in servizio);
h)
utilizzo non corretto di apparecchi di riscaldamento portatili;
i)
ostruzione delle aperture di ventilazione di apparecchi di riscaldamento,
macchinari, apparecchiature elettriche e di ufficio;
j)
presenza di fiamme libere in aree ove sono proibite, compreso il divieto di
fumo o il mancato utilizzo di portacenere;
k)
negligenze di appaltatori o degli addetti alla manutenzione;
l)
inadeguata formazione professionale dei personale sull'uso di materiali od
attrezzature pericolose ai fini antincendio.
Al
fine di predisporre le necessarie misure per prevenire gli incendi, si
riportano di seguito alcuni degli aspetti su cui deve essere posta particolare
attenzione:
-
deposito ed utilizzo di materiali infiammabili e facilmente combustibili;
-
utilizzo di fonti di calore;
-
impianti ed apparecchi elettrici;
-
presenza di fumatori,
-
lavori di manutenzione e di ristrutturazione;
-
rifiuti e scarti combustibili;
-
aree non frequentate.
2.3 - DEPOSITO ED UTILIZZO DI
MATERIALI INFIAMMABILI E FACILMENTE COMBUSTIBILI
Dove
è possibile, occorre che il quantitativo dei materiali infiammabili o
facilmente combustibili sia limitato a quello strettamente necessario per la
normale conduzione dell'attività e tenuto lontano dalle vie di esodo.
I
quantitativi in eccedenza devono essere depositati in appositi locali od aree
destinate unicamente a tale scopo.
Le
sostanze infiammabili, quando possibile, dovrebbero essere sostituite con altre
meno pericolose (per esempio adesivi a base minerale dovrebbero essere
sostituiti con altri a base acquosa).
Il
deposito di materiali infiammabili deve essere realizzato in luogo isolato o in
locale separato dal restante tramite strutture resistenti al fuoco e vani di
comunicazione muniti di porte resistenti al fuoco.
I
lavoratori che manipolano sostanze infiammabili o chimiche pericolose devono
essere adeguatamente addestrati sulle misure di sicurezza da osservare.
I
lavoratori devono essere anche a conoscenza delle proprietà delle sostanze e
delle circostanze che possono incrementare il rischio di incendio.
I
materiali di pulizia, se combustibili, devono essere tenuti in appositi
ripostigli o locali.
2.4 - UTILIZZO DI FONTI DI CALORE
I
generatori di calore devono essere utilizzati in conformità alle istruzioni dei
costruttori. Speciali accorgimenti necessitano quando la fonte di calore è
utilizzata per riscaldare sostanze infiammabili (p.e. l'impiego di oli e grassi
in apparecchi di cottura).
I
luoghi dove si effettuano lavori di saldatura o di taglio alla fiamma, devono
essere tenuti liberi da materiali combustibili ed è necessario tenere sotto
controllo le eventuali scintille.
I
condotti di aspirazione di cucine, forni, seghe, molatrici, devono essere
tenuti puliti per evitare l'accumulo di grassi o polveri.
I
bruciatori dei generatori di calore devono essere utilizzati e mantenuti in
efficienza secondo le istruzioni del costruttore.
Ove
prevista la valvola di intercettazione dì emergenza dei combustibile deve
essere oggetto di manutenzione e controlli regolari.
2.5 - IMPIANTI ED ATTREZZATURE ELETTRICHE
I
lavoratori devono ricevere istruzioni sul corretto uso delle attrezzature e
degli impianti elettrici.
Nel
caso debba provvedersi ad una alimentazione provvisoria di una apparecchiatura
elettrica, il cavo elettrico deve avere la lunghezza strettamente necessaria ed
essere posizionato in modo da evitare possibili danneggiamenti.
Le
riparazioni elettriche devono essere effettuate da personale competente e
qualificato.
I
materiali facilmente combustibili ed infiammabili non devono essere ubicati in
prossimità di apparecchi, di illuminazione, in particolare dove si effettuano
travasi di liquidi.
2.6 - APPARECCHI INDIVIDUALI O PORTATILI DI RISCALDAMENTO
Per
quanto riguarda gli apparecchi di riscaldamento individuali o portatili, le
cause più comuni di incendio includono il mancato rispetto di misure
precauzionali, quali ad esempio:
a)
il mancato rispetto delle istruzioni di sicurezza quando si utilizzano o si
sostituiscono i recipienti di g.p.l.;
b)
il deposito di materiali combustibili sopra gli apparecchi di riscaldamento;
c)
il posizionamento degli apparecchi portatili di riscaldamento vicino a
materiali combustibili;
d)
le negligenze nelle operazioni di rifornimento degli apparecchi alimentati a
kerosene.
L'utilizzo
di apparecchi di riscaldamento portatili deve avvenire previo controllo della
loro efficienza, in particolare legata alla corretta alimentazione.
2.7 - PRESENZA DI FUMATORI
Occorre
identificare le aree dove il fumare può costituire pericolo di incendio e
disporne il divieto, in quanto la mancanza di disposizioni a riguardo è una
delle principali cause di incendi.
Nelle
aree ove è consentito fumare, occorre mettere a disposizione portacenere che
dovranno essere svuotati regolarmente.
I
portacenere non debbono essere svuotati in recipienti costituiti da materiali
facilmente combustibili, né il loro contenuto deve essere accumulato con altri
rifiuti.
Non
deve essere permesso di fumare nei depositi e nelle aree contenenti materiali
facilmente combustibili od infiammabili.
2.8 - LAVORI DI MANUTENZIONE E DI RISTRUTTURAZIONE
A
titolo esemplificativo si elencano alcune delle problematiche da prendere in
considerazione in relazione alla presenza di lavori di manutenzione e di
ristrutturazione:
a)
accumulo di materiali combustibili;
b)
ostruzione delle vie di esodo;
c)
bloccaggio in apertura delle porte resistenti al fuoco;
d)
realizza ione di aperture su solai o murature resistenti al fuoco.
All'inizio
della giornata lavorativa occorre assicurarsi che l'esodo delle persone dal
luogo di lavoro sia garantito. Alla fine della giornata lavorativa deve essere
effettuato un controllo per assicurarsi che le misure antincendio siano state
poste in essere e che le attrezzature di lavoro, sostanze infiammabili e
combustibili, siano messe al sicuro e che non sussistano condizioni per
l'innesco di un incendio.
Particolare
attenzione deve essere prestata dove si effettuano lavori a caldo (saldatura od
uso di fiamme libere).
Il
luogo ove si effettuano tali lavori a caldo deve essere oggetto di preventivo
sopralluogo per accertare che ogni materiale combustibile sia stato rimosso o
protetto contro calore e scintille.
Occorre
mettere a disposizione estintori portatili ed informare gli addetti al lavoro
sul sistema di allarme antincendio esistente.
Ogni
area dove è stato effettuato un lavoro a caldo deve essere ispezionata dopo
l'ultimazione dei lavori medesimi per assicurarsi che non ci siano materiali
accesi o braci.
Le
sostanze infiammabili devono essere depositate in luogo sicuro e ventilato.
I
locali ove tali sostanze vengono utilizzate devono essere ventilati e tenuti
liberi da sorgenti di ignizione.
Il
fumo e l'uso di fiamme libere deve essere vietato quando si impiegano tali
prodotti.
Le
bombole di gas, quando non sono utilizzate, non devono essere depositate
all'interno del luogo di lavoro.
Nei
luoghi di lavoro dotati di impianti automatici di rivelazione incendi, occorre
prendere idonee precauzioni per evitare falsi allarmi durante i lavori di
manutenzione e ristrutturazione.
Al
termine dei lavori il sistema di rivelazione ed allarme deve essere provato.
Particolari
precauzioni vanno adottate nei lavori di manutenzione e risistemazione su
impianti elettrici e di adduzione del gas combustibile.
2.9 - RIFIUTI E SCARTI DI
LAVORAZIONE COMBUSTIBILI
I
rifiuti non devono essere depositati, neanche in via temporanea, lungo le vie
di esodo (corridoi, scale, disimpegni) o dove possano entrare in contatto con
sorgenti di ignizione.
L'accumulo
di scarti di lavorazione deve essere evitato ed ogni scarto o rifiuto deve
essere. rimosso giornalmente e depositato in un'area idonea preferibilmente
fuori dell'edificio.
2.10 - AREE NON FREQUENTATE
Le
aree dei luogo di lavoro che normalmente non sono frequentate da personale (cantinati, locali deposito) ed ogni area dove un incendio
potrebbe svilupparsi senza poter essere individuato rapidamente, devono essere
tenute libere da materiali combustibili non essenziali e devono essere adottate
precauzioni per proteggere tali aree contro l'accesso di persone non
autorizzate.
2.11 - MANTENIMENTO DELLE MISURE ANTINCENDIO
I
lavoratori addetti alla prevenzione incendi devono effettuare regolari
controlli sui luoghi di lavoro finalizzati ad accertare l'efficienza delle
misure di sicurezza antincendio.
In
proposito è opportuno predisporre idonee liste di controllo.
Specifici
controlli vanno effettuati al termine dell'orario di lavoro affinché il luogo
stesso sia lasciato in condizioni di sicurezza.
Tali
operazioni, in via esemplificativa, possono essere le seguenti:
a)
controllare che tutte le porte resistenti al fuoco siano chiuse, qualora ciò
sia previsto;
b)
controllare che le apparecchiature elettriche, che non devono restare in
servizio, siano messe fuori tensione;
c)
controllare che tutte le fiamme libere siano spente o lasciate in condizioni di
sicurezza;
d)
controllare che tutti i rifiuti e gli scarti combustibili siano stati rimossi;
e)
controllare che tutti i materiali infiammabili siano stati depositati in luoghi
sicuri.
I
lavoratori devono segnalare agli addetti alla prevenzione incendi ogni
situazione di potenziale pericolo di cui vengano a conoscenza.
ALLEGATO III
MISURE RELATIVE ALLE
VIE DI USCITA IN CASO DI
INCENDIO
3.1 - DEFINIZIONI
Ai
fini dei presente decreto si definisce:
-
AFFOLLAMENTO: numero massimo ipotizzabile di lavoratori e di altre persone
presenti nel luogo di lavoro o in una determinata area dello stesso;
-
LUOGO SICURO: luogo dove le persone possono ritenersi al sicuro dagli effetti
di un incendio
-
PERCORSO PROTETTO: percorso caratterizzato da una adeguata protezione contro
gli effetti di un incendio che può svilupparsi nella restante parte
dell'edificio. Esso può essere costituito da un corridoio protetto, da una
scala protetta o da una scala esterna.
-
USCITA DI PIANO: uscita che consente alle persone di
non essere ulteriormente esposte al rischio diretto degli effetti di un
incendio e che può configurarsi come segue:
a)
uscita che immette direttamente in un luogo sicuro
b)
uscita che immette in un percorso protetto attraverso il quale può essere
raggiunta l'uscita che immette in un luogo sicuro;
c)
uscita che immette su di una scala esterna.
-
VIA DI USCITA (da utilizzare in caso di emergenza):
percorso senza ostacoli al deflusso che consente agli occupanti un edificio o
un locale di raggiungere un luogo sicuro.
3.2 - OBIETTIVI
Ai
fini dei presente decreto, tenendo conto della probabile insorgenza di un
incendio, il sistema di vie di uscita deve garantire che le persone possano,
senza assistenza esterna, utilizzare in sicurezza un percorso senza ostacoli e
chiaramente riconoscibile fino ad un luogo sicuro.
Nello
stabilire se il sistema di vie di uscita sia soddisfacente, occorre tenere
presente:
-
il numero di persone presenti, la loro conoscenza del luogo di lavoro, la loro
capacità di muoversi senza assistenza.
-
dove si trovano le persone quando un incendio accade;
-
i pericoli di incendio presenti nel luogo di lavoro;
-
il numero delle vie di uscita alternative disponibili,
3.3 - CRITERI GENERALI DI
SICUREZZA PER LE VIE DI USCITA
Ai
fini dei presente decreto, nello stabilire se le vie di uscita sono adeguate,
occorre seguire i seguenti criteri:
a)
ogni luogo di lavoro deve disporre di vie di uscita alternative, ad eccezione
di quelli di piccole dimensioni o dei locali a rischio di incendio medio o
basso;
b)
ciascuna via di uscita deve essere indipendente dalle altre e distribuita in
modo che le persone possano ordinatamente allontanarsi da un incendio;
c)
dove è prevista più di una via di uscita, la lunghezza dei percorso per
raggiungere la più vicina uscita di piano non dovrebbe essere superiore ai
valori sottoriportati:
-
15 ÷ 30 metri (tempo max. di evacuazione 1 minuto) per aree a rischio di
incendio elevato;
-
30 ÷ 45 metri (tempo max. di evacuazione 3 minuti) per aree a rischio di
incendio medio,
-
45 ÷ 60 metri (tempo max. di evacuazione 5 minuti) per aree a rischio di
incendio basso.
d)
le vie di uscita devono sempre condurre ad un luogo sicuro;
e)
i percorsi di uscita in un'unica direzione devono essere evitati per quanto
possibile.
Qualora
non possano essere evitati, la distanza da percorrere fino ad una uscita di
piano o fino al punto dove inizia la disponibilità di. due o più vie di uscita,
non dovrebbe eccedere in generale i valori sottoriportati:
-
6 ÷ 15 metri (tempo di percorrenza 30 secondi) per aree a rischio elevato;
-
9 ÷ 30 metri (tempo di percorrenza 1 minuto) per aree a rischio medio
-
12 ÷ 45 metri (tempo di percorrenza 3 minuti) per aree a rischio basso'
f)
quando una via di uscita comprende una porzione dei percorso unidirezionale, la
lunghezza totale dei percorso non potrà superare i limiti imposti alla lettera
c);
g)
le vie di uscita devono essere di larghezza sufficiente in relazione al numero
degli occupanti e tale larghezza va misurata nel punto più stretto dei
percorso;
h)
deve esistere la disponibilità di un numero sufficiente di uscite di adeguata
larghezza da ogni locale e piano dell'edificio;
i)
le scale devono normalmente essere protette dagli effetti di un incendio
tramite strutture resistenti al fuoco e porte resistenti al fuoco munite di
dispositivo di autochiusura, ad eccezione dei piccoli
luoghi di lavoro a rischio di incendio medio o basso, quando la distanza da un
qualsiasi punto dei luogo di lavoro fino all'uscita su luogo sicuro non superi
rispettivamente i valori di 45 e 60 metri (30 e 45 metri nel caso di una sola
uscita);
l)
le vie di uscita e le uscite di piano devono essere sempre disponibili per
l'uso e tenute libere da ostruzioni in ogni momento;
m)
ogni porta sul percorso di uscita deve poter essere aperta facilmente ed
immediatamente dalle persone in esodo.
3.4 - SCELTA DELLA LUNGHEZZA DEI PERCORSI DI ESODO
Nella
scelta della lunghezza dei percorsi riportati nelle lettere c) ed e) del punto
precedente, occorre attestarsi, a parità di rischio, verso i livelli più bassi
nei casi in cui il luogo di lavoro sia:
-
frequentato da pubblico;
-
utilizzato prevalentemente da persone che necessitano di particolare assistenza
in caso di emergenza;
-
utilizzato quale area di riposo;
-
utilizzato quale area dove sono depositati e/o manipolati materiali
infiammabili.
Qualora
il luogo di lavoro sia utilizzato principalmente da lavoratori e non vi sono
depositati e/o manipolati materiali infiammabili, a parità di livello di
rischio, possono. essere adottate le distanze maggiori.
3.5 - NUMERO E LARGHEZZA DELLE USCITE DI
PIANO
In
molte situazioni è da ritenersi sufficiente disporre di una sola uscita di
piano.
Eccezioni
a tale principio sussistono quando:
a)
l'affollamento del piano è superiore a 50 persone;
b)
nell'area interessata sussistono pericoli di esplosione o specifici rischi di
incendio e pertanto, indipendentemente dalle dimensioni dell'area o
dall'affollamento, occorre disporre di almeno due uscite;
c)
la lunghezza dei percorso di uscita, in un unica direzione, per raggiungere
l'uscita di piano, in relazione al rischio di incendio, supera i valori
stabiliti al punto 3.3 lettera e).
Quando
una sola uscita di piano non è sufficiente, il numero delle uscite dipende dal
numero delle persone presenti (affollamento) e dalla lunghezza dei percorsi
stabilita al punto 3.3, lettera c).
Per
i luoghi a rischio di incendio medio o basso, la larghezza complessiva delle
uscite di piano deve essere non inferiore a:
A
L
(metri) = ------ x 0,60
50
in
cui.
-
"A " rappresenta il numero delle persone presenti al piano
(affollamento);
-
il valore 0,60 costituisce la larghezza (espressa in metri) sufficiente al
transito di una persona (modulo unitario di passaggio);
-
50 indica il numero massimo delle persone che possono defluire attraverso un
modulo unitario di passaggio, tenendo conto del tempo di evacuazione.
Il
valore del rapporto A/50, se non è intero, va arrotondato al valore intero
superiore.
La
larghezza delle uscite deve essere multipla di 0,60 metri, con tolleranza del
5%.
La
larghezza minima di una uscita non può essere inferiore a 0,80 metri (con
tolleranza del 2%) e deve essere conteggiata pari ad un modulo unitario di
passaggio e pertanto' sufficiente all'esodo di 50 persone nei luoghi di lavoro
a rischio di incendio medio o basso.
ESEMPIO
1
Affollamento
di piano = 75 persone.
Larghezza
complessiva delle uscite = 2 moduli da 0,60 m.
Numero
delle uscite di piano = 2 da 0,80 m cadauna raggiungibili con percorsi di
lunghezza non superiore a quella fissata al punto 3.3, lettera c).
ESEMPIO
2
Affollamento
di piano = 120 persone.
Larghezza
complessiva delle uscite = 3 moduli da 0,60 m.
Numero
delle uscite di piano = 1 da 1,20 m + 1 da 0,80 m raggiungibili con percorsi di
lunghezza non superiore a quella fissata al punto 3.3, lettera c).
3.6 - NUMERO E LARGHEZZA DELLE SCALE
Il
principio generale di disporre di vie di uscita alternative si applica anche
alle scale.
Possono
essere serviti da una sola scala gli edifici, di altezza antincendi non
superiore a 24 metri (così come definita dal D.M. 30 novembre 1983), adibiti a
luoghi di lavoro con rischio di incendio basso o medio, dove ogni singolo piano
può essere servito da una sola uscita.
Per
tutti gli edifici che non ricadono nella fattispecie precedente, devono essere
disponibili due o più scale, fatte salve le deroghe previste dalla vigente
normativa.
CALCOLO
DELLA LARGHEZZA DELLE SCALE
A)
Se le scale servono un solo piano al di sopra o al di sotto dei piano terra, la
loro larghezza non deve essere inferiore a quella delle uscite dei piano
servito.
B)
Se le scale servono più di un piano al di sopra o al di sotto dei piano terra,,
la larghezza della singola scala non deve essere inferiore a quella delle
uscite di piano che si immettono nella scala, mentre la larghezza complessiva è
calcolata in relazione all'affollamento previsto in due piani contigui con
riferimento a quelli aventi maggior affollamento.
Nel
caso di edifici contenenti luoghi di lavoro a rischio di incendio basso o
medio, la larghezza complessiva delle scale è calcolata con la seguente
formula:
A*
L(metri)
= -------- x 0,60
50
in
cui:
A*
= affollamento previsto in due piani contigui, a partire dal 1° piano f.t., con
riferimento a quelli aventi maggior affollamento.
Esempio:
Edificio
costituito da 5 piani al di sopra del piano terra:
Affollamento
1° piano= 60 persone
"
2° " = 70 "
"
3° " = 70 "
"
4° " = 80 "
"
5° " = 90 "
Ogni
singolo piano è servito da 2 uscite di piano.
Massimo
affollamento su due piani contigui = 170 persone.
Larghezza
complessiva delle scale = (170/50) x 0,60 = 2,40 m
Numero
delle scale = 2 aventi larghezza unitaria di 1,20 m
3.7 - MISURE DI SICUREZZA
ALTERNATIVE
Se
le misure di cui ai punti 3.3, 3.4, 3.5 e 3.6 non possono essere rispettate per
motivi architettonici o urbanistici, il rischio per le persone presenti, per
guanto attiene l'evacuazione dei luogo di lavoro, può essere limitato mediante
l'adozione di uno o più dei seguenti accorgimenti, da considerarsi alternativi
a quelli dei punti 3.3, 3.4, 3.5 e 3.6 solo in presenza dei suddetti
impedimenti architettonici o urbanistici:
a)
risistemazione dei luogo di lavoro e/o della attività così che le persone
lavorino il più vicino possibile alle uscite di piano ed i pericoli non possano
interdire il sicuro utilizzo delle vie di uscita.
b)
riduzione dei percorso totale delle vie di uscita,
c)
realizzazione di ulteriori uscite di piano;
d)
realizzazione di percorsi protetti addizionati o estensione dei percorsi
protetti esistenti.
e)
installazione di un sistema automatico di rivelazione ed allarme incendio per
ridurre i tempi di evacuazione.
3.8 - MISURE PER LIMITARE LA PROPAGAZIONE DELL'INCENDIO
NELLE VIE DI USCITA
A)
ACCORGIMENTI PER LA PRESENZA DI APERTURE SU PARETI
E/O SOLAI
Le
aperture o il passaggio di condotte o tubazioni, su solai, pareti e soffitti,
possono contribuire in maniera significativa alla rapida propagazione di fumo,
fiamme e calore e possono impedire il sicuro utilizzo delle vie di uscita.
Misure per limitare le conseguenze di cui sopra includono:
-
provvedimenti finalizzati a contenere fiamme e fumo;
-
installazione di serrande tagliafuoco sui condotti.
Tali
provvedimenti sono particolarmente importanti quando le tubazioni attraversano
muri o solai resistenti al fuoco.
B)
ACCORGIMENTI PER I RIVESTIMENTI DI PARETI E/O SOLAI
La
velocità di propagazione di un incendio lungo le superfici delle pareti e dei
soffitti può influenzare notevolmente la sicurezza globale dei luogo di lavoro
ed in particolare le possibilità di uscita per le persone. Qualora lungo le vie
di uscita siano presenti significative quantità di materiali di rivestimento
che consentono una rapida propagazione dell'incendio, gli stessi devono essere
rimossi o sostituiti con materiali che presentino un migliore comportamento al
fuoco.
C)
SEGNALETICA A PAVIMENTO
Nel
caso in cui un percorso di esodo attraversi una vasta area di piano, il
percorso stesso deve essere chiaramente definito attraverso idonea segnaletica
a pavimento.
D)
ACCORGIMENTI PER LE SCALE A SERVIZIO DI PIANI
INTERRATI
Le
scale a servizio di piani interrati devono essere oggetto di particolari
accorgimenti in quanto possono essere invase dal fumo e dal calore nel caso si
verifichi un incendio nei locali serviti, ed inoltre occorre evitare la
propagazione dell'incendio, attraverso le scale, ai piani superiori.
Preferibilmente
le scale che servono i piani fuori terra non dovrebbero estendersi anche ai
piani interrati e ciò è particolarmente importante se si tratta dell'unica
scala a servizio dell'edificio. Qualora una scala serva sia piani fuori terra
che interrati, questi devono essere separati rispetto al piano terra da porte
resistenti al fuoco.
E)
ACCORGIMENTI PER LE SCALE ESTERNE
Dove
è prevista una scala esterna, è necessario assicurarsi che l'utilizzo della
stessa, al momento dell'incendio, non sia impedito dalle fiamme, fumo e calore
che fuoriescono da porte, finestre, od altre aperture esistenti sulla parete
esterna su cui è ubicata la scala.
3.9 - PORTE INSTALLATE LUNGO LE VIE DI
USCITA
Le
porte installate lungo le vie di uscita ed in corrispondenza delle uscite di
piano, devono aprirsi nel verso dell'esodo.
L'apertura
nel verso dell'esodo non è richiesta quando possa determinare pericoli per
passaggio di mezzi o per altre cause, fatta salva l'adozione di accorgimenti
atti a garantire condizioni di sicurezza equivalente.
In
ogni caso l'apertura nel verso dell'esodo è obbligatoria quando:
a)
- l'area servita ha un affollamento superiore a 50 persone;
b)
- la porta è situata al piede o vicino al piede di una scala;
c)
- la porta serve un'area ad elevato rischio di incendio.
Tutte
le porte resistenti al fuoco devono essere munite di dispositivo di autochiusura.
Le
porte in corrispondenza di locali adibiti a depositi possono essere non dotate
di dispositivo di autochiusura, purché siano tenute
chiuse a chiave.
L'utilizzo
di porte resistenti al fuoco installate lungo le vie di uscita e dotate di
dispositivo di autochiusura, può in alcune situazioni
determinare difficoltà sia per i lavoratori che per altre persone che
normalmente devono circolare lungo questi percorsi. In tali circostanze le
suddette porte possono essere tenute in posizione aperta, tramite appositi
dispositivi elettromagnetici che ne consentano il rilascio a seguito:
-
dell'attivazione di rivelatori di fumo posti in vicinanza delle porte;
-
dell'attivazione di un sistema di allarme incendio;
-
di mancanza di alimentazione elettrica dei sistema di allarme incendio;
-
di un comando manuale.
3.10 - SISTEMI DI APERTURA
DELLE PORTE
Il
datore di lavoro o persona addetta, deve assicurarsi, all'inizio della giornata
lavorativa, che le porte in corrispondenza delle uscite di piano e quelle da
utilizzare lungo le vie di esodo non siano chiuse a chiave o, nel caso siano
previsti accorgimenti antintrusione, possano essere aperte facilmente ed
immediatamente dall'interno senza l'uso di chiavi.
Tutte
le porte delle uscite che devono essere tenute chiuse durante l'orario di
lavoro, e per le quali è obbligatoria l'apertura nel verso dell'esodo, devono
aprirsi a semplice spinta dall'interno.
Nel
caso siano adottati accorgimenti antintrusione, si possono prevedere idonei e
sicuri sistemi di apertura delle porte alternativi a quelli previsti nel
presente punto. In tale circostanza tutti i lavoratori devono essere a
conoscenza dei particolare sistema di apertura ed essere capaci di utilizzarlo
in caso di emergenza.
3.11 - PORTE SCORREVOLI E PORTE GIREVOLI
Una
porta scorrevole non deve essere utilizzata quale porta di una uscita di piano.
Tale
tipo di porta può però essere utilizzata, se è dei tipo ad azionamento
automatico e può essere aperta nel verso dell'esodo a spinta con dispositivo
opportunamente segnalato e restare in posizione di apertura in mancanza di
alimentazione elettrica.
Una
porta girevole su asse verticale non può essere utilizzata in corrispondenza di
una uscita di piano.
Qualora
sia previsto un tale tipo di porta, occorre che nelle immediate vicinanze della
stessa sia installata una porta apribile a spinta opportunamente segnalata.
3.12 - SEGNALETICA INDICANTE LE VIE DI
USCITA
Le
vie di uscita e le uscite di piano devono essere chiaramente indicate tramite
segnaletica conforme alla vigente normativa
3.13 - ILLUMINAZIONE DELLE VIE DI
USCITA
Tutte
le vie di uscita, inclusi anche i percorsi esterni, devono essere adeguatamente
illuminati per consentire la loro percorribilità in sicurezza fino all'uscita
su luogo sicuro.
Nelle
aree prive di illuminazione naturale od utilizzate in assenza di illuminazione
naturale, deve essere previsto un sistema di illuminazione di sicurezza con
inserimento automatico in caso di interruzione dell'alimentazione di rete.
3.14 - DIVIETI DA OSSERVARE LUNGO LE VIE DI USCITA
Lungo
le vie di uscita occorre che sia vietata l'installazione di attrezzature che
possono costituire pericoli potenziali di incendio o ostruzione delle stesse.
Si
riportano di seguito esempi di installazioni da vietare lungo le vie di uscita,
ed in particolare lungo i corridoi e le scale:
-
apparecchi di riscaldamento portatili di ogni tipo;
-
apparecchi di riscaldamento fissi alimentati direttamente da combustibili
gassosi, liquidi e solidi;
-
apparecchi di cottura;
-
depositi temporanei di arredi;
-
sistema di illuminazione a fiamma libera;
-
deposito di rifiuti.
Macchine
di vendita e di giuoco, nonché fotocopiatrici possono essere installate lungo
le vie di uscita, purché non costituiscano rischio di incendio né ingombro non
consentito.
ALLEGATO IV
MISURE PER LA
RIVELAZIONE E L'ALLARME IN CASO
DI INCENDIO
4.1 - OBIETTIVO
L'obiettivo
delle misure per la rivelazione degli incendi e l'allarme è di assicurare che
le persone presenti nel luogo di lavoro siano avvisate di un principio di
incendio prima che esso minacci la loro incolumità. L'allarme deve dare avvio
alla procedura per l'evacuazione dei luogo di lavoro nonché l'attivazione delle
procedure d'intervento.
4.2 - MISURE PER I PICCOLI LUOGHI DI
LAVORO
Nei
piccoli luoghi di lavoro a rischio di incendio basso o medio, il sistema per
dare l'allarme può essere semplice.
Per
esempio, qualora tutto il personale lavori nello stesso ambiente, un allarme
dato a voce può essere adeguato.
In
altre circostanze possono essere impiegati strumenti sonori ad azionamento
manuale, udibili in tutto il luogo di lavoro.
Il
percorso per poter raggiungere una di tali attrezzature non deve essere
superiore a 30 m.
Qualora
tale sistema non sia adeguato per il luogo di lavoro, occorre installare un
sistema di allarme elettrico a comando manuale, realizzato secondo la normativa
tecnica vigente.
I
pulsanti per attivare gli allarmi elettrici o altri strumenti di allarme devono
essere chiaramente indicati affinché i lavoratori ed altre persone presenti
possano rapidamente individuarli.
Il
percorso massimo per attivare un dispositivo di allarme manuale non deve
superare 30 m.
Normalmente
i pulsanti di allarme devono essere posizionati negli stessi punti su tutti i
piani e vicini alle uscite di piano, così che possano essere utilizzati dalle
persone durante l'esodo.
4.3 - MISURE PER I LUOGHI DI
LAVORO DI GRANDI DIMENSIONI O COMPLESSI
Nei
luoghi di lavoro di grandi dimensioni o complessi, il sistema di allarme deve
essere di tipo elettrico,
Il
segnale di allarme deve essere udibile chiaramente in tutto il luogo di lavoro
o in quelle parti dove l'allarme è necessario.
In
quelle parti dove il livello di rumore può essere elevato, o in quelle
situazioni dove il solo allarme acustico non è sufficiente, devono essere
installati in aggiunta agli allarmi acustici anche segnalazioni ottiche.
I
segnali ottici non possono mai essere utilizzati come unico mezzo di allarme.
4.4 - PROCEDURE DI ALLARME
Normalmente
le procedure di allarme sono ad unica fase, cioè, al suono dell'allarme, prende
il via l'evacuazione totale. Tuttavia in alcuni luoghi più complessi risulta
più appropriato un sistema di allarme a più fasi per consentire l'evacuazione
in due fasi o più fasi successive. Occorre prevedere opportuni accorgimenti in
luoghi dove c'è notevole presenza di pubblico.
A)
EVACUAZIONE IN DUE FASI
Un
sistema di allarme progettato per una evacuazione in due fasi, dà un allarme di
evacuazione con un segnale continuo nell'area interessata dall'incendio od in
prossimità di questa, mentre le altre aree dell'edificio sono interessate da un
segnale di allerta intermittente, che non deve essere inteso come un segnale di
evacuazione totale.
Qualora
la situazione diventi grave, il segnale intermittente deve essere cambiato in
segnale di evacuazione (continuo), e solo in tale circostanza la restante parte
dell'edificio è evacuata totalmente.
B)
EVACUAZIONE A FASI SUCCESSIVE
Un
sistema di allarme basato sull'evacuazione progressiva, deve prevedere un
segnale di evacuazione (continuo) nel piano di origine dell'incendio ed in
quello immediatamente sovrastante. Gli altri piani sono solo allertati con un
apposito segnale e messaggio tramite altoparlante.
Dopo
che il piano interessato dall'incendio e quello sovrastante sono stati
evacuati, se necessario, il segnale di evacuazione sarà esteso agli altri
piani, normalmente quelli posti al di sopra dei piano interessato dall'incendio
ed i piani cantinati, e si provvederà ad una
evacuazione progressiva piano per piano.
In
edifici alti (con altezza antincendio oltre 24 metri) l'evacuazione progressiva
non può essere attuata senza prevedere una adeguata compartimentazione, sistemi
di spegnimento automatici, sorveglianza ai piani ed un centro di controllo.
C)
SISTEMA DI ALLARME IN LUOGHI CON NOTEVOLE PRESENZA DI PUBBLICO
Negli
ambienti di lavoro con notevole presenza di pubblico si rende spesso necessario
prevedere un allarme iniziale riservato ai lavoratori addetti alla gestione
dell'emergenza ed alla lotta antincendio, in modo che questi possano
tempestivamente mettere in atto le procedure pianificate di evacuazione e di
primo intervento. In tali circostanze, idonee precauzioni devono essere prese
per l'evacuazione totale.
Mentre
un allarme sonoro è normalmente sufficiente, in particolari situazioni, con
presenza di notevole affollamento di pubblico, può essere previsto anche un
apposito messaggio preregistrato, che viene attivato dal sistema di allarme
antincendio tramite altoparlanti. Tale messaggio deve annullare ogni altro
messaggio sonoro o musicale.
4.5 - RIVELAZIONE AUTOMATICA DI
INCENDIO
Lo
scopo della rivelazione automatica di un incendio è di allertare le persone
presenti in tempo utile per abbandonare l'area interessata dall'incendio finché
la situazione sia ancora relativamente sicura.
Nella
gran parte dei luoghi di lavoro un sistema di rivelazione incendio a comando
manuale può essere sufficiente, tuttavia ci sono delle circostanze in cui una
rivelazione automatica di incendio è da ritenersi essenziale ai fini della
sicurezza delle persone.
Nei
luoghi di lavoro costituiti da attività ricettive, l'installazione di impianti
di rivelazione automatica di incendio deve essere normalmente prevista. In
altri luoghi di lavoro dove il sistema di vie di esodo non rispetta le misure
indicate nel presente allegato, si può prevedere l'installazione di un sistema
automatico di rivelazione quale misura compensativa.
Un
impianto automatico, di rivelazione può essere previsto in aree non frequentate
ove un incendio potrebbe svilupparsi ed essere scoperto solo dopo che ha
interessato le vie di esodo.
Se
un allarme viene attivato, sia tramite un impianto di rivelazione automatica
che un sistema a comando manuale, i due sistemi devono essere tra loro
integrati.
4.6 - IMPIEGO DEI SISTEMI DI
ALLARME COME MISURE COMPENSATIVE
Qualora,
a seguito della valutazione dei rischi, un pericolo importante non possa essere
eliminato o ridotto oppure le persone siano esposte a rischi particolari,
possono essere previste le seguenti misure compensative per quanto attiene gli
allarmi:
-
installazione di un impianto di allarme elettrico in sostituzione di un allarme
di tipo manuale;
-
installazione di ulteriori pulsanti di allarme in un impianto di allarme
elettrico, per ridurre la distanza reciproca tra i pulsanti;
-
miglioramento dell'impianto di allarme elettrico, prevedendo un sistema di
altoparlanti o allarmi luminosi;
-
installazione di un impianto automatico di rivelazione ed allarme.
ALLEGATO V
ATTREZZATURE ED
IMPIANTI DI ESTINZIONE DEGLI
INCENDI
5.1 - CLASSIFICAZIONE DEGLI INCENDI
Ai
fini del presente decreto, gli incendi sono classificati come segue:
-
incendi di classe A : incendi di materiali solidi, usualmente di natura
organica, che portano alla formazioni di braci;
-
incendi di classe B : incendi di materiali liquidi o solidi liquefacibili,
quali petrolio, paraffina, vernici, oli, grassi, ecc.;
-
incendi di classe C incendi di gas;
-
incendi di classe D incendi di sostanze metalliche.
INCENDI
DI CLASSE A
L'acqua,
la schiuma e la polvere sono le sostanze estinguenti più comunemente utilizzate
per tali incendi.
Le
attrezzature utilizzanti gli estinguenti citati sono estintori, naspi, idranti,
od altri impianti di estinzione ad acqua.
INCENDI
DI CLASSE B
Per
questo tipo di incendi gli estinguenti più comunemente utilizzati sono
costituiti da schiuma, polvere e anidride carbonica.
INCENDI
DI CLASSE C
L'intervento
principale contro tali incendi è quello di bloccare il flusso di gas chiudendo
la valvola di intercettazione o otturando la falla.
A
tale proposito si richiama il fatto che esiste il rischio di esplosione se un
incendio di gas viene estinto prima di intercettare il flusso del gas.
INCENDI
DI CLASSE D
Nessuno
degli estinguenti normalmente utilizzati per gli incendi di classe A e B è
idoneo per incendi di sostanze metalliche che bruciano (alluminio, magnesio,
potassio, sodio). In tali incendi occorre utilizzare delle polveri speciali ed
operare con personale particolarmente addestrato.
INCENDI
DI IMPIANTI ED ATTREZZATURE ELETTRICHE SOTTO TENSIONE
Gli
estinguenti specifici per incendi di impianti elettrici sono costituiti da
polveri dielettriche e da anidride carbonica.
5.2 - ESTINTORI PORTATILI E CARRELLATI
La
scelta degli estintori portatili e carrellati deve essere determinata in
funzione della classe di incendio e del livello di rischio del luogo di lavoro.
Il
numero e la capacità estinguente degli estintori portatili devono rispondere ai
valori indicati nella tabella 1, per quanto attiene gli incendi di classe A e B
ed ai criteri di seguito indicati:
-
il numero dei piani (non meno di un estintore a piano);
-
la superficie in pianta; lo specifico pericolo di incendio (classe di
incendio);
-
la distanza che una persona deve percorrere per utilizzare un estintore (non
superiore a 30 m).
Per
quanto attiene gli estintori carrellati, la scelta dei loro tipo e numero deve
essere fatta in funzione della classe dì incendio, livello di rischio e del
personale addetto al loro uso.
TABELLA
I
tipo
di estintore superficie protetta da un estintore
rischio
basso rischio medio rischio elevato
13A
- 89B 100 m2 - -
21A
- 113B 150 m2 100 m2 -
34A
- 144B 200 m2 150 m2 100 m2
55A
- 233B 250 m2 200 m2 200 m2
5.3 - IMPIANTI FISSI DI
SPEGNIMENTO MANUALI ED AUTOMATICI
In
relazione alla valutazione dei rischi, ed in particolare quando esistono
particolari rischi di incendio che non possono essere rimossi o ridotti, in
aggiunta agli estintori occorre prevedere impianti dì spegnimento fissi,
manuali od automatici.
In
ogni caso, occorre prevedere l'installazione di estintori portatili per
consentire al personale di estinguere i principi di incendio.
L'impiego
dei mezzi od impianti di spegnimento non deve comportare ritardi per quanto
concerne l'allarme e la chiamata dei vigili del fuoco né per quanto attiene
l'evacuazione da parte di coloro che non sono impegnati nelle operazioni di
spegnimento.
Impianti
di spegnimento di tipo fisso (sprinkler o altri impianti automatici) possono
essere previsti nei luoghi di lavoro di grandi dimensioni o complessi od a
protezione di aree ad elevato rischio di incendio
La
presenza di impianti automatici riduce la probabilità di un rapido sviluppo
dell'incendio e pertanto ha rilevanza nella valutazione del rischio globale.
Qualora
coesistano un impianto di allarme ed uno automatico di spegnimento, essi devono
essere collegati tra di loro.
5.4 - UBICAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI
SPEGNIMENTO
Gli
estintori portatili devono essere ubicati preferibilmente lungo le vie di
uscita, in prossimità delle uscite e fissati a muro.
Gli
idranti ed i naspi antincendio devono essere ubicati in punti visibili ed
accessibili lungo le vie di uscita, con esclusione delle scale. La loro
distribuzione deve consentire di raggiungere ogni punto della superficie
protetta almeno con il getto di una lancia.
In
ogni caso, l'installazione di mezzi di spegnimento di tipo manuale deve essere'
evidenziata con apposita segnaletica.
ALLEGATO VI
CONTROLLI E
MANUTENZIONE SULLE MISURE DI
PROTEZIONE
ANTINCENDIO
6.1 - GENERALITA'
Tutte
le misure di protezione antincendio previste:
-
per garantire il sicuro utilizzo delle vie di uscita;
-
per l'estinzione degli incendi;
-
per la rivelazione e l'allarme in caso di incendio; devono essere oggetto di
sorveglianza, controlli periodici e mantenute in efficienza.
6.2 - DEFINIZIONI
Ai
fini del presente decreto si definisce:
-
SORVEGLIANZA: controllo visivo atto a verificare che le attrezzature e gli
impianti antincendio siano nelle normali condizioni operative, siano facilmente
accessibili e non presentino danni materiali accertabili tramite esame visivo.
La sorveglianza può essere effettuata dal personale normalmente presente nelle
aree protette dopo aver ricevuto adeguate istruzioni.
-
CONTROLLO PERIODICO: insieme di operazioni da effettuarsi con frequenza almeno
semestrale, per verificare la completa e corretta funzionalità delle
attrezzature e degli impianti.
-
MANUTENZIONE: operazione od intervento finalizzato a mantenere in efficienza ed
in buono stato le attrezzature e gli impianti.
-
MANUTENZIONE ORDINARIA: operazione che si attua in loco, con strumenti ed
attrezzi di uso corrente. Essa si limita a riparazioni di lieve entità, abbisognevoli unicamente di minuterie e comporta l'impiego
di materiali di consumo di uso corrente o la sostituzioni di parti di codesto
valore espressamente previste.
-
MANUTENZIONE STRAORDINARIA: intervento di manutenzione che non può essere
eseguito in loco o che, pur essendo eseguita in loco, richiede mezzi di
particolare importanza oppure attrezzature o strumentazioni particolari o che
comporti sostituzioni di intere parti di impianto o la completa revisione o
sostituzione di apparecchi per i quali non sia possibile o conveniente la
riparazione.
6.3 - VIE DI USCITA
Tutte
quelle parti del luogo di lavoro destinate a vie di uscita, quali passaggi,
corridoi, scale, devono essere sorvegliate periodicamente al fine di assicurare
che siano libere da ostruzioni e da pericoli che possano comprometterne il
sicuro utilizzo in caso di esodo.
Tutte
le porte sulle vie di uscita devono essere regolarmente controllate per
assicurare che si aprano facilmente. Ogni difetto deve essere riparato il più
presto possibile ed ogni ostruzione deve essere immediatamente rimossa.
Particolare
attenzione deve essere dedicata ai serramenti delle porte.
Tutte
le porte resistenti al fuoco devono essere regolarmente controllate per
assicurarsi che non sussistano danneggiamenti e che chiudano regolarmente.
Qualora
siano previsti dispostivi di autochiusura, il
controllo deve assicurare che la porta ruoti liberamente e che il dispositivo
di autochiusura operi effettivamente.
Le
porte munite di dispositivi di chiusura automatici devono essere controllate
periodicamente per assicurare che i dispositivi siano efficienti e che le porte
si chiudano perfettamente.
Tali
porte devono essere tenute libere da ostruzioni.
La
segnaletica direzionale e delle uscite deve essere oggetto di sorveglianza per
assicurarne la visibilità in caso di emergenza.
Tutte
le misure antincendio previste per migliorare la sicurezza delle vie di uscita,
quali per esempio gli impianti di evacuazione fumo, devono essere verificati
secondo le norme di buona tecnica e manutenzionati da
persona competente.
6.4 - ATTREZZATURE ED IMPIANTI DI
PROTEZIONE ANTINCENDIO
Il
datore di lavoro è responsabile dei mantenimento delle condizioni di efficienza
delle attrezzature ed impianti di protezione antincendio.
E
datore di lavoro deve attuare la sorveglianza, il controllo e la manutenzione
delle attrezzature ed impianti di protezione antincendio in conformità a quanto
previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.
Scopo
dell'attività di sorveglianza, controllo e manutenzione è quello di rilevare e
rimuovere qualunque causa, deficienza, danno od impedimento che possa pregiudicare
il corretto funzionamento ed uso dei presidi antincendio.
L'attività
di controllo periodica e la manutenzione deve essere eseguita da personale
competente e qualificato.
ALLEGATO VII
INFORMAZIONE E
FORMAZIONE ANTINCENDIO
7.1 - GENERALITA'
E'
obbligo del datore di lavoro fornire ai lavoratori una adeguata informazione e
formazione sui principi di base della prevenzione incendi e sulle azioni da
attuare in presenza di un incendio.
7.2 - INFORMAZIONE ANTINCENDIO
Il
datore di lavoro deve provvedere affinché ogni lavoratore riceva una adeguata
informazione su:
a)
rischi di incendio legati all'attività svolta;
b)
rischi di incendio legati alle specifiche mansioni svolte;
c)
misure di prevenzione e di protezione incendi adottate nel luogo di lavoro con
particolare riferimento a:
-
osservanza delle misure di prevenzione degli incendi e relativo corretto
comportamento negli ambienti di lavoro;
-
divieto di utilizzo degli ascensori per l'evacuazione in caso di incendio;
importanza di tenere chiuse le porte resistenti al fuoco;
-
modalità di apertura delle porte delle uscite,
d)
ubicazione delle vie di uscita;
e)
procedure da adottare in caso di incendio, ed in particolare:
-
azioni da attuare in caso di incendio;
-
azionamento dell'allarme;
-
procedure da attuare all'attivazione dell'allarme e di evacuazione fino al
punto di raccolta in luogo sicuro;
-
modalità di chiamata dei vigili del fuoco.
f)
i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di prevenzione
incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze e pronto soccorso;
g)
il nominativo dei responsabile dei servizio di prevenzione e protezione
dell'azienda.
L'informazione
deve essere basata sulla valutazione dei rischi, essere fornita ai lavoratore
all'atto dell'assunzione ed essere aggiornata nel caso in cui si verifichi un
mutamento della situazione del luogo di lavoro che comporti una variazione
della valutazione stessa.
L'informazione
deve essere fornita in maniera tale che il personale possa apprendere
facilmente.
Adeguate
informazioni devono essere fornite agli addetti alla manutenzione e agli
appaltatori per garantire che essi siano a conoscenza delle misure generali di
sicurezza antincendio nel luogo di lavoro, delle azioni da adottare in caso di
incendio e delle procedure di evacuazione.
Nei
piccoli luoghi di lavoro l'informazione può limitarsi ad avvertimenti
antincendio riportati tramite apposita cartellonistica.
7.3 - FORMAZIONE ANTINCENDIO
Tutti
i lavoratori esposti a particolari rischi di incendio correlati al posto di
lavoro, quali per esempio gli addetti all'utilizzo di sostanze infiammabili o
di attrezzature a fiamma libera, devono ricevere una specifica formazione
antincendio.
Tutti
i lavoratori che svolgono incarichi relativi alla prevenzione incendi, lotta
antincendio o gestione delle emergenze, devono ricevere una specifica
formazione antincendio i cui contenuti minimi sono riportati in allegato IX.
7.4 - ESERCITAZIONI ANTINCENDIO
Nei
luoghi di lavoro ove, ai sensi dell'art. 5 del presente decreto, ricorre
l'obbligo della redazione del piano di emergenza connesso con la valutazione
dei rischi, i lavoratori devono partecipare ad esercitazioni antincendio,
effettuate almeno una volta l'anno, per mettere in pratica le procedure di
esodo e di primo intervento.
Nei
luoghi di lavoro di piccole dimensioni, tale esercitazione deve semplicemente
coinvolgere il personale nell'attuare quanto segue:
-
percorrere le vie di uscita
-
identificare le porte resistenti al fuoco, ove esistenti;
-
identificare la posizione dei dispositivi di allarme;
-
identificare l'ubicazione delle attrezzature di spegnimento.
L'allarme
dato per esercitazione non deve essere segnalato ai vigili dei fuoco.
I
lavoratori devono partecipare l'esercitazione e qualora ritenuto opportuno,
anche il pubblico.
Tali
esercitazioni non devono essere svolte quando siano presenti notevoli
affollamenti o persone anziane od inferme.
Devono
essere esclusi dalle esercitazioni i lavoratori la cui presenza è essenziale
alla sicurezza del luogo di lavoro.
Nei
luoghi di lavoro di grandi dimensioni, in genere, non dovrà essere messa in
atto un'evacuazione simultanea dell'intero luogo di lavoro. In tali situazioni
l'evacuazione da ogni specifica area del luogo di lavoro deve procedere fino ad
un punto che possa garantire a tutto il personale di individuare il percorso
fino ad un luogo sicuro.
Nei
luoghi di lavoro di grandi dimensioni, occorre incaricare degli addetti,
opportunamente informati, per controllare l'andamento dell'esercitazione e
riferire al datore di lavoro su eventuali carenze.
Una
successiva esercitazione deve essere messa in atto non appena:
-
una esercitazione abbia rivelato serie carenze e dopo che sono stati presi i
necessari provvedimenti;
-
si sia verificato un incremento dei numero dei lavoratori;
-
siano stati effettuati lavori che abbiano comportato modifiche alle vie di
esodo.
Quando
nello stesso edificio esistono più datori di lavoro l'amministratore
condominiale promuove la collaborazione tra di essi per la realizzazione delle
esercitazioni antincendio.
7.5 - INFORMAZIONE SCRITTA SULLE MISURE ANTINCENDIO
L'informazione
e le istruzioni antincendio possono essere fornite ai lavoratori predisponendo'
avvisi scritti che riportino le azioni essenziali che devono essere attuate in
caso di allarme o di incendio.
Tali
istruzioni, cui possono essere aggiunte delle semplici planimetrie indicanti le
vie di uscita, devono essere installate in punti opportuni ed essere
chiaramente visibili.
Qualora
ritenuto necessario, gli avvisi debbono essere riportati anche in lingue
straniere.
ALLEGATO VIII
PIANIFICAZIONE DELLE
PROCEDURE DA ATTUARE IN CASO
DI INCENDIO
8.1 - GENERALITÀ
In
tutti i luoghi di lavoro dove ricorra l'obbligo di cui all'art. 5 del presente
decreto, deve essere predisposto e tenuto aggiornato un piano di emergenza, che
deve contenere nei dettagli:
a)
le azioni che i lavoratori devono mettere in atto in caso di incendio;
b)
le procedure per l'evacuazione del luogo di lavoro che devono essere attuate
dai lavoratori e dalle altre persone presenti;
c)
le disposizioni per chiedere l'intervento dei vigili dei fuoco e per fornire le
necessarie informazioni al loro arrivo;
d)
specifiche misure per assistere le persone disabili.
Il
piano di emergenza deve identificare un adeguato numero di persone incaricate
di sovrintendere e controllare l'attuazione delle procedure previste.
8.2 - CONTENUTI DEL PIANO DI
EMERGENZA
I
fattori da tenere presenti nella compilazione dei piano di emergenza e da
includere nella stesura dello stesso sono:
-
le caratteristiche dei luoghi con particolare riferimento alle vie di esodo;
-
il sistema di rivelazione e di allarme incendio;
-
il numero delle persone presenti e la loro ubicazione;
-
i lavoratori esposti a rischi particolari;
-
il numero di addetti all'attuazione ed al controllo del piano nonché
all'assistenza per l'evacuazione (addetti alla gestione delle emergenze,
evacuazione, lotta antincendio, pronto soccorso);
-
il livello di informazione e formazione fornito ai lavoratori.
Il
piano di emergenza deve essere basato su chiare istruzioni scritte e deve
includere:
a)
i doveri del personale di servizio incaricato di svolgere specifiche mansioni
con riferimento alla sicurezza antincendio, quali per esempio: telefonisti,
custodi, capi reparto, addetti alla manutenzione, personale di sorveglianza;
b)
i doveri del personale cui sono affidate particolari responsabilità in caso di
incendio;
c)
i provvedimenti necessari per assicurare che tutto il personale sia informato
sulle procedure da attuare;
d)
le specifiche misure da porre in atto nei confronti dei lavoratori esposti a
rischi particolari;
e)
le specifiche misure per le aree ad elevato rischio di incendio;
f)
le procedure per la chiamata dei vigili dei fuoco, per informarli al loro
arrivo e per fornire la necessaria assistenza durante l'intervento.
Per
i luoghi di lavoro di piccole dimensioni il piano può limitarsi a degli avvisi
scritti contenenti norme comportamentali.
Per
luoghi di lavoro, ubicati nello stesso edificio e ciascuno facente capo a
titolari diversi, il piano deve essere elaborato in collaborazione tra i vari
datori di lavoro.
Per
i luoghi di lavoro di grandi dimensioni o complessi, il piano deve includere
anche una planimetria nella quale siano riportati:
-
le caratteristiche distributive del luogo, con particolare riferimento alla
destinazione delle varie aree, alle vie di esodo ed alla compartimentazioni
antincendio;
-
il tipo, numero ed. ubicazione delle attrezzature ed impianti di estinzione;
-
l'ubicazione degli allarmi e della centrale di controllo;
-
l'ubicazione dell'interruttore generale dell'alimentazione elettrica, delle
valvole di intercettazione delle adduzioni idriche, del gas e di altri fluidi
combustibili.
8.3 - ASSISTENZA ALLE PERSONE DISABILI IN CASO DI INCENDIO
8.3.1 - GENERALITA'
Il
datore di lavoro deve individuare le necessità particolari dei lavoratori
disabili nelle fasi di pianificazione delle misure di sicurezza antincendio e
delle procedure di evacuazione del luogo di lavoro.
Occorre
altresì considerare le altre persone disabili che possono avere accesso nel
luogo di lavoro. Al riguardo occorre anche tenere presente le persone anziane,
le donne in stato di gravidanza, le persone con arti fratturati ed i bambini.
Qualora
siano presenti lavoratori disabili, il piano di emergenza deve essere
predisposto tenendo conto delle loro invalidità.
8.3.2 - ASSISTENZA ALLE PERSONE CHE UTILIZZANO SEDIE A
ROTELLE ED A QUELLE CON MOBILITA' RIDOTTA
Nel
predisporre il piano di emergenza, il datore di lavoro deve prevedere una
adeguata assistenza alle persone disabili che utilizzano sedie a rotelle ed a
quelle con mobilità limitata.
Gli
ascensori non devono essere utilizzati per l'esodo, salvo che siano stati
appositamente realizzati per tale scopo.
Quando
non sono installate idonee misure per il superamento di barriere
architettoniche eventualmente presenti oppure qualora il funzionamento di tali
misure non sia assicurato anche in caso di incendio, occorre che alcuni
lavoratori, fisicamente idonei, siano addestrati al trasporto delle persone
disabili.
8.3.3 - ASSISTENZA ALLE PERSONE CON VISIBILITÀ O UDITO
MENOMATO O LIMITATO
Il
datore di lavoro deve assicurare che i lavoratori con visibilità limitata,
siano in grado di percorrere le vie di uscita.
In
caso di evacuazione del luogo di lavoro, occorre che lavoratori, fisicamente
idonei ed appositamente incaricati, guidino le persone con visibilità menomata
o limitata.
Durante
tutto il periodo dell'emergenza occorre che un lavoratore, appositamente
incaricato, assista le persone con visibilità menomata o limitata.
Nel
caso di persone con udito limitato o menomato esiste la possibilità che non sia
percepito il segnale di allarme.
In
tali circostanze occorre che una persona appositamente incaricata, allerti
l'individuo menomato.
8.3.4 - UTILIZZO DI ASCENSORI
Persone
disabili possono utilizzare un ascensore solo se è un ascensore predisposto per
l'evacuazione o è un ascensore antincendio, ed inoltre tale impiego deve
avvenire solo sotto il controllo di personale pienamente a conoscenza delle
procedure di evacuazione.
ALLEGATO IX
CONTENUTI MINIMI DEI
CORSI DI FORMAZIONE PER ADDETTI ALLA PREVENZIONE
INCENDI, LOTTA ANTINCENDIO E GESTIONE DELLE EMERGENZE, IN RELAZIONE AL LIVELLO DI RISCHIO DELL'ATTIVITA'.
9.1 - GENERALITÀ
I
contenuti minimi dei corsi di formazione per addetti alla prevenzione incendi,
lotta antincendio e gestione delle emergenze in caso di incendio, devono essere
correlati alla tipologia delle attività ed al livello di rischio di incendio
delle stesse, nonché agli specifici compiti affidati ai lavoratori.
Tenendo
conto dei suddetti criteri, si riporta a titolo esemplificativo una elencazione
di attività inquadrabili nei livelli di rischio elevato, medio e basso nonché i
contenuti minimi e le durate dei corsi di formazione ad esse correlati.
I
contenuti previsti nel presente allegato possono essere oggetto di adeguata
integrazione in relazione a specifiche situazioni di rischio.
9.2 - ATTIVITA' A RISCHIO DI
INCENDIO ELEVATO
La
classificazione di tali luoghi avviene secondo i criteri di cui all'allegato I
al presente decreto.
A
titolo esemplificativo e non esaustivo si riporta un elenco di attività da
considerare ad elevato rischio di incendio:
a)
industrie e depositi di cui agli articoli 4 e 6 del DPR n. 175/1988, e
successive modifiche ed integrazioni;
b)
fabbriche e depositi di esplosivi;
c)
centrali termoelettriche;
d)
impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;
e)
impianti e laboratori nucleari;
f)
depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a
20.000 m2
g)
attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore
a 10.000 m2 ;
h)
scali aeroportuali, infrastrutture ferroviarie e metropolitane;
i)
alberghi con oltre 200 posti letto;
l)
ospedali, case di cura e case di ricovero per anziani;
m)
scuole di ogni ordine e grado con oltre 1000 persone presenti;
n)
uffici con oltre 1000 dipendenti;
o)
cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e
ripara ione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore
a 50 m;
p)
cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi.
I
corsi di formazione per gli addetti nelle sovrariportate
attività devono essere basati sui contenuti e durate riportate ne corso C.
9.3 - ATTIVITA' A RISCHIO DI
INCENDIO MEDIO
A
titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano in tale categoria di attività:
a)
i luoghi di lavoro compresi nell'allegato al D.M. 16 febbraio 1982 e nelle
tabelle A e B annesse al D.P.R. n. 689 del 1959, con esclusione delle attività
considerate a rischio elevato;
b)
i cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze
infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente
all'aperto.
La
formazione dei lavoratori addetti in tali attività deve essere basata sui
contenuti del corso B.
9.4 - ATTIVITA' A RISCHIO DI
INCENDIO BASSO
Rientrano
in tale categoria di attività quelle non classificabili a medio ed elevato
rischio e dove, in generale, sono presenti sostanze scarsamente infiammabili,
dove le condizioni di esercizio offrono scarsa possibilità di sviluppo di
focolai e ove non sussistono probabilità di propagazione delle fiamme.
La
formazione dei lavoratori addetti in tali attività deve essere basata sui
contenuti del corso A.
9.5 - CONTENUTI DEI CORSI DI
FORMAZIONE
CORSO
A: CORSO PER ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITA' A RISCHIO DI
INCENDIO BASSO (DURATA 4 ORE)
1)
L'INCENDIO E LA PREVENZIONE (1 ORA)
-
Principi della combustione;
-
prodotti della combustione;
-
sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio,
-
effetti dell'incendio sull'uomo;
-
divieti e limitazioni di esercizio;
-
misure comportamentali.
2)
PROTEZIONE ANTINCENDIO E PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO DI
INCENDIO (1 ORA)
-
Principali misure di protezione antincendio;
-
evacuazione in caso di incendio;
-
chiamata dei soccorsi.
3)
ESERCITAZIONI PRATICHE (2 ORE)
-
Presa visione e chiarimenti sugli estintori portatili;
-
istruzioni sull'uso degli estintori portatili effettuata o avvalendosi di
sussidi audiovisivi o tramite dimostrazione pratica.
CORSO
B: CORSO PER ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITÀ A RISCHIO DI
INCENDIO MEDIO (DURATA 8 ORE).
1)
L'INCENDIO E LA PREVENZIONE INCENDI (2 ORE)
-
Principi sulla combustione e l'incendio;
-
le sostanze estinguenti;
-
triangolo della combustione;
-
le principali cause di un incendio;
-
rischi alle persone in caso di incendio;
-
principali accorgimenti e misure per prevenire gli incendi.
2)
PROTEZIONE ANTINCENDIO E PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO DI
INCENDIO (3 ORE)
-
Le principali misure di protezione contro gli incendi;
-
vie di esodo;
-
procedure da adottare quando si scopre un incendio o in caso di allarme;
-
procedure per l'evacuazione;
-
rapporti con i vigili dei fuoco;
-
attrezzature ed impianti di estinzione;
-
sistemi di allarme;
-
segnaletica di sicurezza;
-
illuminazione di emergenza.
3)
ESERCITAZIONI PRATICHE (3 ORE)
-
Presa visione e chiarimenti sui mezzi di estinzione più diffusi;
-
presa visione e chiarimenti sulle attrezzature di protezione individuale;
-
esercitazioni sull'uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di
naspi e idranti.
CORSO
C: CORSO PER ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITA' A RISCHIO DI
INCENDIO ELEVATO (DURATA 16 ORE)
1)
L'INCENDIO E LA PREVENZIONE INCENDI (4 ORE)
-
Principi sulla combustione;
-
le principali cause di incendio in relazione allo specifico ambiente di lavoro;
-
le sostanze estinguenti;
-
i rischi alle persone ed all'ambiente;
-
specifiche misure di prevenzione incendi; accorgimenti comportamentali per
prevenire gli incendi;
-
l'importanza del controllo degli ambienti di lavoro;
-
l'importanza delle verifiche e delle manutenzioni sui presidi antincendio.
2)
LA PROTEZIONE ANTINCENDIO (4 ORE)
-
Misure di protezione passiva;
-
vie di esodo, compartimentazioni, distanziamenti;
-
attrezzature ed impianti di estinzione;
-
sistemi di allarme;
-
segnaletica di sicurezza;
-
impianti elettrici di sicurezza;
-
illuminazione di sicurezza.
3)
PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO DI INCENDIO (4 ORE)
-
Procedure da adottare quando si scopre un incendio;
-
procedure da adottare in caso di allarme;
-
modalità di evacuazione;
-
modalità di chiamata dei servizi di soccorso;
-
collaborazione con i vigili del fuoco in caso di intervento;
-
esemplificazione di una situazione di emergenza e modalità procedurali -
operative.
4)
ESERCITAZIONI PRATICHE (4 ORE)
-
Presa visione e chiarimenti sulle principali attrezzature ed impianti di
spegnimento;
-
presa visione sulle attrezzature di protezione individuale (maschere, autoprotettore, tute. etc.);
-
esercitazioni sull'uso delle attrezzature di spegnimento e di protezione
individuale.
ALLEGATO X
LUOGHI DI LAVORO OVE SI SVOLGONO ATTIVITA' PREVISTE
DALL'ARTICOLO 6,
COMMA 3
Si
riporta l'elenco dei luoghi di lavoro ove si svolgono attività per le quali, ai
sensi dell'articolo 6, comma 3, è previsto che i lavoratori incaricati
dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione
delle emergenze, conseguano l'attestato di idoneità tecnica di cui all'articolo
3 della legge 28 novembre 1996, n. 609:
a)
industrie e depositi di cui agli articoli 4 e 6 del DPR n. 175/1988, e
successive modifiche ed integrazioni;
b)
fabbriche e depositi di esplosivi;
c)
centrali termoelettriche;
d)
impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili,
e)
impianti e laboratori nucleari;
f)
depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a
10.000 m2;
g)
attività commerciali e/o espositive con superficie aperta al pubblico superiore
a 5.000 m2;
h)
aeroporti, infrastrutture ferroviarie e metropolitane;
i)
alberghi con oltre 100 posti letto;
l)
ospedali, case di cura e case dì ricovero per anziani,
m)
scuole di ogni ordine e grado con oltre 300 persone presenti;
n)
uffici con oltre 500 dipendenti;
o)
locali di spettacolo e trattenimento con capienza superiore a 100 posti;
p)
edifici pregevoli per arte e storia, sottoposti alla vigilanza dello Stato ai
sensi del R.D. 7 novembre 1942 n. 1564, adibiti a musei, gallerie, collezioni,
biblioteche, archivi, con superficie aperta a pubblico superiore a 1000 m2;
q)
cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e
riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore
a 50 m;
r)
cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi.