Decreto Legislativo 4 AGOSTO 1999, n. 359
Attuazione della direttiva 95/63/CE che modifica la direttiva 89/655/CEE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e salute per l'uso di attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori.
(Gazzetta Ufficiale italiana n.246 del 19-10-1999)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 95/63/CE del Consiglio del 5 dicembre 1995 che
modifica la direttiva 89/655/CEE relativa ai requisiti minimi di
sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da
parte dei lavoratori durante il lavoro;
Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, ed in particolare
l'articolo 51, recante delega al Governo per l'attuazione della
direttiva 95/63/CE;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955,
n. 547, e successive modifiche e integrazioni, recante norme per
la prevenzione degli infortuni sul lavoro;
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e
successive modifiche e integrazioni, e in particolare il titolo
III che reca disposizioni di attuazione della direttiva
89/655/CEE;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 14 maggio 1999;
Sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 29 luglio 1999;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i
Ministri della sanita', dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, degli affari esteri e per la
funzione pubblica;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
1. Il presente decreto reca modifiche e integrazioni al
titolo III del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e
all'articolo 184 del decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1955, n. 547, in attuazione della direttiva 95/63/CE del
Consiglio del 5 dicembre 1995.
Art. 2.
1. All'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Inoltre, il datore di lavoro prende le misure
necessarie affinche' durante l'uso delle attrezzature di lavoro
siano rispettate le disposizioni di cui ai commi 4-bis e
4-ter.".
2. All'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n.
626 del 1994, dopo la lettera c) viene aggiunta la seguente:
"c-bis) i sistemi di comando, che devono essere sicuri anche
tenuto conto dei guasti, dei disturbi e delle sollecitazioni
prevedibili in relazione all'uso progettato
dell'attrezzatura.".
3. All'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n.
626 del 1994, dopo la lettera c) viene aggiunta la seguente:
"c-bis) disposte in maniera tale da ridurre i rischi per gli
utilizzatori e per le altre persone, assicurando in particolare
sufficiente spazio disponibile tra gli elementi mobili e gli
elementi fissi o mobili circostanti e che tutte le energie e
sostanze utilizzate o prodotte possano essere addotte o estratte
in modo sicuro.".
4. All'articolo 35 del decreto legislativo n. 626 del
1994, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti commi:
"4-bis. Il datore di lavoro provvede affinche' nell'uso di
attrezzature di lavoro mobili, semoventi o non semoventi sia
assicurato che:
a) vengano disposte e fatte rispettare regole di circolazione per
attrezzature di lavoro che manovrano in una zona di lavoro;
b) vengano adottate misure organizzative atte a evitare che i
lavoratori a piedi si trovino nella zona di attivita' di
attrezzature di lavoro semoventi e comunque misure appropriate
per evitare che, qualora la presenza di lavoratori a piedi sia
necessaria per la buona esecuzione dei lavori, essi subiscano
danno da tali attrezzature;
c) il trasporto di lavoratori su attrezzature di lavoro mobili
mosse meccanicamente avvenga esclusivamente su posti sicuri,
predisposti a tale fine, e che, se si devono effettuare lavori
durante lo spostamento, la velocita' dell'attrezzatura sia
adeguata;
d) le attrezzature di lavoro mobili, dotate di motore a
combustione, siano utilizzate nelle zone di lavoro soltanto
qualora sia assicurata una quantita' sufficiente di aria senza
rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.
4-ter. Il datore di lavoro provvede affinche' nell'uso di
attrezzature di lavoro destinate a sollevare carichi sia
assicurato
che:
a) gli accessori di sollevamento siano scelti in funzione dei
carichi da movimentare, dei punti di presa, del dispositivo di
aggancio, delle condizioni atmosferiche, nonche' tenendo conto
del modo e della configurazione dell'imbracatura; le combinazioni
di piu' accessori di sollevamento siano contrassegnate in modo
chiaro per consentire all'utilizzatore di conoscerne le
caratteristiche qualora esse non siano scomposte dopo l'uso; gli
accessori di sollevamento siano depositati in modo tale da non
essere danneggiati o deteriorati;
b) allorche' due o piu' attrezzature di lavoro che servono al
sollevamento di carichi non guidati sono installate o montate in
un luogo di lavoro in modo che i loro raggi di azione si
intersecano, siano prese misure appropriate per evitare la
collisione tra i carichi e gli elementi delle attrezzature di
lavoro stesse;
c) i lavori siano organizzati in modo tale che, quando un
lavoratore aggancia o sgancia manualmente un carico, tali
operazioni possano svolgersi con la massima sicurezza e, in
particolare, in modo che il lavoratore ne conservi il controllo
diretto o indiretto;
d) tutte le operazioni di sollevamento siano correttamente
progettate nonche' adeguatamente controllate ed eseguite al fine
di tutelare la sicurezza dei lavoratori; in particolare, per un
carico da sollevare simultaneamente da due o piu' attrezzature di
lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati, sia
stabilita e applicata una procedura d'uso per garantire il buon
coordinamento degli operatori;
e) qualora attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di
carichi non guidati non possano trattenere i carichi in caso di
interruzione parziale o totale dell'alimentazione di energia,
siano prese misure appropriate per evitare di esporre i
lavoratori ai rischi relativi; i carichi sospesi non devono
rimanere senza sorveglianza salvo il caso in cui l'accesso alla
zona di pericolo sia precluso e il carico sia stato agganciato e
sistemato con la massima sicurezza;
f) allorche' le condizioni meteorologiche si degradano ad un
punto tale da mettere in pericolo la sicurezza di funzionamento,
esponendo cosi' i lavoratori a rischi, l'utilizzazione all'aria
aperta di attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di
carichi non guidati sia sospesa e siano adottate adeguate misure
di protezione per i lavoratori e, in particolare, misure che
impediscano il ribaltamento dell'attrezzatura di lavoro.
4-quater. Il datore di lavoro, sulla base della normativa
vigente, provvede affinche' le attrezzature di cui all'allegato
XIV siano sottoposte a verifiche di prima installazione o di
successiva installazione e a verifiche periodiche o eccezionali,
di seguito denominate "verifiche", al fine di
assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento.
4-quinquies. I risultati delle verifiche di cui al comma 4-quater
sono tenuti a disposizione dell'autorita' di vigilanza competente
per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione o fino
alla messa fuori esercizio dell'attrezzatura, se avviene prima.
Un documento attestante l'esecuzione dell'ultima verifica deve
accompagnare le attrezzature di lavoro ovunque queste sono
utilizzate.".
Art. 3.
1. All'articolo 36, del decreto legislativo n. 626 del
1994, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
" 2. Le modalita' e le procedure tecniche delle verifiche
seguono il regime giuridico corrispondente a quello in base al
quale l'attrezzatura e' stata costruita e messa in
servizio.".
2. All'articolo 36, comma 3, del decreto legislativo n.
626 del 1994, le parole "puo' stabilire" sono
sostituite dalla parola "stabilisce".
3. All'articolo 36 del decreto legislativo n. 626 del
1994, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"8-bis. Il datore di lavoro adegua ai requisiti di cui
all'allegato XV, entro il 30 giugno 2001, le attrezzature di
lavoro indicate nel predetto allegato, gia' messe a disposizione
dei lavoratori alla data del 5 dicembre 1998 e non soggette a
norme nazionali di attuazione di direttive comunitarie
concernenti disposizioni di carattere costruttivo, allorche'
esiste per l'attrezzatura di lavoro considerata un rischio
corrispondente.
8-ter. Fino a che le attrezzature di lavoro di cui al comma 8-bis
non vengono adeguate il datore di lavoro adotta misure
alternative che garantiscano un livello di sicurezza equivalente.
8-quater. Le modifiche apportate alle macchine definite
all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, a seguito dell'applicazione
delle disposizioni del comma 8-bis, e quelle effettuate per
migliorare le condizioni di sicurezza sempre che non comportino
modifiche delle modalita' di utilizzo e delle prestazioni
previste dal costruttore, non configurano immissione sul mercato
ai sensi dell'articolo 1, comma 3, secondo periodo, del predetto
decreto.".
Art. 4.
1. L'articolo 184 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e' sostituito dal seguente:
"Art. 184 (Sollevamento e trasporto persone ). - 1. Il
sollevamento di persone e' effettuato soltanto con attrezzature
di lavoro e accessori previsti a tal fine.
2. In casi eccezionali, possono essere utilizzate per il
sollevamento di persone attrezzature non previste a tal fine a
condizione che siano state prese adeguate misure in materia di
sicurezza, conformemente a disposizioni di buona tecnica che
prevedono il controllo appropriato dei mezzi impiegati e la
registrazione di tale controllo. Qualora siano presenti
lavoratori a bordo dell'attrezzatura di lavoro adibita al
sollevamento di carichi, il posto di comando deve essere occupato
in permanenza. I lavoratori sollevati devono disporre di un mezzo
di comunicazione sicuro con il posto di comando. Devono essere
prese le opportune misure per assicurare la loro evacuazione in
caso di pericolo.".
Art. 5.
1. All'articolo 37 del decreto legislativo n. 626 del
1994, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
"1-bis. Il datore di lavoro provvede altresi' a informare i
lavoratori sui rischi cui sono esposti durante l'uso delle
attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti
nell'ambiente immediatamente circostante, anche se da essi non
usate direttamente, nonche' sui cambiamenti di tali
attrezzature.".
Art. 6.
1. All'articolo 89, comma 2, lettera a), del decreto
legislativo n. 626 del 1994, sono introdotte le seguenti
modifiche:
a) dopo le parole: "35, commi 1, 2, 4" sono aggiunte le
seguenti: "4-bis, 4-ter, 4-quater.";
b) prima della parola: "38" sono inserite le seguenti
parole: "36, comma 8-ter".
2. All'articolo 90, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo n. 626 del 1994, sono introdotte le seguenti
modifiche:
a) dopo le parole: "35, commi 1, 2, 4" sono aggiunte le
seguenti: "4-bis, 4-ter, 4-quater,";
b) prima della parola: "38" sono inserite le seguenti
parole: "36, comma 8-ter".
Art. 7.
1. Al decreto legislativo n. 626 del 1994, sono aggiunti,
in fine, i seguenti allegati:
"a) Allegato XIV. Elenco delle attrezzature da
sottoporre a verifica:
1) scale aeree ad inclinazione variabile;
2) ponti mobili sviluppabili su carro;
3) ponti sospesi muniti di argano;
4) idroestrattori centrifughi con diametro esterno del paniere
450 cm;
5) funi e catene di impianti ed apparecchi di sollevamento;
6) funi e catene di impianti ed apparecchi di trazione;
7) gru e apparecchi di sollevamento di portata4 200 kg;
8) organi di trazione, di attacco e dispositivi di sicurezza dei
piani inclinati;
9) macchine e attrezzature per la lavorazione di esplosivi;
10) elementi di ponteggio;
11) ponteggi metallici fissi;
12) argani dei ponti sospesi;
13) funi dei ponti sospesi;
14) armature degli scavi;
15) freni dei locomotori;
16) micce;
17) materiali recuperati da costruzioni sceniche;
18) opere sceniche;
19) riflettori e batterie di accumulatori mobili;
20) teleferiche private;
21) elevatori trasferibili;
22) ponteggi sospesi motorizzati;
23) funi dei ponteggi sospesi motorizzati;
24) ascensori e montacarichi in servizio privato;
25) apparecchi a pressione semplici;
26) apparecchi a pressione di gas;
27) generatori e recipienti di vapore d'acqua;
28) generatori e recipienti di liquidi surriscaldati;
29) forni per oli minerali;
30) generatori di calore per impianti di riscaldamento ad acqua
calda;
31) recipienti per trasporto di gas compressi, liquefatti e
disciolti.
b) Allegato XV. Prescrizioni supplementari applicabili alle
attrezzature di lavoro specifiche.
0. Osservazione preliminare.
Le disposizioni del presente allegato si applicano allorche'
esiste, per l'attrezzatura di lavoro considerata, un rischio
corrispondente.
Ai fini del loro adempimento ed in quanto riferite ad
attrezzature in esercizio, esse non richiedono necessariamente
l'adozione delle stesse misure corrispondenti ai requisiti
essenziali applicabili alle attrezzature di lavoro nuove.
1. Prescrizioni applicabili alle attrezzature di lavoro mobili,
semoventi o non semoventi.
1.1. Qualora il bloccaggio intempestivo degli elementi di
trasmissione d'energia accoppiabili tra un'attrezzatura di lavoro
mobile e suoi accessori e traini possa provocare rischi
specifici, l'attrezzatura di lavoro deve essere attrezzata o
sistemata in modo tale da impedire il bloccaggio degli elementi
di trasmissione d'energia.
Nel caso in cui tale bloccaggio non possa essere impedito, dovra'
essere presa ogni precauzione possibile per evitare conseguenze
pregiudizievoli per i lavoratori.
1.2. Se gli organi di trasmissione di energia accoppiabili tra
attrezzature di lavoro mobili rischiano di sporcarsi e di
rovinarsi strisciando al suolo, si devono prevedere possibilita'
di fissaggio.
1.3. Le attrezzature di lavoro mobili con lavoratore o lavoratori
a bordo devono limitare, nelle condizioni di utilizzazione reali,
i rischi derivanti da un ribaltamento dell'attrezzatura di
lavoro:
a) mediante una struttura di protezione che impedisca
all'attrezzatura di ribaltarsi di piu' di un quarto di giro,
b) ovvero mediante una struttura che garantisca uno spazio
sufficiente attorno al lavoratore o ai lavoratori trasportati a
bordo qualora il movimento possa continuare oltre un quarto di
giro,
c) ovvero da qualsiasi altro dispositivo di portata equivalente.
Queste strutture di protezione possono essere integrate
all'attrezzatura di lavoro.
Queste strutture di protezione non sono obbligatorie se
l'attrezzatura di lavoro e' stabilizzata durante tutto il periodo
d'uso, oppure se l'attrezzatura di lavoro e' concepita in modo da
escludere qualsiasi ribaltamento della stessa.
Se sussiste il pericolo che il lavoratore trasportato a bordo, in
caso di ribaltamento, rimanga schiacciato tra parti
dell'attrezzatura di lavoro e il suolo, deve essere installato un
sistema di ritenzione del lavoratore o dei lavoratori
trasportati.
1.4. I carrelli elevatori su cui prendono posto uno o piu'
lavoratori devono essere sistemati o attrezzati in modo da
limitarne i rischi di ribaltamento, ad esempio:
a) installando una cabina per il conducente;
b) mediante una struttura atta ad impedire il ribaltamento del
carrello elevatore;
c) mediante una struttura concepita in modo tale da lasciare, in
caso di ribaltamento del carrello elevatore, uno spazio
sufficiente tra il suolo e talune parti del carrello stesso per
il lavoratore o i lavoratori a bordo;
d) mediante una struttura che trattenga il lavoratore o i
lavoratori sul sedile del posto di guida per evitare che, in caso
di ribaltamento del carrello elevatore, essi possano essere
intrappolati da parti del carrello stesso.
1.5. Le attrezzature di lavoro mobili semoventi il cui
spostamento puo' comportare rischi per le persone devono
soddisfare le seguenti condizioni:
a) esse devono essere dotate dei mezzi necessari per evitare la
messa in moto non autorizzata;
b) esse devono essere dotate dei mezzi appropriati che consentano
di ridurre al minimo le conseguenze di un'eventuale collisione in
caso di movimento simultaneo di piu' attrezzature di lavoro
circolanti su rotaia;
c) esse devono essere dotate, qualora considerazioni di sicurezza
l'impongano, di un dispositivo di emergenza con comandi
facilmente accessibili o automatici che ne consenta la frenatura
e l'arresto in caso di guasto del dispositivo di frenatura
principale;
d) quando il campo di visione diretto del conducente e'
insufficiente per garantire la sicurezza, esse devono essere
dotate di dispositivi ausiliari per migliorare la visibilita';
e) le attrezzature di lavoro per le quali e' previsto un uso
notturno o in luoghi bui devono incorporare un dispositivo di
illuminazione adeguato al lavoro da svolgere e garantire
sufficiente sicurezza ai lavoratori;
f) le attrezzature di lavoro che comportano, di per se' o a causa
dei loro carichi o traini, un rischio di incendio suscettibile di
mettere in pericolo i lavoratori, devono essere dotate di
appropriati dispositivi antincendio a meno che tali dispositivi
non si trovino gia' ad una distanza sufficientemente ravvicinata
sul luogo in cui esse sono usate;
g) le attrezzature di lavoro comandate con sistemi immateriali
devono arrestarsi automaticamente se escono dal campo di
controllo;
h) le attrezzature di lavoro telecomandate che, usate in
condizioni normali possono comportare rischi di urto o di
intrappolamento dei lavoratori devono essere dotate di
dispositivi di protezione contro tali rischi, a meno che non
siano installati altri dispositivi per controllare il rischio di
urto.
2. Prescrizioni applicabili alle attrezzature di lavoro adibite
al sollevamento di carichi.
2.1. Gli accessori di sollevamento devono essere contrassegnati
in modo da poterne identificare le caratteristiche essenziali ai
fini di un'utilizzazione sicura.
Se l'attrezzatura di lavoro non e' destinata al sollevamento di
persone, una segnalazione in tal senso dovra' esservi apposta in
modo visibile onde non ingenerare alcuna possibilita' di
confusione.
2.2. Le macchine per il sollevamento o lo spostamento di persone
devono essere di natura tale:
a) da escludere qualsiasi rischio di schiacciamento, di
intrappolamento oppure di urto dell'utilizzatore, in particolare
i rischi dovuti a collisione accidentale;
b) da garantire che i lavoratori bloccati in caso di incidente
nell'abitacolo non siano esposti ad alcun pericolo e possano
essere liberati.".
Art. 8
1. Il presente decreto entra in vigore sei mesi dopo la
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 4 agosto 1999
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri
Letta, Ministro per le politiche comunitarie
Salvi, Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Bindi, Ministro della sanita'
Bersani, Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato
Diliberto, Ministro di grazia e giustizia
Amato, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica
Dini, Ministro degli affari esteri
Piazza, Ministro per la funzione pubblica
Visto, il Guardasigilli: Diliberto