Decreto Ministeriale 21 giugno 1996, n. 292
Individuazione del datore di lavoro negli uffici e nelle istituzioni dipendenti dal
Ministero della Pubblica Istruzione, ai sensi dei decreti legislativi n. 626/94 e n. 242/96.
Il Ministro della Pubblica Istruzione
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, concernente l’ attuazione delle direttive
n. 89/391/CEE, n. 89/654/CEE, n. 89/655/CEE, n. 89/656/CEE, n. 90/269/CEE, n. 90/270/CEE,
n. 90/394/CEE, n. 90/679/CEE, riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori
sul luogo di lavoro;
Visto il decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, concernente modifiche ed integrazioni al decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626 sopra citato;
Visti in particolare gli artt. 1, 2, 30 del citato decreto legislativo n. 626/94;
Rilevato che l’art. 2 comma 1, del decreto legislativo n.626/94, così come modificato dall’art. 2,
comma 1, lett. b) del decreto legislativo n. 242/96, stabilisce che " nelle pubbliche amministrazioni di
cui all’ art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3/2/1993, n. 29, per datore di lavoro si intende il dirigente
al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi
in cui quest’ ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale ";
Rilevato, altresì, che l’art. 30, comma 1, del decreto legislativo n. 242/96 prevede che entro sessanta
giorni dalla entrata in vigore dello stesso decreto legislativo, gli organi di direzione politica o, comunque,
di vertice delle amministrazioni pubbliche di cui all’ art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3/2/1993, n. 29
procedano all’individuazione dei soggetti di cui al citato art. 2, comma 1, lett. b), tenendo conto dell’ubicazione e dell’ ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività;
Ritenuto di provvedere all’adempimento relativamente agli uffici ed alle istituzioni dipendenti dal
Ministero della Pubblica Istruzione;
DECRETA
Art. 1
Ai fini ed effetti dei decreti legislativi n. 626/94 e n. 242/96 citati in premessa e ferme restando le attribuzioni e le competenze dei dirigenti degli uffici e dei preposti, ove presenti, nei rispettivi ambiti
di responsabilità, il datore di lavoro per gli uffici e le istituzioni scolastiche dipendenti dal Ministero
della Pubblica Istruzione viene individuato, per quanto riguarda gli obblighi di competenza, come segue :
A) Uffici dell ‘ Amministrazione Centrale : il Direttore Generale del Personale e degli Affari
Generali ed Amministrativi;
B) Uffici dell ‘ Amministrazione Periferica : i Sovrintendenti Scolastici ed i Provveditori agli
Studi;
C) Istituzioni scolastiche ed educative statali : i Capi delle Istituzioni Scolastiche ed Educative
Statali;
D) Conservatori di Musica, Accademie di Belle Arti, Accademie nazionali di Arte Drammatica
e di Danza : i Presidenti dei Consigli di Amministrazione.
ART. 2
Negli Istituti di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi ( ivi compreso il Centro europeo
dell’ educazione ) e nella Biblioteca di documentazione pedagogica per datore di lavoro si intende
rispettivamente il segretario ed il direttore, cui spettano poteri di gestione.
ART. 3
Con successivo decreto da emanarsi entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto legislativo n. 242/96,
ai sensi dell’art. 1, e dell’art. 30, comma 2, di concerto con i Ministri del Lavoro e della Previdenza Sociale,
della Sanità e della Funzione Pubblica, verranno individuate le particolari esigenze connesse al servizio
espletato negli istituti di istruzione e di educazione di ogni ordine e grado, ai fini dell’applicazione delle
norme dei decreti legislativi n. 626/94 e n. 242/96 di cui in premessa.
Il presente decreto sarà sottoposto ai successivi controlli di legge.