<% Set conn=server.CreateObject("ADODB.Connection") connectionString="DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=" & Server.MapPath("../../sito/db/flaei.mdb") conn.open ConnectionString set rs=server.createobject("Adodb.recordset") SqlQuery="Select * from sicurezza where pubblicato='si' order by Data desc" rs.Open SqlQuery, conn %> FLAEI

 

<%if not rs.eof then while not rs.eof %> <% rs.movenext wend else%> <%end if%>

 

Elenco delle leggi sulla sicurezza presenti nel sito

L. 327/00 costi di lavoro e sicurezza nelle gare d'appalto

L. 257/92 cessazione dell'impiego dell'amianto

L 46/90 sicurezza impianti edifici ad uso civile

L. 1204/71 tutela delle lavoratrici madri

L 186/68 installazioni elettriche

L. 977/67 tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti


Elenco Decreti legislativi in materia di sicurezza presenti nel sito

DLgs 262/00 protezione dei giovani sul lavoro - mod. al Dlgs 345/99

DLgs 528/99 modifiche ed integrazioni al Dlgs 494/96

DLgs 359/99 attrezzature da lavoro

DLgs 345/99 protezione dei giovani sul lavoro

DLgs 494/96 decreto "cantieri" aggiornato con 528/99

DLgs 493/96 segnaletica di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro

DLgs 645/96 lavoratrici gestanti, puerpere o in allattamento

DLgs 114/95 inquinamento da amianto

DLgs 626/94 sicurezza e salute nei luoghi di lavoro

DLgs 476/92 compatibilità elettromagnetica

DLgs 475/92 dispositivi di protezione individuale

DLgs 277/91 rumore , amianto, piombo


Codice Civile articoli 2043, 2050 e 2087

(omissis)

Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno (Cod. Pen. 185).

(omissis)

Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.

(omissis)

L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica,sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.


CODICE PENALE articoli 437, 451,589 e 590

(omissis)

Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

Chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati alla estinzione di un incendio, o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire duecentomila a un milione.

Art. 589- Omicidio colposo

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da uno a cinque anni.
Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni dodici.

Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire seicentomila.
Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da lire duecentoquarantamila a un milione duecentomila; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da lire seicentomila a due milioni quattrocentomila.
Se i fatti di cui al precedente capoverso sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da due a sei mesi o della multa da lire quattrocentottantamila a un milione duecentomila; e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da sei mesi a due anni o della multa da lire un milione duecentomila a due milioni quattrocentomila.
Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato unamalattia professionale.

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