LEGGE 7 novembre 2000, n.327
Valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza nelle gare di appalto.
(Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13-11-2000)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1. - Valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza nelle gare di appalto
1. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella
valutazione, nei casi previsti dalla normativa vigente,
dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di
appalti di lavori pubblici, di servizio e di forniture, gli enti
aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia
adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro come
determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori
economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai
sindacati comparativamente piu' rappresentativi, delle norme in
materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori
merceologici e delle differenti aree territoriali. In fase di
prima applicazione le predette tabelle sono definite entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e,
successivamente, aggiornate in caso di variazione delle
componenti del costo del lavoro.
2. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del
lavoro e' determinato in relazione al contratto collettivo del
settore merceologico piu' vicino a quello preso in
considerazione.
3. Nella valutazione dell'anomalia delle offerte, quando si
tratti di settori non disciplinati dalla legge 11 febbraio 1994,
n. 109, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 14
agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni, gli enti
aggiudicatori sono tenuti altresi' a considerare i costi relativi
alla sicurezza, che devono essere specificamente indicati e
risultare congrui rispetto all'entita' e alle caratteristiche dei
servizi o delle forniture.
4. Sono considerate anormalmente basse ai sensi e per gli effetti
di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
157, le offerte che si discostino in modo evidente dai parametri
di cui ai commi 1, 2 e 3.
5. Nell'ambito dei requisiti per la qualificazione di cui
all'articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni, devono essere considerate anche le informazioni
fornite dallo stesso soggetto interessato relativamente
all'avvenuto adempimento, all'interno della propria azienda,
degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.